Il pericolo di reiterazione del reato può dirsi concreto, se…

In tema di misure coercitive, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe.

Lo ha ribadito la sez. VI Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53639, depositata il 23 dicembre 2014. Le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali. Come è noto, le misure cautelari personali siano esse coercitive o interdittive possono essere applicate soltanto in presenza di determinati presupposti. Oltre alla gravità del delitto, è infatti necessario che ricorra almeno una delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. pericolo di inquinamento probatorio pericolo di fuga pericolo di reiterazione dei reati , ma soprattutto che secondo una valutazione operata dal Giudice allo stato degli atti sussistano i gravi indizi di colpevolezza, nel senso dell’alta probabilità di commissione del reato, in un quadro che tenga però conto della naturale incompletezza delle indagini e di prevedibili ulteriori acquisizioni istruttorie. Peraltro, dall’entrata in vigore della l. n. 332/1995, il giudice è tenuto a motivare l’applicazione della misura cautelare in modo non dissimile da quello della sentenza dibattimentale art. 546, comma 1, lett. e, c.p.p. . Occorre dire da ultimo che gli indizi, oltre ad essere gravi devono avere anche un minimo di concordanza e precisione, almeno in riferimento agli elementi a favore della difesa, e devono essere valutati alla stregua delle prove. In particolare, secondo il nuovo comma 1- bis dell’art. 273 introdotto dalla l. n. 63/2001, nel valutare i gravi indizi, il giudice deve tener conto delle regole generali sulle prove artt. 192 e 195 c.p.p. . La valutazione dell’alta probabilità della colpevolezza Per la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di misure cautelari personali, occorre proiettare il valore degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle regole normative tipizzate, nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio. In questo senso, la gravità dell’indizio può essere ravvisata quando si è in presenza di elementi gravi, univoci e concordanti, che legittimano il convincimento, non di certezza, ma di elevata probabilità della responsabilità dell’indagato. Nondimeno, il termine indizio , utilizzato nell’art. 273 c.p.p., opera in un contesto diverso rispetto a quello della c.d. prova indiretta ex art. 192, comma , c.p.p., dovendo infatti intendersi quale elemento probatorio diverso dalla prova dibattimentale, tanto sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo. È inoltre risaputo che il giudizio di legittimità non consente riletture degli atti processuali, e che è sufficiente la coerenza logica del costrutto motivazionale per ritenere esente da censure una decisione sul piano cautelare personale, persino se sorregga un travisamento del fatto . Non può tuttavia, il giudice a quo , omettere totalmente di valutare gli elementi probatori saldamente acquisiti agli atti a favore dell’indagato, e il cui apprezzamento logico-giuridico può benissimo accreditare, in astratto, una diversa ricostruzione della vicenda processuale, così da comportare una decisione di segno opposto rispetto al pronunciamento iniziale. Non v’è dubbio infatti che compito del giudice del sub procedimento cautelare, in sede di valutazione degli indizi di colpevolezza, è quello di dar debito conto in motivazione di tutti gli elementi risultanti per tabulas , incorrendo altrimenti nel difetto di motivazione pienamente rilevabile ex art. 606 lett. e c.p.p e la valutazione del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie. Come pure richiamato nella motivazione della sentenza in commento, la valutazione di sussistenza o persistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c , c.p.p., non può essere condotta dal giudice supinamente arrangiandosi sulla considerazione, disancorata da qualsiasi riferimento a dati fattuali, dell’esistenza di un generico pericolo di recidiva in relazione a delitti che offendono beni giuridici simili, dovendo tale apprezzamento essere operato con esclusione di presunzioni e congetture, ed in conformità del principio del minore sacrificio necessario, indicando le specifiche e concrete circostanze che, in quanto eziologicamente connesse con la probabilità di reiterazione di condotte illecite, lo convincano della ineluttabilità del ricorso ad una misura totalmente compressiva della libertà personale, quale la custodia cautelare in carcere. Inoltre, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, gli elementi di cautela tratti dalle specifiche modalità e circostanze del fatto non possono ricevere una duplice valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie e, successivamente, per delineare la personalità dell'indagato la predetta disposizione, infatti, prescrive che questa vada desunta da comportamenti o atti concreti , i quali non possono logicamente identificarsi con quegli stessi elementi che sono già stati oggetto di separata valutazione con riferimento alla gravità del reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 23 dicembre 2014, n. 53639 Presidente Milo Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30.6.2011, il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di istanza nell'interesse di S.E. avverso la ordinanza emessa il 16.6.2014 dal G.I.P. dei locale Tribunale con la quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari - ha confermato detta ordinanza riconoscendo a carico del predetto indagato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione continuata in concorso con P. A., per aver ricevuto utilità consistite nell'assunzione di M.C., nipote dei due, e di P. P. presso la ditta Fare Ambiente s.p.a. , dopo aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel far risultare quale aggiudicataria della gara di appalto, relativa al servizio di igiene urbana del Comune di S. Maria a Vico, la predetta ditta, nonostante non avesse i requisiti necessari, con esclusione della aggravante dell'art. 7 I.n. 203/91. