Non è sufficiente l’occasionalità dei maltrattamenti verso il coniuge per configurare la violenza assistita dai minori

Una condotta occasionale di maltrattamenti nei confronti della moglie da parte del marito, non comporta in maniera automatica anche una violenza assistita dai minori. Per questo, è necessario anche il requisito dell’abitualità dei maltrattamenti.

Violenza assistita. Con la sentenza n. 4332, depositata il 29 gennaio 2015, la sez. VI Penale della Corte di Cassazione risponde ad un quesito di carattere generale sulla c.d. violenza assistita” o, come meglio precisa la stessa Corte, percepita” dai minori in presenza di maltrattamenti ai danni di uno dei due coniugi da parte dell’altro. Nel caso di specie, il pm presso il Tribunale territoriale proponeva ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà pronunciata nei confronti di un marito colpevole di maltrattamenti in danno della moglie, limitatamente all’annullamento del provvedimento cautelare con riferimento ai contestati maltrattamenti anche nei confronti dei figli. In buona sostanza, secondo il Tribunale del riesame, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato all’uomo in danno della moglie, era da annullare l’ordinanza cautelare, quanto ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli, rilevando che gli elementi raccolti si riferivano solo a pochi episodi ritenuti non idonei a disegnare una condotta continua e sistematica, così come richiesto dalla norma in addebito per l’integrazione della fattispecie. Giurisprudenza prevalente. Peraltro, lo stesso giudice aveva preso come riferimento la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene configurabile il reato di cui all’art. 572 c.p. in danno dei figli per episodi di violenza in danno della convivente, in ragione delle ricadute del comportamento del genitore violento sui minori, tali da indurre nei minori stessi il timore di allontanarsi dalla madre al fine di difenderla dagli atti vessatori ad opera del padre. In questo quadro giurisprudenziale, la fattispecie concreta, a giudizio del Tribunale del riesame, non rientra in quella situazione ben più grave descritta dalla Corte di Cassazione in caso analogo. Ciò per la mancanza del coinvolgimento doloso da parte del genitore nelle dinamiche violente, aggressive o prevaricatorie nei confronti del coniuge. Inoltre, in sede di separazione, il regime prescelto dell’affidamento condiviso testimonia l’assenza del coinvolgimento dei figli nel quadro dei rapporti tra genitori. Infine, il Tribunale evidenzia che non basta ad integrare il delitto contestato il fatto che i figli siano stati in qualche occasione testimoni della condotta svalutante e denigratoria del marito verso la moglie, non risultando che la condizione dei minori sia mai stata oggetto di allerta da parte dei servizi sociali per condotte direttamente o indirettamente maltrattanti tenute dal padre nei loro confronti. Naturale sofferenza dei minori. Da qui il ricorso da parte del pm con la configurazione di quella ipotesi di violenza assistita” da parte dei figli che, al contrario, andrebbe valutata come idonea a cagionare un grave e duraturo stato di sofferenza in capo ai minori stessi. Si tratta di una elaborazione frutto della scienza psicologica e medica, ma anche della stessa giurisprudenza, positivizzata persino dall’aggravante di cui all’art. 61, n. 1 quinquies , c.p. Per maggior chiarezza il pm ribadisce che si tratta di un concetto che richiama le sicure conseguenze negative, spesso indelebili, e le sofferenze patite dai minori quando, nel contesto familiare, un genitore commetta maltrattamenti in danno dell’altro genitore, per la naturale sofferenza – così si legge nella sentenza in commento – del minore ad assistere ad atti di reiterata violenza fisico e/o verbale contro il genitore direttamente vittima della condotta maltrattante. Sul punto gli Ermellini si esprimono chiaramente delimitando i confini della fattispecie con un richiamo sia ai fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare. Per i giudici del Palazzaccio è questa la regola che consente, nell’ambito di una disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell’altro, di comprendere nel novero dell’offensività, tipica della norma, anche la posizione passiva dei figli minori, laddove questi siano sistematici spettatori obbligati delle manifestazioni di violenza anche psicologica. Ciò che non si è ravvisato nel caso di specie, in quanto è stato escluso in maniera corretta dal giudice che il padre abbia realizzato forme di maltrattamento diretto nei confronti della prole risultando altresì escluso che la materialità della condotta dell’imputato, come espressa nei confronti della madre dei minori, abbia assunto connotazioni diverse dalla occasionalità. Da qui l’infondatezza del ricorso e la sua conseguente reiezione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 dicembre 2014 – 29 gennaio 2015, numero 4332 Presidente Milo – Relatore Lanza Ritenuto in fatto 1. Il P.M. presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza 17 giugno 2014 del Tribunale della libertà di