Fondo bagnato, ‘due ruote’ centra un’auto: strada precaria, più grave la condotta del motociclista ebbro

Nessun dubbio sulla responsabilità del giovane sul motociclo. Va ridefinita, però, la pena, troppo leggera, decisa in Tribunale. Rilevanti anche le condizioni precarie del fondo stradale, che avrebbero dovuto spingere il motociclista a essere più prudente e ad evitare di mettersi alla guida in pessime condizioni fisiche.

Scena comica, quasi da film, a Firenze piena notte, strada completamente vuota e bagnata dalla pioggia, un motociclo centra in pieno un’automobile regolarmente parcheggiata. Facile immaginare la reazione del proprietario della vettura, una volta scoperti i danni alla vettura Ma, intanto, a fattaccio avvenuto, emergono le evidenti responsabilità del giovanissimo – neanche 21 anni di età – conducente della ‘due ruote’, alla luce del tasso alcolemico certificato da una pattuglia della Polizia municipale. Consequenziale la condanna del giovane motociclista, ma la pena decisa – tre mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda – pare troppo leggera Cassazione, sentenza n. 52426, sez. IV Penale, depositata oggi Prudenza alla guida. Nessun dubbio è stato espresso in Tribunale, laddove il giovane è stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica , e condannato a tre mesi di arresto – pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità –, con ammenda di 1.500 euro e sospensione della patente di guida per un anno . Decisiva la cristallina ricostruzione dell’episodio provocato dalla condotta del giovane egli, avendo età inferiore ai 21 anni , ha guidato, in ora notturna, un motociclo in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico rilevato pari a 1,37 grammi per litro e ha, peraltro, provocato un incidente , centrando in pieno un’automobile in sosta . Tutto regolare, quindi. Eppure rimane da sciogliere il nodo della sanzione Per il Procuratore della Repubblica, difatti, la pena è assai leggera ecco spiegato il ricorso in Cassazione, finalizzato a contestare le valutazioni fatte in Tribunale, e che, come detto, hanno portato a una condanna a tre mesi di arresto e a 1.500 euro di ammenda . Ebbene, per i giudici del ‘Palazzaccio’ le perplessità manifestate dal Procuratore della Repubblica sono legittime. Ad apparire strani, in particolare, sono il riferimento, messo ‘nero su bianco’ in Tribunale, al caso fortuito , e il riconoscimento delle attenuanti generiche sul rilievo che il giovane aveva perso il controllo del motorino perché l’asfalto era viscido per la pioggia . Su quest’ultimo punto, in particolare, i giudici della Cassazione spiegano che le critiche condizioni dell’asfalto non possono rappresentare, di per sé stesse, e nei termini in cui ha argomentato il Tribunale, un elemento valutabile in tesi difensiva , soprattutto perché tali condizioni avrebbero dovuto indurre il giovane a porsi alla guida del suo veicolo in condizioni di assoluta lucidità ed a guidare con la massima prudenza . Di conseguenza, la vicenda viene riaffidata ai giudici del Tribunale, i quali dovranno meglio valutare il trattamento sanzionatorio da adottare nei confronti del giovane motociclista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 luglio – 17 dicembre 2014, n. 52426 Presidente Zecca – Relatore Foti Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza dello stesso tribunale, dell' 11 febbraio 2013, che, nelle forme del rito abbreviato, ha ritenuto C.M. colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, sostituita con il lavoro di pubblica utilità con sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Deduce il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla scelta del rito. Considerato in diritto Secondo quanto risulta dal capo d'imputazione, a C.M. risulta essere stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi degli artt. 186 co. 2 lett. c , co. 2 bis e co. 2 sexies, nonché 186 bis del codice della strada, perché, avendo età inferiore a 21 anni, aveva guidato, in ora notturna, un motociclo in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico rilevato pari a 1,37 g/1 , avendo inoltre provocato un incidente. Il tribunale accertava, richiamando le dichiarazioni rese da uno dei componenti la pattuglia della polizia municipale di Firenze intervenuta sul luogo ove si era verificato il sinistro, che lo scontro aveva coinvolto un motorino ed una macchina, rinvenuta regolarmente in sosta, e che il conducente del motociclo era stato trasportato, con un'ambulanza del 118 , in ospedale. Colà recatisi, gli agenti avevano identificato il conducente del motorino nell'odierno imputato ed avevano appreso che lo stesso aveva registrato un tasso alcolemico pari a 1,37 g/l. Il tribunale, quindi, verificava la fondatezza della tesi d'accusa, in quanto doveva ritenersi certo che vi era stato, in ora notturna, un urto tra il motorino e l'auto in sosta e che il conducente del motoveicolo, giovane infraventunenne, versava, al momento del sinistro, in condizione di alterazione dovuta all'ingestione di sostanze alcoliche, pur se, in vista del tasso alcolemico registrato, la fattispecie di riferimento era quella descritta sub lett. b del 2° comma dell'art. 186 CS. Tanto correttamente accertato, dunque, lo stesso tribunale ha irrogato la pena di mesi tre di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, senza tuttavia chiarire in termini di coerenza logica l'iter argomentativo seguito per giungere alla pena irrogata, laddove, da un lato, sembra avere escluso l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis l'aver provocato un incidente stradale , dall'altro, in motivazione, è stato richiamato l'art. 186 bis che riguarda l'età infraventunenne dell'imputato . Ed ancora, laddove è stato posto l'accento sul caso fortuito e sono state riconosciute le attenuanti generiche, sul rilievo che l'imputato aveva perso il controllo del motorino perché l'asfalto era viscido per la pioggia. Senza tuttavia considerare che le critiche condizioni dell'asfalto non possono rappresentare, di per sé stesse, e nei termini in cui ha argomentato il tribunale, un elemento valutabile in tesi difensiva. Invero, tali condizioni ancor più avrebbero dovuto indurre il giovane a porsi alla guida del suo veicolo in condizioni di assoluta lucidità ed a guidare con la massima prudenza. In via generale, non appare per nulla chiaro come il giudice sia pervenuto alla determinazione della pena, quali aggravanti abbia eliminato o comparato con le attenuanti generiche, ed in che termini. Con riguardo alle questioni sopra esaminate è, dunque, fondato il ricorso proposto, essendo viceversa infondata la censura concernente la scelta del rito abbreviato, legittimamente richiesto e concesso dal giudice senza opposizione alcuna, anzi con il consenso del PM d'udienza. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata sui punti, riguardanti il trattamento sanzionatorio, sopra indicati, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza in ordine allo stabilito trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Firenze per nuovo esame sul punto.