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dei S. deducendo 2.1. quanto alla ritenuta gravità indiziaria, violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p. in relazione agli artt. 309, 192 comma 3, 292 c.p.p. in assenza di un quadro indiziario che consenta di ravvisare la gravità richiesta in capo al ricorrente, dovendosi verificare la correttezza della motivazione depurandola da tutte le osservazioni che non riguardino specificamente l'oggetto ma attengono alle modalità di aggiudicazione dell'appalto. Secondo il ricorrente, le ulteriori dichiarazioni della F. valorizzate dal Tribunale, da qualificarsi come chiamata in correità, sarebbero prive di riscontri a carattere individualizzante non essendo sufficiente - appartenendo piuttosto al profilo di attendibilità intrinseca - il geN.co riferimento alla conoscenza da parte della F. delle dinamiche imprenditoriali del gruppo facente capo a G. A. o il suo riferimento a particolari delle vicende oggetto di esame, né il rinvio alla precedente ordinanza nell'ambito della quale non si ritrovano riscontri. Quest'ultimo provvedimento, peraltro, contestando la sola assunzione della M., non soccorrerebbe in ordine alla assunzione del P Ancora, inconferente sarebbe il riferimento a detta ordinanza con riguardo alle fonti indicate dal GIP in relazione ali assunzione della M., posto che né C.R. né la M. parlano del S Dall'argomento logico costituito dalla possibilità del ricorrente, assessore comunale, di influire sulle attività dell'ente non potrebbe inferirsi la vicenda corruttiva, posto che la F. non ha mai indicato nel S. la persona che ebbe a fare la richiesta delle due assunzioni in questione, ricondotta al solo P. e a tal M.A Di tanto ne prendono atto sia il GIP che il Tribunale senza trarne le debite conseguenze, pervenendo così alla contraddittoria conclusione. Inoltre, per quanto riguarda la assunzione del P. P., erronea sarebbe l'affermazione del Tribunale secondo la quale lo stesso indagato avrebbe confermato di averlo fatto assumere, in assenza di qualsiasi atto a riguardo. Ancora, il Tribunale avrebbe omesso di valutare ai fini indiziari, la smentita proveniente dalla stessa M. in ordine al presunto interessamento del S Anche la dedotta assenza di emergenze intercettive che vedessero coinvolto il ricorrente sarebbe stata incongruamente svalutata dal Tribunale. 2.2. quanto alle esigenze cautelare, violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p. in relazione agli artt. 309 e 274 c.p.p. in assenza di elementi di concretezza che giustifichino la sussistenza delle ritenute esigenze, facendo leva sulla sola possibilità - dopo le sue dimissioni, la sospensione prefettizia e la avvenuta surroga in seno al consiglio comunale - che il ricorrente assuma incarichi presso altri enti e non potendosi ritenere sufficiente la asserita ed indimostrata proclività ad agire nell'ombra né, ancora, sarebbe condivisibile sub specie della gravità del fatto l'astratto riferimento agli estremi della fattispecie o l'oggettivo comportamento di violazione della norma che nulla dicono sulla personalità dell'indagato. Ancora, nessuna spiegazione darebbe il Tribunale sulla inincidenza del decorso del tempo almeno ai fini dell'affievolimento delle esigenze, in presenza di soggetto incensurato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Il primo motivo è fondato. 1.1. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso iN.scono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Sez. 4, n. 26992 dei 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 . 1.2. Ai fini dell'adozione di misura cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l'elevata probabilità di colpevolezza dei chiamato Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, Lavitola, Rv. 253489 . 1.3. La ordinanza impugnata, affrontando l'impostazione difensiva proposta in sede di riesame ed oggi ribadita ed articolata con il primo motivo, nel suo sforzo argomentativo per superarla , fa leva sull'intima connessione tra la vicenda relativa alla turbativa di gara e quella corruttivar avanzando una lettura congiunta delle emergenze a riguardo. Fissa la corresponsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della coindagata F. il cui contenuto espone ampiamente - v. pg. 8 e ss. della ordinanza impugnata che ebbe personalmente a contattare il S. telefonicamente avendo la disponibilità della sua utenza cellulare , lo incontrò presso la sede del Comune di S. Maria a Vico, verificandosi le pressioni da parte del P. e S. - di cui era noto il legame familiare - che determinarono la modifica del verbale che avrebbe dato la stura alla aggiudicazione del 30.5.2014. II tutto sulla base della promessa fatta - come rivelato alla F. dallo stesso G. A. al P., nel corso di un incontro appartato con questi, della assunzione della nipote dello stesso colonnello v. interrogatorio della F. in data 22.4.2014, riportato a pg. 11 e ss. della ordinanza , risultando anche P. P. assunto in base alle medesime richieste. 