Preclusivi i provvedimenti che estinguono definitivamente l’azione penale emessi da giudice o p.m.

Per riconoscere efficacia preclusiva ad un provvedimento dell’autorità estera occorre che questo estingua definitivamente l’azione penale, nulla rilevando, in coerenza con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia dell’Unione, che tale provvedimento sia emesso da un Giudice piuttosto che dal pubblico ministero l’onere di dimostrare l’idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull’interessato.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4115, depositata il 28 gennaio 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Bolzano accertava la responsabilità dell’imputato in relazione a due truffe consumate ponendo in essere artifici e raggiri tali da indurre la persona offesa a concludere i negozi contestati. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione sollevando tre diversi motivi. Ne bis in idem internazionale. Il ricorrente si lamenta in ordine al mancato rispetto del principio del ne bis in idem internazionale. Il motivo è infondato. La Corte di giustizia dell’Unione ha esteso l’applicazione del principio del ne bis in idem europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione di Schengen 1985 . Tale approdo della Corte di Lussemburgo, mirato ad estendere la tutela prevista dall’art. 54 dell’Accordo di Schengen anche ai provvedimenti definitivi di estinzione dell’azione penale non emessi dal giudice, ma dal pubblico ministero, ribadisce che la caratteristica essenziale del provvedimento idoneo ad attivare la preclusione del ne bis in idem è che sia idoneo ad estinguere definitivamente l’azione penale, nulla rilevando che il provvedimento in questione sia adottato da un giudice piuttosto che da un pubblico ministero. La Corte di Cassazione, afferma il Collegio, in coerenza con tale interpretazione, ha stabilito che il principio del ne bis in idem internazionale può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell’autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto interessato adempia all’onere di dimostrare che con il provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l’infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in giudicato e di esplicare pertanto un’efficacia preclusiva all’instaurazione di altro giudizio. L’efficacia preclusiva di un provvedimento dell’autorità estera. Il Collegio pronuncia sul punto un principio di diritto in base al quale, per riconoscere efficacia preclusiva ad un provvedimento dell’autorità estera occorre che questo estingua definitivamente l’azione penale, nulla rilevando, in coerenza con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia dell’Unione, che tale provvedimento sia emesso da un giudice piuttosto che dal p.m. l’onere di dimostrare l’idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull’interessato . Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all’onere di dimostrare la definitività dell’invocato provvedimento preclusivo. Prescrizione. È sufficiente riportare quanto ricordato dal Collegio, e cioè che in tema di prescrizione non è consentita l’applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla l. n. 251/2005 e di quelle precedenti, ma o l’una o l’atra e che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente individuato la disciplina applicabile in quella contenuta nella legge citata. Artifici e raggiri. Per il Collegio, la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione delle emergenze probatorie disponibili priva di fratture logiche e, dunque, insindacabili in sede di legittimità, che l’imputato abbia fatto uso di insolite capacità di persuasione illecita per indurre la persona offesa a concludere i negozi contestati e perciò risulta provata l’esistenza di artifici e raggiri necessari per il collocamento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 640 c.p. truffa . Ciò detto, la S.C. ha dovuto annullare la sentenza impugnata senza rinvio in quanto sono decorsi i termini massimi di prescrizione. Confermate le statuizioni civili.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 4115 Presidente Petti – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La corte d'appello di Bolzano accertava la responsabilità dell'imputato in relazione a due truffe consumate ponendo in essere artifici raggiri che inducevano l'offeso a pagare -su fittizia sollecitazione di un ufficiale giudiziario rumeno - un importo di Euro 330.000 quale debito residuo relativo alle spese di costruzione della fabbrica di ceramica fabbrica de produsec ceramise ed a versare Euro 505.000 per la presunta risoluzione di un inesistente contratto di affitto. La Corte territoriale condannava l'imputato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 1000 e 300 da di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorreva la difesa dell'imputato sollevando tre motivi di ricorso 2.1. violazione di legge penale e manifesta l'illogicità della motivazione in ordine al mancato rispetto del principio del ne bis in idem internazionale. Si riteneva che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere relazione al fatto che il B. stato destinatario di un provvedimento di archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria di Timis per fatti analoghi. Si riteneva che l'articolo 54 della convenzione del 19/6/1990 di applicazione dell'accordo di Schengen impedisse anche nel caso del provvedimento di archiviazione la reiterazione del giudizio. 2.2. Violazione di legge relazione alla disciplina della prescrizione. Si contestava che la corte territoriale non aveva correttamente applicato una disciplina più favorevole in materia di prescrizione che avrebbe dovuto essere individuata in quella precedente all'entrata in vigore della legge del 5 dicembre 2005 n. 251 per la parte relativa alla individuazione dei termini di prescrizione, mentre invece avrebbe dovuto essere presa in considerazione tale ultima legge per definire l'aumento di prescrizione derivante dalla interruzione. Si evidenziava altresì che la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto in caso di riconoscimento della continuazione che il termine di prescrizione decorreva dal momento della consumazione dei singoli reati anche quando gli stessi fossero stati considerati avvinti dal vincolo della continuazione. 