Un Capodanno esplosivo… e a rimetterci la pelle è un improvvido acquirente di fuochi d’artificio

I produttori di fuochi pirici sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti degli acquirenti che, in quanto consumatori, vanno informati adeguatamente circa le modalità con cui il prodotto va utilizzato, i rischi derivabili da un uso inidoneo e i pericoli di malfunzionamento del prodotto pertanto, rispondono delle omissioni qualora a queste sia connesso un evento lesivo in danno dei consumatori.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 3472 della Corte di Cassazione, depositata il 26 gennaio scorso. Il caso. Gli imputati erano condannati per lesioni personali a causa degli effetti dell’esplosione di un artificio pirotecnico da loro commercializzato e, agli effetti civili, erano condannati a risarcire la vittima costituita parte civile. Veniva ravvisato il concorso della vittima e, in primo grado, davanti al giudice di pace, la misura del concorso era determinata nel 90%. La persona offesa appellava la sentenza e il Tribunale, confermando la responsabilità degli imputati, riproporzionava il concorso della vittima alla causazione del danno nella misura del 50%, sicché gli imputati erano condannati, in solido tra loro, al pagamento di euro 17mila a titolo di risarcimento del danno per le lesioni provocate alla parte civile. In particolare, le lesioni provocate dall’uso dell’artificio pirotecnico durante il Capodanno del 2006 erano eziologicamente ascritte agli imputati che, rispettivamente, nella loro qualità di amministratore unico e di institore della ditta che aveva posto in commercio il prodotto, avevano omesso di segnalare la necessità di proteggere e, comunque, di tenere il capo lontano dal mortaio durante l’impiego del fuoco, omissione che, secondo le accuse, aveva provocato l’evento delle lesioni. Il reato è prescritto ma le statuizioni civili impongono l’esame del ricorso. Le esigenze di economia processuale che impongono – ex art. 129 c.p.p. – la declaratoria di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione salvo che risultino evidenti i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito sono recessive nel caso in cui vi sia una parte civile costituita in giudizio. In tal caso, infatti, la presenza della parte civile impone una pronuncia sull’azione esperita, sicché, nel caso di specie, la Cassazione si è dovuta confrontare con i motivi di censura del provvedimento del Tribunale che aveva confermato la condanna degli imputati e le statuizioni civili. Le specifiche doglianze relative al trattamento sanzionatorio, invece, rimangono assorbite perché non rilevano ai fini della responsabilità civile, essendo questo l’unico profilo sopravvissuto alla prescrizione. Perché gli imputati erano titolari di posizione di garanzia? L’influenza comunitaria sul sistema normativo relativo alla sicurezza generale dei prodotti ha comportato l’entrata in vigore di provvedimenti legislativi nel 1995 e nel 2004 attuativi di rispettive Direttive CE da cui è derivata l’introduzione di regole che impongono requisiti generali di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato comunitario e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori. Sicuro, secondo tali normative, è il prodotto che non presenta alcun rischio oppure presenta rischi ridotti e accettabili nel contesto di un’elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone. La disciplina è poi stata trasfusa nel c.d. Codice del Consumo d.lgs. n. 206/2005 . La tutela del consumatore e gli obblighi informativi. Fulcro della normativa è costituito dagli obblighi generali gravanti sui fabbricanti di prodotti tra cui risaltano quelli di tipo informativo e, in particolare, in ordine alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. Secondo le norme di derivazione comunitaria, le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, anche alla luce delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore di riferimento e tali, in ogni caso, da assicurare la consapevolezza del consumatore. Il Codice del Consumo, inoltre, impone i produttori di fornire al consumatore le informazioni utili a valutare e prevenire i rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto per far sì che il consumatore intraprenda le iniziative opportune per evitare tali rischi per tale ragione l’informazione deve essere appropriata ed efficace . Qual è il nesso con l’evento? I giudici di merito avevano descritto in modo puntuale il percorso causale che collegava le omissioni informative all’evento lesivo. In particolare, il primo giudice aveva ravvisato il nesso con l’evento nell’omessa indicazione della specifica precauzione di impiego consistente dell’aver cura di non tenere la testa sopra il mortaio. Il Tribunale, invece, ha ricondotto l’evento al malfunzionamento dell’artificio pirico, dunque alla commercializzazione di un prodotto difettoso. In particolare, dall’accertato malfunzionamento del prodotto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha desunto la natura del rischio che sarebbe potuto essere prevenuto qualora il produttore avesse fornito un’adeguata informazione. L’evento lesivo è stato, in definitiva, correlato alle inadeguate informazioni di sicurezza fornite dal produttore. La perizia tecnica non è prova decisiva. Gli imputati lamentavano il mancato espletamento di una perizia tecnica in appello. Tuttavia – ricordano i giudici di