1.4. Ritiene la Corte che fondata è la doglianza - condivisa dallo stesso P.G. di udienza - che fa leva sulla mancanza di sopravvenienze a carico del ricorrente, rispetto al precedente rigetto della istanza cautelare in ordine alla medesima vicenda corruttiva ancorchè all'epoca limitata alla assunzione della M., risultando incongruo l'affidamento, posto a base della ordinanza impugnata, che fa leva sulle sole sopravvenute dichiarazioni della coindagata F In particola re, rispetto al ritenuto coinvolgimento della fattispecie corruttiva, non risulta affatto superata la dedotta assenza di fondamento indiziario in ordine alla partecipazione del ricorrente alle due assunzioni di cui si tratta, risultando esse facenti capo alle richieste del P. ed alla segnalazione di tale MIGLIORE. Non si comprende come il ricorrente possa essere coinvolto nella assunzione della M. che nelle sue dichiarazioni, senza che il Tribunale motivi sul punto, fa riferimento al solo P. A. negando che il S. si fosse interessato della sua assunzione, anzi, avendo saputo della sua irritazione allorquando era venuto a conoscenza della sua assunzione come pure in quella di P. P., anch'essa priva di riferimenti al ricorrente nel racconto della stessa F 1.5. Né, ancora, le risposte offerte dal Tribunale partenopeo possono ritenersi aver soddisfatto le esigenze del contraddittorio instaurato dalle altre doglianze difensive. Alla osservazione difensiva sulla assenza del S. nel compendio intercettivo, la ordinanza oppone una valutazione del tutto ipotetica e sganciata da elementi concreti che si poggia sulla particolare scaltrezza del ricorrente nel non compromettersi con pericolose telefonate alle deduzioni difensive della mancanza di riscontri alla chiamata di correo della F. e dell'assenza di specifiche accuse da parte della predetta dichiarante al S. la ordinanza ritiene, la prima, geN.camente smentita dalla precedente esposizione e, la seconda, altrettanto geN.camente superata dal coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della turbativa d'asta, avanzando - presuntivamente - la esistenza di una contropartita senza la quale il ricorrente non si sarebbe attivato addizionando a carico del ricorrente la circostanza che la M. era nipote di entrambi gli indagati, senza dare conto delle contrarie emergenze al riguardo. 1.6. Carente risulta, quindi, rispetto al thema probandum - devoluto al Tribunale anche dalle specifiche deduzioni difensive - la sola considerazione della sua partecipazione alla turbativa d'asta, secondo lo schema operativo secondo il quale il P. A. faceva da tramite tra i G. e il S., soggetto direttamente influente sul contesto amministrativo comunale, in assenza - nelle dichiarazioni della F. - di elementi che coinvolgano il ricorrente in iniziative e cointeressenze relativamente alle due assunzioni. Assenza che il provvedimento impugnato intende superare con il giudizio - per quanto detto decisivo in ordine al tema in questione - privo di riferimenti indiziari e distonico rispetto al protagonismo del P. emergente dalla stesse dichiarazioni della F. -, secondo il quale il S. avrebbe demandato al cognato P. la & lt 1.7. In conclusione, deve ritenersi fondata la dedotta carenza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine al coinvolgimento dei ricorrente in ordine alla corruzione contestatagli, fondato sul sostanziale automatismo indiziario poggiato sulla sola partecipazione del S. alla turbativa d'asta. 1.8. Alla decisiva carenza della motivazione in ordine alla compartecipazione dei ricorrente alla ipotesi corruttiva ascrittagli dovrà, pertanto, sopperire il Tribunale in sede di rinvio. 2. II secondo motivo è fondato. 2.1. In tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati. Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, Miccoli, Rv. 253372 . 2.2. E', inoltre, costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali che la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe. Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, De Lucchi, Rv. 259685 cosìcchè anche quando l'agente esercita ancora pubbliche funzioni, il giudice deve fornire puntuale e logica indicazione delle circostanze di fatto che rendono probabile che questi, nella diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere analoghe condotte criminose. Sez. 6, n. 23625 del 27/03/2013 Rv. 256261 Pastore , là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso Sez. 6, n. 19052 dei 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223 . 2.3. Infine, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. Sez. 6, n. 2995 del 30/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222 . 2.4. Esula dall'insegnamento ricordato la motivazione resa dalla ordinanza sulla sussistenza delle esigenze cautelari - che incrocia anche il giudizio di adeguatezza della misura imposta - che fa leva sulla strumentalizzazione dei pubblici poteri e sulla violazione dei beni oggetto della fattispecie tipica e al sistema endemico rivelato dalle indagini di strumentalizzazione illecita dei pubblici poteri in un coacervo di interessi coinvolgenti imprenditori, politici ed amministratori. La motivazione risulta - da un lato - una astratta ripetizione di connotati della condotta tipica e - dall'altro - una geN.ca estensione al ricorrente di connotati del contesto che prescinde dalla specifica e concreta considerazione della posizione soggettiva e, ancora, la prospettata assunzione di altri incarichi innominati rimanda ad una mera eventualità sganciata da qualsiasi elemento concreto. Così la ordinata giunge a formulare il giudizio prognostico di recidivanza e quello*adeguatezza della misura priviA di elementi individualizzati e concreti, perciò inidonei a giustificare la restrizione della libertà personale con la imposizione della misura autocustodiale. 3. La ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.