Nomina il difensore di fiducia ma in udienza si presenta l’avvocato d’ufficio

Quando, dopo la nomina del difensore d’ufficio, l’interessato provveda alla nomina del difensore di fiducia, l’ufficio difensivo è integrato esclusivamente da quest’ultimo, non potendosi ammettere la coesistenza di avvocato d’ufficio e avvocato di fiducia, come risulta dal dispositivo dell’art. 97, comma 6, c.p.p

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3075/15, depositata il 22 gennaio. I fatti. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini con la quale veniva riconosciuto responsabile del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. In particolare il ricorrente contesta la partecipazione all’udienza dibattimentale dell’avvocato d’ufficio, in luogo del difensore di fiducia che aveva precedentemente nominato. L’avviso di citazione per l’udienza era stato difatti notificato al difensore d’ufficio, come risultante dal decreto di citazione. Il verbale d’udienza attesta la contestazione da parte del difensore di fiducia, avvenuta all’esito del dibattimento, tramite la presentazione della nomina che lo riguardava, atto che risultava compreso nel fascicolo del p.m., ma in quello del dibattimento. Il ricorso rileva inoltre il rigetto della richiesta dell’avvocato di fiducia di essere rimesso in termini per poter partecipare all’istruttoria dibattimentale, domanda intervenuta immediatamente dopo alla lettura del dispositivo. La nomina del difensore di fiducia prevale sulla nomina d’ufficio. La S.C. riconosce la fondatezza del ricorso e sottolinea l’affermazione per cui gli atti contenenti la dichiarazione o l’elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento. L’onere delle parti di dimostrare i fatti rilevanti si estende infatti anche a quegli elementi da cui discenda l’applicazione di norme processuali. Inoltre, individuando tra i principi portanti del nostro sistema processuale quello della rilevabilità d’ufficio delle nullità assolute e quello del doppio fascicolo”, la Corte ribadisce il dovere del p.m., avendo egli la disponibilità del fascicolo dibattimentale, di portare all’attenzione del giudice i fatti da cui possano derivare nullità di ordine generale. Nel caso in esame, l’avviso per l’udienza dibattimentale è stato erroneamente notificato al difensore d’ufficio, nonostante fosse già stato nominato da tempo un difensore di fiducia. Richiamando infine una precedente pronuncia delle S.U. Cass. n. 839/00 , viene ribadito che, ai sensi dell’art. 97, comma 6, c.p.p., nonché per ragioni logico-sistematiche, non è possibile ammettere la presenza contemporanea di un avvocato d’ufficio e di un avvocato di fiducia. Ne consegue che, nel momento in cui sopraggiunga la nomina del difensore di fiducia in un momento successivo rispetto alla nomina di quello d’ufficio, quest’ultimo cessa le sue funzioni ed il mandato difensivo risulterà integrato esclusivamente dal difensore nominato dall’imputato. Per questi motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di Pace competente per un nuovo esame del caso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 dicembre 2014 – 22 gennaio 2015, n. 3075 Presidente Zampetti – Relatore Di Tomassi Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe il Giudice di pace di Rimini dichiarava A. S. responsabile dei reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato a Rimini il 31 agosto 2012, e lo condannava alla pena di 5.000,00 euro di ammenda. 2. Ricorre l'imputato, personalmente, e chiede l'annullamento della sentenza denunziando violazione della legge processuale. Lamenta, in particolare, che nonostante avesse nominato, con atto depositato presso la Procura della Repubblica in data 7 gennaio 2013, un difensore di fiducia, nella persona dell'avvocato S., l'udienza dibattimentale [del 15 ottobre 2013] era stata celebrata con la presenza dell'avvocato d'ufficio precedentemente nominato, E. M Inopinatamente era stata per altro respinta la richiesta dell'avvocato S., avanzata immediatamente dopo la lettura del dispositivo, di essere rimesso in termini per poter partecipare all'istruttoria dibattimentale. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, nei termini che si diranno. 