legittimità – la rinnovazione dibattimentale in sede di appello ha natura eccezionale ed è disposta solo nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile rinnovare l’istruttoria perché lo stato degli atti non gli consente di decidere. È proprio nel caso opposto in cui il giudice ritenga di dover disporre la rinnovazione che è tenuto a motivare adeguatamente sulle ragioni per cui esercita il potere discrezionale de quo e che deriva dalla consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti. A prescindere da tale rilievo, peraltro, il punto focale va posto sul principio per cui la perizia, avendo carattere neutro – nel senso di essere sottratta alla disponibilità delle parti del processo – non può essere considerata prova decisiva e, quindi, rientra nella discrezionalità del giudice disporla o meno, senza che un sindacato in tal senso possa essere posto. Ferme restando le statuizioni civili non compromesse dalle censure formulate dagli imputati, la sentenza è stata annullata senza rinvio ai soli effetti penali, stante la dichiarazione di estinzione del reato dovuta all’intervenuta prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 – 26 gennaio 2015, numero 3472 Presidente Romis – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Todi, con sentenza del 23/05/2013, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 5/03/2012 dal Giudice di Pace di Todi, riducendo, in accoglimento dell'appello proposto dagli imputati A.V. ed A.N. , ad Euro 300,00 di multa ciascuno la pena inflitta, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 590, primo comma, cod. penumero , proporzionando, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, nella misura del 50% il contributo di quest'ultima alla determinazione del danno e condannando gli imputati in solido al pagamento di Euro 17.000,00 a titolo risarcitorio del danno in favore della parte civile. 2. La sentenza di condanna in primo grado alla pena di Euro 600,00 di multa ciascuno, previa determinazione del concorso della vittima in percentuale pari al 90%, concerneva l'imputazione del reato previsto dagli articolo 113 e 590 cod. penumero , per avere A.V. e A.N. , in qualità di amministratore unico il primo e in qualità di institore il secondo della Alessi Fireworks s.r.l., posto in commercio l'artificio pirotecnico denominato Pirastar P0601” omettendo di indicare nell'etichetta tutte le opportune precauzioni da adottare nell'impiego e comunque in caso di malfunzionamento del prodotto, in particolare omettendo di segnalare la necessità di proteggere e comunque di tenere il capo ben lontano dal mortaio durante l'impiego, così cagionando all'acquirente Cappelletti Enrico in data 1 gennaio 2006 lesioni giudicate guaribili in 60 giorni. 3. Il fatto è stato così ricostruito dal giudice di appello Enrico Cappelletti aveva acquistato i fuochi artificiali utilizzati la sera dell'ultimo dell'anno 2005 e, dopo aver lanciato le prime quattro sfere dette peonie , era stato colpito al volto dalla quinta, riportando lesioni l'esame del prodotto pirotecnico commercializzato dalla Alessi Fireworks s.r.l. aveva consentito di accertare che, alla base di ogni sfera, era stata apposta una etichetta con le caratteristiche tecniche e le precauzioni di impiego sopra un'altra etichetta riferita ad altra ditta e che, a differenza di quest'ultima, quella applicata dalla Alessi Fireworks non specificava di avere cura di non tenere la testa sopra il mortaio” i residui del gioco pirotecnico dimostravano che la peonia” non era esplosa, per cui doveva ritenersi attendibile quanto dichiarato dalla persona offesa a proposito del fatto che l'artificio fosse partito immediatamente senza esplodere, prima che avesse il tempo di allontanarsi. 4. A.V. e N. ricorrono per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero in relazione agli articolo 40, primo comma, 41, secondo comma, 590, 62 bis e 133 cod. penumero - violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c cod. proc. penumero in relazione agli articolo 192 e 530 cod. proc. penumero - violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. d in relazione agli articolo 495 e 603 cod. proc. penumero - violazione dell'articolo 606 lett. e cod. proc. penumero per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e del fatto. I ricorrenti lamentano che i giudici di merito non abbiano accolto la richiesta formulata dalla difesa di svolgere una perizia per accertare se l'evento asseritamente cagionato dall'esplosione dell'artificio fosse riconducibile sotto il profilo causale a condotte commissive od omissive attribuibili a persone operanti presso la Alessi Fireworks s.r.l. Nella sentenza impugnata, si assume, l'evento è stato ricondotto ad un malfunzionamento del prodotto, nonostante gli agenti accertatori avessero dichiarato che la causa potesse essere il mancato repentino allontanamento della persona offesa dal mortaio e che, comunque, si era trattato di un errore umano, essendo il colpo partito regolarmente ma essendovi stato un errore nell'accensione, e nonostante nell'annotazione di servizio redatta il 30 gennaio 2007, acquisita agli atti del dibattimento, si fosse affermato che chi aveva impiegato l'artificio pirotecnico probabilmente non si era attenuto alle prescrizioni d'impiego o forse si era avvicinato tentando di riaccendere il manufatto, portandosi con il viso sopra il mortaio. Il giudice di merito avrebbe, secondo il ricorrente, travisato