Ruba il portafoglio nel magazzino attiguo e comunicante all’edicola: furto in privata dimora

Il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche quindi tale può definirsi il luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 52656, depositata il 18 dicembre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Livorno Sezione staccata di Piombino dichiarava non doversi procedere per difetto di querela, nei confronti dell’imputata in ordine al reato di furto semplice. Contro tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze denunziando l’erronea qualificazione giuridica del fatto commesso dall’imputata che avrebbe dovuto rispondere del delitto previsto dall’art. 624 bis c.p. furto in abitazione posto che il magazzino attiguo all’edicola ove fu consumato il furto costituiva luogo di privata dimora da risultare, pertanto, il furto, procedibile d’ufficio. Il primo Giudice avrebbe, quindi, dovuto riqualificare il fatto in applicazione dell’art. 521 c.p.p Furto avvenuto in luogo di pertinenza di privata dimora. Il ricorso è ritenuto dal Collegio fondato. Infatti, l’istruzione dibattimentale espletata aveva chiarito che il furto fu commesso estraendo il portafogli, contenente denaro, dalla borsa della persona offesa, riposta all’interno del locale magazzino attiguo e comunicante con l’edicola. È fuori di dubbio, afferma il Collegio, che si trattava di furto avvenuto in luogo destinato a privata dimora o meglio, di pertinenza di essa, come previsto dall’art. 624 bis , comma 1, c.p Il concetto di privata dimora. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, si ritiene che il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche e che quindi tale possa definirsi il luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. La Cassazione, ricorda il Collegio, ha ritenuto sussistente tale aggravante in caso di furto commesso all’interno di una farmacia, durante l’orario di apertura di un ripostiglio attigua ad esercizio commerciale di un bar all’interno di uno studio odontoiatrico. La S.C., non avendo il pm proceduto alla contestazione suppletiva del furto commesso in pertinenza di luogo di privata dimora, annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Livorno per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 ottobre – 18 dicembre 2014, numero 52656 Presidente Foti – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza 14 maggio 2013, il Tribunale di Livorno Sezione staccata di Piombino dichiarò non doversi procedere per difetto di querela, nei confronti di V.R. in ordine al delitto di furto semplice commesso in Piombino il 13 novembre 2009 in danno di E.N. cui aveva sottratto il portafogli contenente danaro, detenuto in locale attiguo al negozio di vendita di giornali dalla predetta gestito ,esclusa la contestata aggravante della destrezza. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze denunziando l'erronea qualificazione giuridica del fatto commesso dalla imputata che avrebbe dovuto rispondere del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. penumero posto che il magazzino attiguo all'edicola ove fu perpetrato il furto costituiva luogo di privata dimora di guisa da risultare, pertanto, il furto, procedibile d'ufficio. Il Primo Giudice avrebbe quindi dovuto riqualificare il fatto in applicazione dell'art. 521 cod. proc.penumero non ricorrendo un'ipotesi di immutatio facti attesochè gli elementi a tal scopo rilevanti furono acquisiti in presenza della difesa ovvero,se di diverso avviso, avrebbe dovuto rimettere gli atti al P.M. per la nuova contestazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va accolto. L'istruttoria dibattimentale espletata di cui dà diffusamente atto la motivazione della sentenza aveva consentito di chiarire che il furto contestato all'imputata con il decreto di citazione diretta a giudizio, ex artt. 624 e 625 per aver sottratto con destrezza il portafogli di E. N Con l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale. In Piombino il 13 novembre 2009 fu commesso estraendo il portafogli, contenente danaro, dalla borsa della persona offesa,riposta all'interno del locale magazzino attiguo e comunicante con l'edicola . E' quindi fuori di dubbio che trattavasi di furto avvenuto in luogo destinato a privata dimora ove si esercitava attività lavorativa o meglio, di pertinenza di essa, come previsto dall'art. 624 - bis comma 1° cod.penumero Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità Sez. 4 numero 37908/2009 rv. 244980 Sez. 5 numero 22725/2010 rv.247765 Sez. 5 numero 30957/2010 rv. 247765 Sez. 5 numero 10187/2011 rv. 249850 che il Collegio condivide deve ritenersi che il concetto di privata dimora [sia] più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche e che quindi tale possa qualificarsi il luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. L'aggravante de qua è stata infatti ritenuta sussistente da questa Corte in caso di furto commesso all'interno di una farmacia, durante l'orario di apertura di un ripostiglio attiguo ad esercizio commerciale di un bar all'interno di uno studio odontoiatrico. Ciò detto, non avendo il Pubblico Ministero d'udienza proceduto alla contestazione suppletiva del furto commesso in pertinenza di luogo di privata dimora ex artt. 517 e 520 cod. proc. penumero , in presenza di fatto, emerso dall'istruttoria, diverso da quello contestato all'imputata rimasta contumace,non resta quindi che far luogo all'annullamento della sentenza di proscioglimento impugnata e disporre la contestuale trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Livorno per l'ulteriore corso ciò a' sensi dell'art. 521, comma 2° cod. proc.penumero P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Livorno, per l'ulteriore corso.