Costruzioni in zona sismica, il cemento armato non bypassa le autorizzazioni

Gli obblighi di denuncia dei lavori e di presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche e la necessità della preventiva autorizzazione scritta devono essere rispettati per qualsiasi lavoro edilizio, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 52297, depositata il 17 dicembre 2014. Il caso. Il Tribunale dell’Aquila assolveva un imputato per i reati ex artt. 93 denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche , 94 autorizzazione per l’inizio dei lavori e 95 sanzioni penali d.P.R. n. 380/2001 T.U. sull’edilizia , in relazione ad un edificio adibito ad abitazione realizzato in zona sismica, senza averne dato preavviso allo sportello unico e senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Secondo i giudici, il fatto non sussisteva, non essendo stata contestata la realizzazione di opere strutturali in cemento armato. Il pm ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata applicazione della normativa in materia. Denuncia e autorizzazione da presentare sempre. La Corte di Cassazione ricorda che gli obblighi di denuncia dei lavori e di presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche, ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 380/2001, e la necessità della preventiva autorizzazione scritta, come previsto dall’articolo successivo, devono essere rispettati per qualsiasi costruzione, riparazione e sopraelevazione, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità. Ciò, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati e dal fatto che si tratti di opere in conglomerato cementizio armato. La Corte di Cassazione ritiene, perciò, errata la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto insussistente il reato sul presupposto che non fosse stata contestata la realizzazione di opere strutturali in cemento armato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 ottobre – 17 dicembre 2014, n. 52297 Presidente Teresi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ricorre per la immediata cassazione della sentenza del 01/07/2013 con la quale il Tribunale di L'Aquila ha assolto il sig. L.S. dai reati di cui agli artt. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001 capo A , 93, 94 e 95, d.P.R. 380/2001 capo B , accertati il 10/08/2011 e contestati in relazione ad un edificio adibito ad abitazione realizzato dallo S. in zona sismica in assenza di titolo edilizio, senza averne dato preavviso allo sportello unico e senza la preventiva autorizzazione dei competente ufficio tecnico della regione. Il Tribunale, in particolare, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello S. in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001, perché estinto a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001, ed ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B della rubrica perché il fatto non sussiste, non essendo stata contestata la realizzazione di opere strutturali in cemento armato. Il pubblico ministero impugna la sentenza in relazione solo a quest'ultimo capo e lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b , cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. 380/2001. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Gli obblighi di denunzia dei lavori e di presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche imposti dall'art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la necessità della preventiva autorizzazione scritta prescritta dal successivo art. 94, d.P.R. 380/2001, cit., devono essere rispettati per qualsiasi costruzione, riparazione e soprelevazione la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, indipendentemente dalla natura dei materiali utilizzati e, in particolare, dal fatto che si tratti di opere in conglomerato cementizio armato Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, D'Onofrio, Rv. 252441 Sez. 3, n. 33767 del 10/05/2007, Puleo, Rv. 237375 Sez. 3, n. 38412 del 26/09/2001, Tucci, Rv. 220269 . Erra, quindi, il Tribunale nel ritenere insussistente il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 380/2001, sul rilievo che non è stata contestata la realizzazione di opere strutturali in cemento armato. Si tratta di evidente errore di diritto che vizia la sentenza impugnata che deve essere annullata con rinvio al Tribunale di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale de L'Aquila.