Il sole impedisce di vedere, ma il conducente non è un vampiro: escluso il caso fortuito

In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 52649, depositata il 18 dicembre 2014. Il caso. Il gdp di Cosenza assolveva un imputato per il reato ex art. 590 c.p. lesioni personali colpose , in quanto il fatto non costituiva reato. L’incidente stradale, secondo il gdp, era stato causato da un improvviso accecamento causato dalla luce solare, che aveva impedito all’imputato di vedere la persona offesa. L’evento doveva considerarsi caso fortuito. Il pm ricorreva in Cassazione, deducendo che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, che sia sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nel caso di specie, invece, doveva escludersi la riconducibilità al caso fortuito dell’eventuale abbagliamento da raggi solari. Non si tratta di caso fortuito. La Corte di Cassazione ricorda che l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, in modo particolare in vista di un incrocio e quando si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo situazione, quest’ultima, avvenuta proprio nel caso di specie . L’obiettivo resta sempre quello di non creare intralcio alla circolazione o altri pericoli, dovendo invece attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. Perciò, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre – 18 dicembre 2014, n. 52649 Presidente Foti – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza del 18/07/2013 il Giudice di Pace di Cosenza assolveva S.A. dal reato di cui all'art. 590 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Riteneva il Giudice di Pace che il sinistro era stato determinato dall'improvviso accecamento di S.A. causato dalla luce del sole e che tale circostanza aveva impedito al prevenuto di rilevare la presenza della moto della persona offesa nell'area di intersezione. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, l'evento era stato cagionato dall'abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito. Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 590 e 45 c.p. in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure non aveva esaminato né interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nella fattispecie che ci occupa invece l'eventuale abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integrerebbe un caso fortuito e quindi non escluderebbe la penale responsabilità per i danni che siano derivati alle persone. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Il percorso argomentativo del giudice di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esimente del caso fortuito. Tanto premesso si osserva che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile. Nella fattispecie che ci occupa, invece, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo. Il conducente quindi dovrà adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l'insorgere di altri pericoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide, cfr, tra le altre, Cass., sez.4, sent. numero 10337 dell'1.06.1989, Rv.181837 secondo cui in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione di abbagliamento il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità . Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.