Gravame notificato alla parte civile privo dell’atto di nomina del difensore: nessuna inammissibilità

La mancata allegazione alla copia dell’atto di appello notificata alla parte civile dell’atto di nomina del difensore di fiducia non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, dato che neppure l’omessa notificazione alle parti private dell’atto di impugnazione determina l’inammissibilità del gravame.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3899, depositata il 27 gennaio 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato contro la sentenza del Tribunale di Roma, rilevando che nell’atto d’appello notificato alla parte civile non risultava la nomina da parte dell’imputato dei difensori che hanno proposto il gravame. Osserva la Corte territoriale che agli atti figura l’atto di appello, come quello notificato alla parte civile, cui risulta aggiunto un foglio recante la nomina dei difensori con la medesima data dell’atto di appello. Inoltre su questo ultimo foglio non figura il timbro di deposito, che figura, invece, sul foglio precedente. Appare dubbia l’epoca della nomina dei difensori che hanno redatto l’atto di appello che deve quindi dichiararsi inammissibile. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando violazione di legge. Sostiene che la nomina del difensore di fiducia non richiede formule sacramentali, sicché non possono esserci perplessità sull’epoca della nomina dei difensori che hanno redatto l’atto di appello. Interviene il Collegio che, ritenendo il ricorso fondato, afferma che la mancata allegazione della nomina del difensore di fiducia alla copia dell’atto di appello notificata alla parte civile non è causa di inammissibilità dell’impugnazione. Omessa notificazione atto d’impugnazione alle parti private. Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’omessa notificazione alle parti private dell’atto di impugnazione non determina né l’inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita . Mancata allegazione nomina difensore all’atto d’appello alla parte civile. Alla luce di tale orientamento, il Collegio ha ritenuto, a fortiori , che non determina l’inammissibilità dell’impugnazione la mancata allegazione alla copia dell’atto di appello notificata alla parte civile dell’atto di nomina del difensore di fiducia, atto non menzionato nemmeno dall’art. 164 disp. att. c.p.p., in tema di deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli. Nel caso di specie, poi, l’atto di nomina risulta sottoscritto dall’imputato e reca la medesima data dell’atto di appello. Anche i rilievi della Corte territoriale in merito all’individuazione della data di deposito non appaiono decisivi per superare la risultanza offerta dalla data riportata nel medesimo atto di nomina. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 dicembre 2014 – 27 gennaio 2015, n. 3899 Presidente Bevere – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 30/10/2013, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da F.P. e conseguentemente dal responsabile civile TTS Tourist Travel Service avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 24/01/2012. Rileva la Corte dì merito che nell'atto di appello notificato alla parte civile non risulta la nomina da parte dell'imputato dei difensori che hanno proposto il gravame. Agli atti figura l'atto di appello, come quello notificato alla parte civile, cui risulta aggiunto un foglio recante la nomina dei difensori esso reca la medesima data dell'atto di appello - il 26/06/2012 - scritta tuttavia a penna, laddove la prima risulta scritta al computer. Inoltre su detto foglio non figura il timbro di deposito, che figura, invece, sul foglio precedente, laddove sarebbe stato logico il contrario. Anche gli atti notificati dalla cancelleria del Tribunale sono privi del suddetto ultimo foglio. Pertanto, è dubbia l'epoca della nomina dei difensori che hanno redatto l'atto di appello, sicché deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di F.P., il difensore avv. G. Palazzo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 591, 571, 96 cod. proc. pen. L'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., non prevede l'obbligo di allegazione di tante copie dell'atto di nomina per ogni copia dei motivi di appello. La nomina del difensore di fiducia non richiede formule sacramentali, sicché non possono esistere perplessità in ordine all'epoca della nomina dei difensori che hanno redatto l'atto di appello. La nomina reca la sottoscrizione autografa di Palmesì e la firma per autentica del difensore nominato. Il mandato ad impugnare contenuto nel fascicolo della Corte di appello è in originale e ciò attesta in modo certo che la nomina è stata realmente effettuata e il mandato specifico conferito al difensore impugnante. La mancata allegazione della nomina del difensore di fiducia alla copia dell'atto di appello notificata alla parte civile non è causa di inammissibilità dell'impugnazione. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'omessa notificazione alle parti private dell'atto d'impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita Sez. 5, n. 5525 del 25/11/2008 - dep. 09/02/2009, De Angelis e altro, Rv. 243157 al lume di tale orientamento, deve ritenersi che, a fortiori, non determini l'inammissibilità dell'impugnazione la mancata allegazione alla copia dell'atto di appello notificata alla parte civile dell'atto di nomina del difensore di fiducia, atto, quest'ultimo, del resto neppure menzionato dall'art. 164 disp. att. cod. proc. pen. in tema di deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli. Rileva, inoltre, il Collegio che l'atto di nomina risulta sottoscritto dall'imputato e la genuinità della sottoscrizione non è revocata in dubbio dalla Corte di appello e reca la medesima data dell'atto di appello gli ulteriori rilievi della Corte di merito circa l'individuazione della data di deposito non risultano - in assenza di elementi documentali di segno contrario - decisivi al fine di superare la risultanza offerta dalla data riportata nel medesimo atto di nomina, sicché, anche sotto questo profilo, la declaratoria di inammissibilità deve essere annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.