la prova, ritenendo accertata l'attribuibilità del fatto agli imputati sulla sola scorta delle dichiarazioni della parte civile, senza peraltro considerarle nella loro interezza, essendo il gioco pirotecnico provvisto di una etichetta tra le cui istruzioni era indicato espressamente di allontanarsi immediatamente dopo l'accensione della miccia, così come era indicato che la miccia consente un ritardo di cinque - sei secondi, nel rispetto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione, ed avendo la persona offesa espressamente dichiarato di non avere letto le istruzioni. La sentenza impugnata viene censurata, altresì, per la mancanza di motivazione sull'eccepita assenza di nesso di causa, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche richieste dalla difesa nonché in merito alla misura della pena, determinata in Euro 300,00 di multa, pari al massimo edittale. Con riguardo alle statuizioni civili, i ricorrenti lamentano di essere stati condannati al pagamento integrale delle spese legali della parte civile nonostante il riconoscimento da parte del giudice di appello di una responsabilità della persona offesa pari al 50% nella determinazione dell'evento dannoso. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da A.V. e N. non presenta profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a maturare il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato. Il fatto risale al 1/01/2006 e pertanto, in base al combinato disposto degli articoli 157,160 e 161 cod. penumero come modificati con 1.5 dicembre 2005, numero 251, alla data del 1/07/2013 si sarebbe compiuto il termine massimo previsto dalle citate norme di sette anni e sei mesi , prorogato in ragione di 149 giorni di sospensione a data comunque antecedente l'odierna. 2. Tanto premesso, si deve considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all'articolo 129, comma 2, cod. proc. penumero , laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risultino evidenti i presupposti per una pronuncia assolutoria, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna nei gradi di merito che impone, ai sensi dell'articolo 578 cod. proc. penumero , di pronunciarsi sulla azione civile e che, solo in tali ipotesi, la valutazione della res iudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 . Pertanto, atteso che, nel caso di specie, il Giudice di Pace di Todi ha condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, statuizione confermata dal Tribunale, si deve procedere, pur in presenza della causa estintiva, ad un esame approfondito dei motivi di doglianza, ai fini della responsabilità civile, rimanendo assorbito l'esame dei motivi concernenti il trattamento sanzionatorio. 3. La sentenza qui impugnata si caratterizza per essere una decisione conforme alla sentenza di primo grado in punto di affermazione della colpevolezza, che è pervenuta, tuttavia, all'accertamento della responsabilità penale degli imputati attraverso una più approfondita descrizione del percorso causale. Mentre il primo giudice si era soffermato sul nesso di causa tra le lesioni riportate dall'acquirente del gioco pirotecnico e l'omessa indicazione, da parte del produttore, della specifica precauzione d'impiego di aver cura di non tenere la testa sopra il mortaio”, il giudice di appello ha causalmente ricondotto l'evento al malfunzionamento dell'artificio, dunque alla commercializzazione di un prodotto difettoso, ritenendo a tal fine attendibile la versione del fatto fornita dalla persona offesa, correttamente riesaminata nel dibattimento in appello, confermando anche la violazione della regola cautelare che impone al produttore di riportare sull'etichetta del prodotto istruzioni precauzionali complete. 4. Per inquadrare nel sistema normativo la posizione di garanzia della quale gli imputati sono stati ritenuti titolari, occorre ricordare che, in data 5 maggio 1995, era entrato in vigore il d.lgs. 17 marzo 1995, numero 115 attuativo della Direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, al quale in data 31 luglio 2004 era subentrato il d.lgs. 21 maggio 2004, numero 172, attuativo della Direttiva 2001/95/CE. Si trattava di testi normativi funzionali all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, dai quali è derivata l'introduzione nell'ordinamento di regole tali da imporre requisiti generali di sicurezza di ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori. In base a tali normative, un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone. La relativa disciplina è stata trasfusa, con decorrenza dal 23 ottobre 2005, nel d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206 Codice del consumo , in vigore all'epoca del fatto per cui è processo. 4.1. Tra gli obblighi generali gravanti sui fabbricanti di prodotti destinati al consumo o all'uso da parte dei consumatori, la normativa enunciata prevede taluni obblighi informativi. In particolare, a norma dell'articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 206/2005, sicurezza, composizione e qualità' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi gravanti sul produttore il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede che le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, siano adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Il Titolo I della Parte IV del medesimo Codice disciplina, in dettaglio, la materia della sicurezza dei prodotti ed impone ai produttori di immettere nel mercato solo prodotti sicuri, nonché di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percepibili senza adeguate avvertenze, adottando misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori articolo 104 . 