Inaccettabile l’iniziativa del giudice di anticipare il dibattimento e dichiarare contumace l’imputato

L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora fissata nel decreto di citazione integra nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3849/15, depositata il 27 gennaio. Il fatto. Il giudice monocratico del Tribunale di Asti confermava la condanna dell’imputato per il delitto di lesioni, pronunciata dal locale giudice di pace. Il difensore propone ricorso per cassazione, sostenendo la nullità assoluta della dichiarazione di contumacia pronunciata dal giudice monocratico durante trattazione del procedimento iniziata però circa due ore prima rispetto all’orario indicato nel decreto di citazione. Alla contumacia seguiva la nomina di un difensore d’ufficio ed il rinvio della trattazione ad altra udienza, di cui inoltre non era stata disposta alcuna notifica nei confronti del’imputato. La nullità assoluta della dichiarazione di contumacia. Il ricorso in Cassazione sostiene la violazione delle norme processuali relative alla dichiarazione di contumacia, circostanza che non avrebbe potuto essere concretamente accertata dal giudice essendosi tenuta l’udienza in un orario diverso e antecedente rispetto a quello fissato nel decreto di citazione notificato all’imputato. La S.C. accoglie il motivo di ricorso così prospettato, anche in rifermento alla violazione del costante orientamento giurisprudenziale in merito. In diverse pronunce di legittimità viene infatti ricondotta alla nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore. Ugualmente viene rilevata la violazione di legge in ordine alla mancata notificazione dell’avviso della data fissata per la nuova udienza, affermando che l’omessa notifica all’imputato non comparso ma non dichiarato contumace, dell’ordinanza di rinvio del dibattimento, è causa di nullità assoluta. Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello competente per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 settembre 2014 – 27 gennaio 2015, n. 3849 Presidente lombardi – Relatore De Bernardis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 19.3.13 il Giudice monocratico del Tribunale di Asti confermava a carico di T.S. la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Asti, in data 14.12.10, con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di lesioni — ascrittogli ai sensi dell'art. 582 CP - in pregiudizio di G.M. , che era stato colpito con una testata al volto, riportando lesioni guaribili in gg. 20 , alla pena di Euro 516,00 di multa, ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 2.700,00 oltre Euro 1.300,00 per danno morale. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo 1-inosservanza di norme processuali. A riguardo la difesa rilevava che essendo stata fissata l'udienza del 18.10.2011, alle ore 12,00 innanzi al Tribunale, il giudice procedente aveva dato corso alla trattazione del procedimento alle ore 10, 08, designando un difensore ex art. 97, co. 4 CPP. e dichiarando la contumacia dell'imputato, e aveva disposto il rinvio ad altra udienza, senza disporre alcuna notifica dell'avviso all'imputato. In tal senso rilevava la violazione dell'art. 179 CPP - richiamando i principi giurisprudenziali Cass. Sez. V, 23.9.08 n. 39843 e rilevava la nullità della dichiarazione di contumacia, intervenuta in un momento nel quale non poteva essere verificata la mancata comparizione dell'imputato, evidenziando la mancata notifica dell'avviso di udienza successivo. Richiamava altresì l'art. 420 quater CPP. citando Cass. IV, 22.11.11 - e Sez. VI, 26.2.09, n. 14376. 2 - deduceva con ulteriore motivo il difetto della motivazione in ordine alle richieste di riduzione della pena per concessione delle attenuanti generiche. Rileva in diritto Il ricorso è dotato di fondamento. Invero è da ritenere sussistente la dedotta violazione di legge, relativa alla dichiarazione di contumacia dell'imputato, dal momento che - come è dato desumere dal decreto di citazione a giudizio, e dal verbale dibattimentale richiamato dalla difesa - nella specie, risulta che alla data fissata per la prima udienza dibattimentale, il giudice aveva aperto il dibattimento in orario antecedente a quello indicato nel decreto di citazione. Risulta in tal senso viziata la dichiarazione di contumacia dell'imputato, non essendo stata verificata la mancata comparizione dello stesso, nell'ora prestabilita nell'atto di citazione. A riguardo va evidenziato il pertinente richiamo reso dalla difesa del ricorrente ai canoni giurisprudenziali di questa Corte, laddove stabilisce che integra la nullità assoluta ex art. 179 cpp. l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore Cass. Sez. V - n. 39843 del 23.9.08 - RV241738 . Ugualmente risulta la violazione di legge denunciata per il mancato avviso della data fissata per la nuova udienza a seguito del rinvio del dibattimento, secondo quanto stabilito con sentenza di questa Corte Sez. VI, del 26.2.2009, n. 14376 - RV243260 - atteso che l'omessa notifica all'imputato non comparso ma non ancora dichiarato contumace, dell'ordinanza di rinvio del dibattimento è causa di nullità assoluta. Conseguentemente deve essere pronunziato l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al competente giudice di appello, restando assorbita dai suddetti rilievi l'ulteriore censura articolata dal ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.