L’imputato che trasferisce il domicilio e non lo comunica non lo fa per non conoscere del processo

L’omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé solo, quale volontaria scelta dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze e non può, quindi, essere unica ragione per respingere la richiesta di restituzione in termini.

Questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 292, depositata l’8 gennaio 2015. Il fatto. Una sezione distaccata del Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 648 c.p. ricettazione per difetto di richiesta dichiarava lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e lo condannava. Il procuratore generale proponeva gravame e la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato responsabile anche del reato di ricettazione. Istanza di restituzione in termini. L’imputato propone istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d’appello, in quanto egli era stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni e tratto a giudizio direttissimo, nel quale, dopo la nomina di difensore d’ufficio presso il quale aveva eletto domicilio, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il fratello. In tale procedimento aveva chiesto ed ottenuto l’applicazione di pena, a seguito della quale aveva ritenuto di aver definito le proprie pendenze. Invece, veniva celebrato nuovo giudizio per ulteriori reati con il difensore d’ufficio e l’elezione di domicilio precedente, senza che l’imputato ne avesse conoscenza. Il Collegio ha ritenuto tale istanza fondata perché effettivamente non risulta agli atti che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ulteriore. È vero che nel verbale di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio vi è l’espressa menzione anche del reato di cui all’art. 474 c.p. e che in relazione a tale imputazione non è stato variato domicilio. L’omessa comunicazione del trasferimento del domicilio. Tuttavia, afferma il Collegio, l’omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé solo, quale volontaria scelta dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze e non può, quindi, essere unica ragione per respingere la richiesta di restituzione in termini. Per tali ragioni, la S.C. restituisce l’imputato nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Venezia e dispone la sospensione dell’esecuzione di tale sentenza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015, n. 292 Presidente Petti – Relatore Davigo Ritenuto di fatto 1. Con sentenza del 18.12.2009 il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, dichiarò non doversi procedere nei confronti di F.P. in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per difetto di richiesta dichiarò il predetto responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 500,00 di multa. 2. II Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale propose gravame e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 28.11.2013, in parziale riforma della pronunzia di prmo grado, dichiarò l'imputato responsabile anche del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e - concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione con il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - lo condannò alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione ed € 450 di multa. 3. Con istanza in data 18.7.2014 F.P. chiese la restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza di appello in quanto egli era stato arrestato in data 8.8.2006 per i reati di resistenza e lesioni e tratto a giudizio direttissimo, nel quale dopo la nomina quale difensore d'ufficio dall'Avv. Davide Menegotto, presso il quale aveva eletto domicilio, aveva nominato l'Avv. Francesco Livieri ed aveva eletto domicilio presso il fratello F.I. in Oderzo via San Magno 7. In tale procedimento aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena. A seguito della sentenza di applicazione di pena Fall aveva ritenuto di aver definito le proprie pendenze. Invece fu celebrato nuovo giudizio per ulteriori reati con il difensore d'ufficio e l'elezione di domicilio precedente. Fall non aveva mai avuto contezza di tale procedimento. Considerato in diritto 1. L'istanza di restituzione nel termine è fondata. Non risulta agli atti che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ulteriore. Vero è che nel verbale di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio vi è la espressa menzione anche del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e che, in relazione a tale imputazione ed a quella successivamente formulata di ricettazione non è stato variato il domicilio. Tuttavia l'omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé solo, quale volontaria scelta dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze e non può, quindi, essere unica ragione per respingere la richiesta di restituzione in termini. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30320 del 14/06/2013 dep. 15/07/2013 Rv. 256344. Fattispecie in cui l'imputato, extracomunitario alloglotta, era assistito da un difensore d'ufficio e che non vi era prova né che egli avesse mantenuto contatti costanti con il suo legale né che avesse colto il significato ed il valore legale della dichiarazione di domicilio . 2. L'istanza di restituzione nel termine deve pertanto essere accolta. Ai sensi dell'art. 175 comma 7 cod. proc. pen. deve essere disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza 28.11.2013 della Corte d'appello di Venezia. P.Q.M. Restituisce F.P. nel termine per impugnare la sentenza 28.11.2013 della Corte d'appello di Venezia e dispone la sospensione dell'esecuzione di tale sentenza.