2. Dagli atti emerge che il decreto di citazione ex art. 20-ter d.lgs. n. 274 dei 2000, in cui all'imputato veniva nominato difensore d'ufficio, reca in calce la data del 4 gennaio 2013 non risulta timbro di deposito . Con atto depositato in Procura il 7 gennaio 2013 l'imputato nominava difensore di fiducia nella persona dell'avvocato S. . Ciò nonostante l'avviso della citazione per l'udienza del 15 ottobre 2013, spedito nel luglio successivo, veniva indirizzato all'avvocato di ufficio, che lo riceveva il 24 luglio 2013. Il verbale d'udienza attesta altresì che, presentatosi subito dopo la conclusione del dibattimento l'avvocato S., a sue contestazioni il Pubblico ministero esibiva la nomina che lo riguardava, che era conservata nel fascicolo del Pubblico ministero ma non era stata versata agli atti del fascicolo del dibattimento né era stata menzionata dal Pubblico ministero al momento della verifica della ritualità della costituzione delle parti in violazione, è opportuno che sia in ogni caso rimarcato, della regola che gli atti contenenti la dichiarazione o l'elezione di domicilio e la nomina del difensore devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229540 . Le parti hanno difatti l'onere di provare anche i fatti dai quali discende l'applicazione di norme processuali art. 187, comma 2, cod. proc. pen. e in un sistema processuale come quello attuale - impostato, da un lato sulla rilevabilità anche di ufficio delle nullità di ordine generale dall'altro sul regime del doppio fascicolo , che non consente al giudice procedente di prenderne visione al buio neppure al fine di verificare la regolarità del procedimento - il pubblico ministero, che ha la disponibilità di detto fascicolo, ha il dovere di portare all'attenzione del giudice, inserendoli nel fascicolo dei dibattimento, i fatti da cui possano derivare le nullità in questione. 3. Nel caso in esame, l'avviso per l'udienza dibattimentale è stato dunque erroneamente notificato al difensore di ufficio, nonostante al momento della sua spedizione fosse stato già, da tempo, nominato ed investito del mandato difensivo un difensore di fiducia, in violazione dei principio che le notificazioni, così come le comunicazioni e gli avvisi, devono essere indirizzate al difensore della parte che risulti nominato, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui sono disposte Sez. 3, n. 20931 del 11/03/2009, Fanin, Rv. 243864 . Non può dubitarsi, difatti, che, quando dopo la nomina dei difensore di ufficio l'interessato provveda alla nomina di un difensore di fiducia, l'ufficio difensivo è integrato esclusivamente da quest'ultimo, non potendosi ammettere che coesistano un difensore di ufficio e uno di fiducia il che, oltre che da ragioni logico-sistematiche, è positivamente stabilito dall'art. 97 comma 6 c.p.p., a tenore dei quale il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia Sez. 6, n. 839 del 17/02/2000 Moktar Rv. 217120 . Sicché, mentre l'attività di notificazione che al momento della nuova nomina risulti già perfezionata nei confronti dei difensore che ha cessato dall'incarico può considerarsi validamente eseguito così, tra tante, Sez. U, n. 20300 dei 22/0412010, Lasala, Rv. 246909 , altrettanto non può dirsi di quella effettuata dopo la nuova nomina. 3. Tanto ha comportato violazione dei diritto dell'imputato all'assistenza difensiva ad opera dei difensore fiduciario tempestivamente nominato, con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c , e 179 cod. proc. pen., del dibattimento celebrato senza la presenza dei difensore di fiducia, e della sentenza conseguente. Nessun fondamento ha, invece, la doglianza relativa al fatto che a seguito della presentazione spontanea , con soli pochi minuti di ritardo, dell'avvocato S., il Giudice non abbia acconsentito a rimetterlo in termini per svolgere il suo mandato. A quel momento era stato, difatti, già letto il dispositivo che non poteva evidentemente in alcun modo essere annullato o revocato dallo stesso giudice che lo aveva pronunziato. 4. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata, con rinvio ai Giudice di pace di Rimini perché proceda - in persona di diverso magistrato ai sensi della norma generale di cui all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. - a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rìnvìa per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rimini.