Roma, pronunciata nei confronti di T.E. , nella parte in cui il provvedimento cautelare è stato annullato con riferimento ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli. 2. Il Tribunale del riesame, nel confermare i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato in danno della moglie del ricorrente, ha invece annullato l'ordinanza cautelare, quanto ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli, rilevando che gli elementi raccolti, mettono in luce soltanto pochi episodi isolati in cui figurano i figli minori del T. quello della doccia, quello dello schiaffo indirizzato alla S. che colpiva anche il bambino in braccio, quello recente del livido al braccio di M. , peraltro spiegato dal T. quale conseguenza non di Violenza gratuita bensì del tentativo di trattenere il figlio che aveva aperto lo sportello dell'auto già in movimento , episodi definiti comunque senz'altro inidonei a disegnare la condotta continua e sistematica richiesta dalla norma in addebito per l'integrazione della fattispecie”. 3. Il provvedimento peraltro ha preso atto della giurisprudenza idest cass. penumero sezione. 5, 41142/2010 che ritiene configurabile il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno dei figli per episodi di violenza in danno della convivente, in ragione delle ricadute del comportamento del genitore violento sui minori, rilevando che in quel caso - ben diverso per gravità ed esiti - i figli avevano timore persino di andare a scuola perché ciò avrebbe loro impedito di difendere adeguatamente la propria madre in ragione degli atti vessatori cui avevano assistito ad opera del padre. 4. Per il Tribunale invece, nel caso di specie va evidenziato a che al di là delle ovvie tensioni prodotte anche nei figli da una separazione a dir poco controversa, non emergeva un quadro in cui i minori siano stati dolosamente coinvolti dal genitore in dinamiche violente, aggressive o prevaricazione, tanto da gettare gli stessi in una condizione di prostrazione e sofferenza psicologica per il clima di violenza e sopraffazione direttamente vissuto in casa b che, al riguardo, è sufficiente ricordare, da un lato, che la perizia M.T. ha sì rilevato comportamenti denigratori del signor T. nei confronti della madre dei bambini, ma ha al tempo stesso dato atto dell'assenza di anomalie o devianze nel comportamento tenuto dal padre nei confronti dei minori, tanto da proporre inizialmente il regime di affidamento condiviso, regime che peraltro, dalla replica della CTU alle note di parte causa S. /T. , risulta che inizialmente non fosse neppure osteggiato dalla S. , che perseguiva l'obiettivo di trovare accordi per una condivisione della genitorialità dall'altro lato, che anche recentemente, pur dopo i fatti di OMISSIS , il giudice civile, con provvedimento del 18.2.2014, non ha modificato il regime di affidamento condiviso dei figli per quanto riguarda direttamente la persona del T. , avendo unicamente imposto che questi non lasci i figli da soli con la Canestrari,attuale sua convivente c che non basta ad integrare il delitto in addebito, il fatto che i figli siano stati in qualche occasione testimoni della condotta svalutante e denigratoria tenuta dal T. verso la moglie, non risultando che la condizione dei minori sia mai stata oggetto di allerta da parte dei servizi sociali per condotte direttamente o indirettamente maltrattanti tenute ai loro danni dal padre d che, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente al capo A, con esclusivo riferimento ai maltrattamenti nei confronti dei figli, con conseguente cessazione della misura cautelare per quanto riguarda il divieto di avvicinamento ai figli e ai luoghi frequentati dai figli e di comunicazione con i figli medesimi. 5. Il P.M., nella sua impugnazione, prospetta il vizio di motivazione sotto i profili della manifesta illogicità e contraddittorietà a nella parte in cui, dopo aver affermato, con compendiosa, analitica, puntuale ed esaustiva motivazione, la sussistenza dei maltrattamenti in danno della moglie S.A. , madre dei minori in argomento reato abituale comprovato almeno a far data dall'anno 2010 fino all'aprile 2014 e successivamente conclude poi irragionevolmente per l'infondatezza della medesima illiceità in danno dei figli, e ciò, pur in un quadro di atti di violenza fisica e verbale direttamente esercitati nei confronti dei figli minori negati peraltro dal Tribunale b nella parte in cui, esclusa la violenza diretta Xil provvedimento ha sottovalutato l'efficacia maltrattante della violenza assistita” dai figli che, al contrario, andrebbe pesata come idonea a cagionare un grave e duraturo stato di sofferenza in capo ai minori stessi b nell'ulteriore parte che ignora che tale violenza assistita”, prima frutto della elaborazione della scienza psicologica e medica, poi della stessa elaborazione giurisprudenziale e quindi positivizzata con l'aggravante di cui all'art. 61 numero 1 quinquies c.p. introdotta con la legge 119/13 del 15.10.13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, numero 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere trattasi invero di un concetto che richiama le sicure conseguenze negative, spesso indelebili, e le sofferenze patite dai minori quando, nel consorzio familiare di appartenenza, un genitore commetta maltrattamenti in danno dell'altro genitore, per la naturale sofferenza del minore nell'assistere ad atti di reiterata violenza fisica e/o verbale contro il genitore direttamente vittima della condotta maltrattante. 