Persona offesa contro l’archiviazione del gip: quanto tempo ha per rivolgersi agli Ermellini?

Il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa a pena di inammissibilità entro il termine di 15 giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a , c.p.p. decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza?

Questo è il quesito formulato dalla sez. II Penale della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3741, depositata il 27 gennaio 2015, a cui dovranno rispondere le Sezioni Unite. Il caso. Il gip di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di alcuni accusati di truffa, ritenendo che i fatti denunciati dal querelante in integrassero la fattispecie di reato. Il querelante ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata notifica della richiesta di archiviazione da parte del pm nonostante la richiesta effettuata e contestando al gip di non aver rilevato tale nullità, emettendo lo stesso il decreto di archiviazione. Il Procuratore Generale sottolineava, però, la tardività del ricorso, in quanto il ricorrente aveva depositato il ricorso soltanto due mesi dopo aver avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento di archiviazione, quindi ben oltre i 15 giorni previsti dall’art. 585 c.p.p La Corte di Cassazione rileva un contrasto giurisprudenziale sulla questione del termine entro cui formulare il ricorso per cassazione contro un decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio. Diritto di difesa da tutelare? Secondo un primo orientamento ad esempio, Cass. n. 1508/2011 e Cass. n. 18666/2008 , l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto domanda determina la nullità del successivo decreto del gip, in quanto priva la parte della facoltà di proporre opposizione. Si tratterebbe di una nullità, insanabile ai sensi dell’art. 127 c.p.p., da farsi valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini previsti dall’art. 385 c.p.p Infatti, questa omissione sarebbe lesiva del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di una parte. O tempi certi per tutti? Secondo il secondo orientamento tra le altre, Cass. n. 25019/2013 e Cass. n. 47982/2012 , il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza. Il ragionamento è basato sul fatto che ogni impugnazione ordinaria non può essere svincolata dai termini, se non a rischio di lasciare il provvedimento esposto indefinitamente alla volontà delle parti. Il termine di 15 giorni sarebbe poi ricavabile dalla previsione relativa alle impugnazioni dei provvedimenti conclusivi in camera di consiglio, come sancito dall’art. 585, comma 1, lett. a , c.p.p La norma, di carattere generale, sarebbe applicabile ogni volta che la legge non prevede un termine diverso. Lo decideranno le Sezioni Unite. Perciò, in presenza di tale contrasto giurisprudenziale, la sez. II della Corte di Cassazione chiede alle Sezioni Unite di stabilire se il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa a pena di inammissibilità entro il termine di 15 giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a , c.p.p. decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 13 – 27 gennaio 2015, n. 3741 Presidente Esposito – Relatore Alma Ritenuto in fatto Con decreto in data 4/12/2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, su conforme richiesta del Pubblico Ministero ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto ai nn. 7575/11 RGNR e 293/12 RGGIP nei confronti di C.M., D.M. e M.M. ritenendo che i fatti denunciati da B.A. non integravano gli estremi dell'ipotizzato reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ha interposto ricorso per Cassazione avverso il predetto decreto il difensore del querelante B.A., deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e in relazione all'art. 408 cod. proc. pen. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che, nonostante il querelante avesse espressamente richiesto di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero ha omesso di far notificare allo stesso l'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen. ed il Giudice per le indagini preliminari, non rilevando la predetta nullità, ha emesso de plano l'indicato decreto di archiviazione. Il Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta al fine di sostenere la propria richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando conformi arresti giurisprudenziali sul punto, ha sottolineato la tardività del ricorso essendo la parte interessata venuta a conoscenza dell'esistenza del provvedimento di archiviazione al più tardi sin dal 14/3/2014 avendo in data 13/3/2014 ottenuto l'autorizzazione al rilascio di copia di tutti gli atti del procedimento ed avendo il giorno successivo apposto la propria sottoscrizione in calce al provvedimento autorizzativo ad indice della acquisita disponibilità di quanto richiesto ed essendo stato. depositato il ricorso solo in data 23/5/2014 quindi ben oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. La prospettata questione di diritto così come sopra riassunta è assolutamente rilevante ai fini del decidere. 2. Nella giurisprudenza di questa Corte la questione del termine entro il quale deve essere utilmente formulato il ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio è stata tuttavia oggetto di un dibattito che ha portato a contrastanti indirizzi giurisprudenziali. 3. Secondo un primo indirizzo sostenuto in origine da Sez. 3, sent. n. 3618 del 04/11/1997, dep. 18/12/1997, Rv. 209713 e successivamente ribadito da Sez. 2, sent. n. 46274 del 04/07/2003, dep. 02/12/2003, Rv. 226975 Sez. 1, sent. n. 18666 del 01/04/2008, dep. 08/05/2008, Rv. 240331 fino alla più recente Cass. Sez. 5, sent. n. 1508 del 13/12/2010, dep. 19/01/2011, Rv. 249085 l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice. In particolare la Sezione 1^ penale di questa Corte con la citata sentenza n. 18666/2008 ha sottolineato che l'omissione dell'avviso della richiesta di archiviazione al soggetto che ne ha fatto richiesta, incidendo sul diritto di una delle parti di partecipare al giudizio, è lesiva del principio del contraddittorio quanto meno cartolare assicurato anche alla parte offesa ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 3 nonché dei successivi artt. 409 e 410 c.p.p. ed integra una nullità insanabile che riverbera i suoi effetti sul decreto di archiviazione indebitamente emesso nonostante tale carenza. Trattasi invero di nullità di ordine generale relativa all'intervento ed al diritto di difesa di una delle parti private che può quindi essere fatta valere con ricorso per cassazione pur senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 c.p.p. 4. Per contro, secondo altro e parzialmente coevo indirizzo giurisprudenziale sostenuto in origine da Sez. 6, ord. n. 1663 del 06/04/2000, dep. 16/05/2000, Rv. 216892 e successivamente ribadito nel tempo da Sez. 2, sent. n. 28613 del 26/06/2007, dep. 18/07/2007, Rv. 237761 Sez. 6, sent. n. 47982 del 27/11/2012, dep. 12/12/2012, Rv. 254103 e da ultimo ribadito da Sez. 6, sent. n. 25019 del 23/05/2013, dep. 06/06/2013, Rv. 255475 il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza. Il ragionamento posto a fondamento dell'affermazione de qua si basa sull'osservazione che secondo i principi del sistema ogni impugnazione ordinaria non può essere svincolata da termini, se non a rischio di lasciare il provvedimento esposto indefinitamente alla volontà delle parti. Quanto, poi, all'individuazione del termine lo stesso non può che essere quello di quindici giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti conclusivi di procedimenti in camera di consiglio dall'art. 585 lett. a c.p.p. trattandosi di norma di carattere generale applicabile quante volte la legge non preveda un termine diverso. 5. Al fine di risolvere tale contrasto giurisprudenziale il Collegio ritiene pertanto che, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., debba essere rimessa alle Sezioni Unite Penali la seguente questione Se il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa a pena di inammissibilità entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a , cod. proc. pen. decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza . P.Q.M. Visto l'art. 618 cod. proc. pen. rimette il ricorso alle Sezioni Unite della Corte.