2.3. Violazione di legge penale in relazione la sussistenza del reato di truffa sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Erronea valutazione nella negazione della concessione delle attenuanti generiche. Si evidenziava come elementi di prova messi non avessero consentito di individuare gli artifici e raggiri necessari per la configurazione del reato di truffa si evidenziava che non poteva assumere nessun rilievo la circostanza che in un momento successivo alla presunta consumazione del reato l'agente facesse ricorso ad artifici e raggiri finalizzati a coprire la precedente condotta. Si contestava infine come non fossero state adeguatamente valutate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche alcune emergenze fattuali come le condizioni di disagio economico sociale in cui versava l'imputato e la sua condizione di incensuratezza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 1.1. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione ha esteso l'applicazione del principio del ne bis in idem Europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera in presenza di qualsiasi provvedimento che estingue definitivamente” l'azione penale in tal caso l'interessato deve essere considerato giudicato con sentenza definitiva , ai sensi dell'art. 54 della CAAS”, ovvero dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen Corte di Giustizia Europea, sentenza 11.2.2003, C-187/01 e C-385/01, p. 30 . Tale approdo della Corte di Lussemburgo, mirato ad estendere la tutela prevista dall'art. 54 dell'Accordo di Schengen anche ai provvedimenti definitivi di estinzione dell'azione penale non emessi dal giudice, ma dal pubblico ministero, ribadisce che la caratteristica essenziale del provvedimento idoneo ad attivare la preclusione del ne bis idem è che sia idoneo ad estinguere definitivamente l'azione penale, nulla rilevando che il provvedimento in questione sia adottato da un giudice piuttosto che da un pubblico ministero. Tale interpretazione della Corte di giustizia indirizza l'interpretazione degli Stati membri, che hanno l'onere di adeguarsi alle linee interpretative tracciate, con l'obbiettivo di favorire l'integrazione, attraverso la creazione di un tessuto giuridico condiviso in materia di tutela dei diritti fondamentali incidenti sull'area di competenza devoluta all’Unione. Le statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno infatti, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni sentenze della Corte cost. n. 389 del 1989, n. 113 del 1985, n. 284 del 2007 . 1.2.La Corte di cassazione in coerenza con tale interpretazione ha stabilito che il principio del ne bis in idem internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare, eventualmente mediante la produzione degli atti del giudizio o dei verbali di causa, che con il provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio Cass. sez. 2, n. 7385 del 18/01/2007 Rv. 235819 Cass. sez. 2, n. 22566 del 08/05/2014, Rv. 259584 . In conseguenza di tale interpretazione non possono essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili alla nostra archiviazione, suscettibile di revoca in seguito al provvedimento di riapertura delle indagini e dunque non inquadrabili come provvedimenti che estinguono definitivamente” l'azione penale Cass. Sez. 2, n. 22566 del 08/05/2014 Ud., Rv. 259584 Cass. sez. 1 n. 19947 del 05/05/2010, Rv. 247556 Cass., Sez. 5, 11/11/2008, n. 7687 Cass., Sez. 1, 2/02/2005, n. 10426 . 1.3. Può dunque essere affermato il principio che per riconoscere efficacia preclusiva ad un provvedimento dell'autorità estera occorre che questo estingua definitivamente l'azione penale, nulla rilevando, in coerenza con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia dell'Unione sentenza dell'11.2.2003, nelle cause riunite C-187/01 e C-385/01 che tale provvedimento sia emesso da un giudice piuttosto che del pubblico ministero l'onere di dimostrare l'idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe tuttavia sull'interessato. 1.4. Nel caso di specie il decreto del pubblico ministero di Timis non è stato allegato al ricorso con conseguente violazione del principio di autosufficienza, né il ricorrente ha adempiuto all'onere di dimostrare la definitività dell'invocato provvedimento preclusivo. Il che impedisce la verifica delle qualità sostanziali del provvedimento di archiviazione, la sola delibazione delle quali avrebbe consentito la valutazione della possibile applicazione del principio invocato. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il collegio condivide l’orientamento della Cassazione secondo cui in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina Cass. sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014 Rv. 260228 che, nel caso di specie, è stata correttamente individuata dalla Corte di appello in quella contenuta nella legge n. 251 del 2005, che prevede che il termine di prescrizione, nel caso in cui più reati siano avvinti dal vincolo della continuazione, decorra dal tempo di consumazione del singolo reato. 3. Infondato è anche il motivo di ricorso che ritiene non provata la esistenza degli artifici e raggiri necessari per il collocamento della condotta contestata nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640 cod. pen. La Corte di merito con valutazione delle emergenze probatorie disponibili priva di fratture logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità ha ritenuto che l'imputato abbia fatto uso di insolite capacità di persuasione illecita per indurre la persona offesa a concludere i negozi contestati. A pag 7 del provvedimento impugnato si legge infatti che l'imputato ha dimostrato di avere adottato particolari capacità di persuasione per indurre un affermato commercialista ad effettuare attribuzioni patrimoniali di notevole entità in suo favore” si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Il collegio ribadisce, in punto di perimetrazione dell'area di cognizione della Corte di legittimità, che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’”iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354 . 4. Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono essere considerate manifestamente infondate e dunque inammissibili. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Cass., sez. 6 n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 Cass. Sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994, rv. 196880 . 5. Ciò detto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto risultano decorsi i termini massimi di prescrizione. Le statuizioni civili devono essere invece confermate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata.