Cani scatenati, proteste dei vicini di casa e padroni nel mirino: rilevanza penale legata alla diffusività dei rumori

Rimessa in discussione la condanna decisa in primo grado, che aveva imposto ai padroni degli animali un’ammenda e l’obbligo del risarcimento a favore dei vicini di casa. Necessario, prima di decidere, accertare gli effetti del continuo abbaiare dei cani, ossia la capacità di creare problemi alla quiete pubblica.

‘Quattrozampe’ scatenati, nonostante l’impegno dei padroni per tenerli a bada. E il loro abbaiare è motivo di disturbo per una coppia di coniugi. Fatale la ridotta distanza tra le due abitazioni. Ciò, però, non è sufficiente per considerare acclarato il reato di disturbo del riposo delle persone. Prima è necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tali da mettere in crisi, in generale, la quiete pubblica, e non solo la tranquillità dei due coniugi Cassazione, sentenza n. 7392, sez. III Penale, depositata oggi . Can che abbaia Per i giudici del Tribunale, però, è evidente la colpevolezza dei padroni dei cani essi non hanno impedito il continuo abbaiare dei ‘quattrozampe’. E ciò ha provocato un evidente fastidio per il riposo delle persone , nello specifico una coppia di coniugi. Decisive proprio i resoconti fatti da questi ultimi, corroborati dalle parole di alcuni loro ospiti, indicati come testimoni. Consequenziale la condanna alla pena di 250 euro di ammenda , con l’aggiunta del risarcimento dei danni in favore delle parti civili . Quiete pubblica. Per i padroni dei cani, però, è stato considerato secondario il nodo gordiano della plurioffensività della condotta . Più precisamente, viene spiegato, col ricorso in Cassazione, che gli unici ad essere disturbati erano i coniugi vicini di casa , anche perché all’epoca dei fatti non esistevano, nei pressi delle due abitazioni, altri nuclei abitativi o altri luoghi frequentati da persone . Questa considerazione è assai rilevante, ammettono i giudici del ‘Palazzaccio’. Ciò perché la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica , e quindi i rumori devono avere una tale diffusività da raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone . Per questo motivo, è necessario ora valutare – compito affidato ai giudici del Tribunale – se fosse davvero così insopportabile l’ abbaiare dei cani , o se, piuttosto, fossero esclusivamente i coniugi, vicini di casa, le uniche persone danneggiate . E per tale valutazione, aggiungono i giudici, è irrilevante il richiamo alla saltuaria frequentazione degli ospiti dei coniugi, perché quegli ospiti non sono annoverabili tra i potenziali danneggiati .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 19 febbraio 2015, n. 7392 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Il Tribunale di Savona con sentenza 2.7.2012, ha condannato P.D. e P.L.D. alla pena di €. 250 di ammenda ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ritenendoli colpevoli di disturbo del riposo delle persone per non avere impedito il continuo abbaiare dei propri cani art. 659 cp . Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalle parti lese V.-L. nonché sulle deposizioni dei testi da esse indicati. L'appello del difensore - qualificato come ricorso per cassazione - stato trasmesso alla Suprema Corte dalla Corte territoriale. Con l'atto di impugnazione i ricorrenti si dolgono della mancata assoluzione per mancanza di prova della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio o comunque per mancanza o insufficiente o contraddittorietà della prova. Rilevano che l'imputazione si riferisce solo al disturbo del riposo, mentre dalla sentenza impugnata risulta un abbaiare limitato alle sole ore diurne inoltre rimproverano al Tribunale di avere adottato due pesi e due misure laddove ha ritenuto attendibili e convincenti le deposizioni dei testi d'accusa negando considerazione ai testi della difesa sulla natura dei cani e omettendo di dare rilievo al materiale fotografico da cui risultava l'atteggiamento provocatorio nei confronti degli animali assunto dal V. armato di bastone o scopa. Infine, richiamano il principio di diritto sulla plurioffensività soggettiva della condotta, rilevando che nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i coniugi vicini di casa perché all'epoca dei fatti non esistevano nei pressi delle due abitazioni altri nuclei abitativi o altri luoghi frequentati da persone. Infine chiedono la revoca delle statuizioni civili o, in subordine, una riduzione dell'entità del risarcimento, con compensazione delle spese. E' pervenuta una memoria difensiva del V. con cui si insiste per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile art. 593 comma 3 cpp , va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio dei favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali art. 568 cpp . Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza dei Tribunale correttamente è stata inoltrata a questa Corte. Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento al tema della obiettiva idoneità di rumori e schiamazzi a recare disturbo a una pluralità di persone. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare tra le varie, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 47298 del 29/11/2011 Ud. dep. 20/12/2011 Rv. 251406 Sez. 1, Sentenza n. 40393 del 08/10/2004 Cc. dep. 14/10/2004 Rv. 230643 Sez. 1, Sentenza n. 14607 del 24/11/1999 Ud. dep. 23/12/1999 Rv. 216107 Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 06/11/1995 Ud. dep. 04/06/1996 Rv. 204796 . Trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorreva pertanto accertare in concreto se, in base agli elementi risultanti dalle indagini espletate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali per le modalità dei luoghi, ed in particolare per la presenza di abitazioni circostanti da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Dalla sentenza impugnata risulta invece omesso un tale accertamento, mentre risulta che le uniche persone danneggiate dal continuo abbaiare dei cani erano i coniugi confinanti. Né la memoria di replica depositata dalla parte civile V. offre elementi per opinare diversamente. Né soccorre la saltuaria frequentazione da parte dei testi di accusa rilevata dal giudice che non li rende neppure annoverabili tra i potenziali danneggiati. La sentenza va pertanto annullata con rinvio perché il Tribunale proceda ai necessari accertamenti in fatto sulla scorta dei principi affermati, restando logicamente assorbita ogni altra questione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.