6. Il ricorso della parte pubblica prosegue poi con una serie di considerazioni teoriche sul tema rilevando a che quando il fatto aggressivo non è isolato, ma duraturo nel tempo e caratterizzato dalla reiterazione abituale delle condotte maltrattanti, le sofferenze patite dai minori, ripetute nel tempo, integrano l'evento del delitto di maltrattamenti in danno dei minori medesimi, costretti ad assistere, vedere, sentire, percepire la condotta fisicamente, verbalmente, psicologicamente violenta in danno della madre b che la prova di tali sofferenze è dato notorio emergente dalle discipline che studiano il bambino, non essendo controvertibile l'insorgenza di tale disagio e di tale dolore nelle comunità familiari caratterizzate da violenza domestica di un genitore nei confronti dell'altro c che, diversamente opinando, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia considerato necessario introdurre una aggravante di carattere generale, applicabile non solo al delitto abituale ma anche ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale, caratterizzati da condotte uni sussistenti, tenuto comunque conto che ciò che la norma sanziona è il pregiudizio, cagionato al minore esposto a violenza commessa in danno di terzi conclusione questa particolarmente valida quando il destinatario delle violenze è la madre, per la considerazione della intensità e gravità delle sofferenze che tale condotta arreca al minore figlio. Considerato in diritto 1. Ritiene questa Corte, interpretando una regola ermeneutica espressa in un ben diverso caso di maltrattamento di persona disabile, ad opera di una badante convivente Cass. penumero sez. 6, 9724/2013 Rv. 254472 , che possano integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. penumero non solo fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare. 1.1. Regola questa che consente, nell'ambito della disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, di comprendere nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la posizione passiva dei figli minori laddove questi siano sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologica nella specie del padre nei confronti della madre . 1.2. Deve però trattarsi di un quadro di fatti commissivi, abitualmente lesivi della personalità materna, ma al tempo stesso connotati, in capo al soggetto maltrattante, e per la parte corrispondente alla prole-presente , da indifferenza omissiva , frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell'art. 147 cod.civ., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale. 1.2. In altre parole, tale complessa realtà relazionale, per assumere rilievo nella sua dinamica patologica ed avere possibilità di positivo inquadramento nello schema dogmatico dell'art. 572 cod. penumero , esige, oltre alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, una necessaria iterazione e persistenza nel tempo, qualità queste apprezzabili in concreto dal giudice di merito, il quale solo, nella piena libertà di valutazione degli elementi di fatto, ha titolo per accertare i termini, oggettivi e soggettivi, del comportamento incriminato, con specifico e puntuale riferimento alle singole interazioni familiari ed agli esiti negativi, verificabili, nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata, a tanto non bastando una mera generalizzata negatività della condotta in sé e per sé considerata. 1.3. Ciò premesso, questa Corte rileva che di tali parametri ha tenuto conto la gravata sentenza, la quale, prendendo atto che io stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ha del pari correttamente argomentato sulla non comparabilità dei fatti che hanno determinato le decisioni della V e VI sezione di questa Corte 41142/2010 Rv. 248904 8592/2010 Rv. 246028 rispetto all'odierna fattispecie, che si differenzia e si caratterizza appunto dalla occasionante . 1.4. Da ciò consegue che il ricorso del P.M., pur apprezzabile nelle premesse in diritto sulla violenza assistita ” rectius percepita , ed in linea con le tendenze normative in atto vds. art. 1 d.l. 93/2013 convertito con legge 5 ottobre 2013 numero 119 , non è accoglibile in punto di fatto, avuto riguardo alla concreta motivazione del giudice di merito -espressa senza illogicità od incongruenze apprezzabili in sede di legittimità - la quale ha escluso a che il padre abbia realizzato forme di maltrattamento diretto nei confronti della prole b che la materialità della condotta dell'imputato, quale espressa nei confronti della madre dei minori, abbia assunto come già detto connotazioni diverse dalla occasionante” , le volte in cui i figli erano testimoni-spettatori dei comportamenti illeciti del padre. 2. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.