4.2. Da tale premessa si desume la correttezza delle pronunce di merito, sul punto relativo alla posizione di garanzia ascrivibile al produttore di giochi pirici in quanto soggetto obbligato ad immettere nel mercato solo prodotti sicuri, così definiti dalla citata normativa quei prodotti che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presentino alcun rischio oppure presentino unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. 4.3. Tanto premesso, le censure mosse alla sentenza impugnata in punto di violazione delle norme che disciplinano il nesso di causa o di vizio di motivazione sul medesimo punto risultano infondate, posto che il Tribunale ha desunto dall'accertato malfunzionamento del prodotto la natura del rischio che un'adeguata informazione da parte del produttore avrebbe dovuto prevenire, indicando da quali emergenze istruttorie pag. 5 condizioni dei residui del gioco pirotecnico sequestrati, prova dichiarativa N. e deposizione della persona offesa , di cui nel ricorso non è stato specificamente contestato il travisamento, ha desunto tale malfunzionamento. La pronuncia ha, dunque, con logica ineccepibile correlato all'evento lesivo, per la dinamica del fatto così descritto, l'inadeguatezza delle informazioni di sicurezza fornite dal produttore, tralasciando le non decisive deduzioni della difesa in merito alle avvertenze fornite ed alla omessa lettura delle istruzioni da parte della vittima. 4.4. È, peraltro, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice Sez.2, numero 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988 Sez.6, numero 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv.254107 Sez.4, numero 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512 Sez. 4, numero 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 . 4.5. Con riferimento al contenuto minimo delle informazioni che un prodotto deve contenere, a norma dell'articolo 6 d.lgs. numero 206/2005, per essere commercializzato, è bene chiarire che tale norma generale non esclude l'obbligo per il produttore di adeguare le informazioni di sicurezza alle peculiarità del prodotto, ossia di individuare misure di cautela proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso” articolo 104 , dunque la responsabilità per le conseguenze lesive derivanti dalla messa in commercio di un prodotto che, ancorché rispettoso dei requisiti minimi d'informazione necessari per la sua commercializzazione, presenti tuttavia particolari rischi connessi all'utilizzo, dei quali il consumatore dovrebbe essere informato. 5. Con riguardo alla censura concernente il mancato accoglimento dell'istanza di espletamento di una perizia tecnica, va premesso che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. penumero ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti Sez. 2, numero 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968 Sez. 2, numero 3458 del 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391 precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento Sez. 3, numero 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 . Ma la censura si manifesta infondata per il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che la perizia, per il suo carattere neutro sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, non può farsi entrare nel concetto di prova decisiva Sez. 4, numero 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152 Sez. 6, numero 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707 Sez.4, numero 10110 del 14.02.2012, Nonnis, numero m. Sez. 4, numero 14130 del 22.01.2007, Pastorelli, Rv. 236191 le argomentazioni svolte nella sentenza risultano, per altro verso, ampiamente indicative del fatto che i giudici di merito non abbiano ritenuto necessario ai fini della decisione, data l'evidenza istruttoria, procedere all'acquisizione di ulteriori dati tecnici per verificare l'attendibilità della tesi difensiva. 6. La censura relativa al punto della sentenza in cui gli imputati sono stati condannati al pagamento integrale delle spese processuali in favore della parte civile, è infondata. Premesso che il giudice di appello aveva accolto l'impugnazione proposta dalla parte civile, è sufficiente ricordare il principio in base al quale è riservato al potere discrezionale del giudice regolare le spese relative all'azione civile, con l'unico limite che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa Sez. 5 Civile, numero 15316 del 19/06/2013, Rv.627183 . 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali, per essere il reato ascritto agli imputati estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili al rigetto del ricorso agli effetti civili segue la condanna dei ricorrenti, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Cappelletti Enrico, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota spese Sez. 6, numero 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 258133 Sez.5, numero 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, agli effetti penali perché è estinto il reato per prescrizione. Ferme restando le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio, che liquida ex actis in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.