Indagine rigorosa per confiscare l’auto utilizzata per il trasporto di droga

Ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto di droga ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8317, depositata il 24 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma condannava un imputato per il reato continuato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 T.U. stupefacenti , in quanto aveva illecitamente ricevuto e detenuto 88 grammi di cocaina, occultandoli all’interno della propria vettura, nonché per averne detenuti altri 290 nella propria abitazione. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando, tra gli altri motivi di ricorso, la confisca disposta sulla propria autovettura. Collegamento stabile tra auto e attività criminosa. La Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i motivi di ricorso volti al riconoscimento dell’uso personale della sostanza trovata in casa, ricorda che ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto di droga ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale. Come esempi di tale rapporto, gli Ermellini segnalano delle modifiche strutturali apportate al veicolo o il costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato. Nel caso di specie, non era stato dimostrato alcun collegamento stabile dell’auto con l’attività di spaccio di droga, in quanto non erano risultate né modifiche strutturali al veicolo, né il suo costante inserimento nell’organizzazione esecutiva. Non era, infatti, sufficiente la non occasionalità dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti né la professionalità dell’imputato mostrata nello svolgimento dell’attività. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’auto, disponendo la restituzione del mezzo al ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 gennaio – 24 febbraio 2015, n. 8317 Presidente Conti – Relatore Rotundo Fatto e diritto 1 .-. C.G. ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 15-5-2013, la Prima Sezione della Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado all'esito di giudizio abbreviato alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro quarantamila di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dalla potestà genitoriale durante la pena e confisca di quanto in sequestro, in riferimento ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73 DPR 309/90, a lui ascritti ai capi A e B della rubrica, per avere illecitamente ricevuto e detenuto grammi 88 netti di cocaina da cui erano ricavabili 5.300 dosi singole , occultandoli all'interno della propria autovettura, e per avere illecitamente detenuto nella propria abitazione grammi 290 di cocaina [fatti accertati in data 1-4-2007 rispettivamente in Roma ed in Viterbo]. Il ricorrente deduce 1. Vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'uso personale con riferimento alla illecita detenzione di cocaina contestata sub B . 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/90. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva ed all'eccessivo aumento di pena per la ritenuta continuazione tra i reati di cui ai capi A e B . 4. Stessi vizi in riferimento alla confisca dell'autovettura, alla interdizione legale ed alla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale. 2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che il rinvenimento nella casa dell'imputato di una bilancia di precisione, il dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata presso l'abitazione, l'occultamento della droga, la dichiarata situazione di difficoltà finanziaria in cui versava il C. e la suddivisione dello stupefacente in distinti involucri erano elementi che denotavano chiaramente la destinazione della droga alla cessione a terze persone. Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte v. da ultimo S.U., 24-9 2003, Petrella, rv.226074 , può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato. Le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/90, delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva ed all'asserito eccessivo aumento di pena per la continuazione tra i reati di cui ai capi A e B ascritti al prevenuto. La Corte Distrettuale ha, infatti, ineccepibilmente motivato il diniego della attenuante speciale con la mancanza di risultati concreti apportati dalla collaborazione dell'imputato e il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche con la gravità dei fatti ascritti al C., con il dato ponderale dello stupefacente sequestrato e con gli stabili collegamenti dell'imputato con soggetti dediti al narcotraffico. La commisurazione della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove -come appunto nel caso di specie corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all'art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata. Le censure incentrate sulla interdizione legale ed sulla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale sono formulate in termini di assoluta genericità. 3 .-. Fondata è, invece, la censura relativa alla disposta confisca dell'autovettura. Questa Corte ha già chiarito che ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. é necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato v. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591, Hamr El Hank . Nessuna dimostrazione reale è stata fornita dai Giudici di merito in ordine ad un collegamento stabile dell'automobile sequestrata con l'attività di spaccio di droga, non essendo risultate né modifiche strutturali al veicolo né il costante inserimento di esso nella organizzazione esecutiva del delitto, non essendo a ciò sufficiente né la non occasionalità della attività di cessione di sostanze stupefacenti ascritta al C. né la professionalità dal predetto mostrata nello svolgimento di tale attività. 4 .-. Per la argomentazioni sopra svolte si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura, di cui va disposta la restituzione all'avente diritto, con rigetto nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso.