Mancata conoscenza della sentenza: è l’imputato che deve “tenere d’occhio” il proprio difensore

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione, poiché grava sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 52242, della Corte di Cassazione, depositata il 16 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’appello rigettava l’istanza avanzata dal difensore di un uomo, volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza. Il difensore del soccombente ricorreva allora in Cassazione deducendo la violazione di legge processuale, nonché carenza ed illogicità della motivazione, dal momento che la Corte territoriale aveva ritenuto rituale la notifica degli atti del giudizio presso lo studio dell’avvocato, in cui l’imputato aveva eletto domicilio. Secondo il ricorrente, quella elezione di domicilio doveva ritenersi insufficiente, poiché il mandato difensivo non era stato concretamente esercitato. Difatti, l’avvocato non aveva presenziato alle due udienze avanti al Tribunale, omettendo di segnalare lo stato di detenzione per altra causa del suo assistito, conseguente a titolo restrittivo intervenuto dopo l’elezione di domicilio. Nessuna restituzione in termini se La Cassazione, nel decidere la questione in esame, ricorda che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza, l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio Cass., n. 22247/2011 . La notifica al difensore domiciliatario eletto è equiparabile a quella all’imputato. Nel caso di specie, spiega la Suprema Corte, non vi era stata nessuna lesione del diritto di difesa, dal momento che la notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale di primo grado al difensore domiciliatario eletto è equiparata alla notificazione personale all’imputato. Gli oneri dell’imputato. Inoltre, benché l’avvocato non avesse partecipato alle udienze, condotta di per sé equiparabile ad un abbandono di difesa, rimane in capo all’imputato l’onere di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia per essere informato sugli sviluppi del processo che lo riguarda Cedu del 2 settembre 2004, Kimmel contro Italia . D’altra parte, come affermato nella sentenza della Cassazione n. 20655/2012, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito . Sulla base di tali argomenti la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, n. 52242 Presidente Savani – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di O.A. propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, in forza della quale la Corte di appello di Bologna risulta avere rigettato una precedente istanza avanzata dallo stesso prevenuto ex art. 175 cod. proc. pen., e volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza emessa il 28/02/2012 dal Tribunale della stessa città. Nell'interesse del ricorrente si deduce violazione di legge processuale, nonché carenza ed illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale risulta aver riconosciuto rilievo decisivo alla circostanza che l'O. aveva avuto rituale notifica degli atti afferenti il giudizio presso l'Avv. Arturo Ventura, nel cui studio egli aveva eletto domicilio osserva la difesa che quella elezione di domicilio avrebbe dovuto, al contrario, ritenersi insufficiente per ritenere che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo, dal momento che il relativo mandato difensivo non era stato concretamente esercitato. L'Avv. Ventura, in particolare, non aveva presenziato alle due udienze tenutesi dinanzi al Tribunale, omettendo di segnalare lo stato di detenzione per altra causa del suo assistito, conseguente a titolo restrittivo intervenuto dopo l'elezione di domicilio anzidetta. Considerato in diritto 1. L'istanza non può trovare accoglimento. In vero, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine, al fine di proporre impugnazioni in genere, fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario” Cass., Sez. III, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv 259633 . Il riferimento alla prospettiva di una notifica effettuata a mani dell'interessato è tuttavia dirimente, ove si consideri la stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi. La massima ufficiale di cui alla sentenza della Sezione Sesta n. 22247 del 04/02/2011, rie. Tanzi Rv 250054 recita infatti che non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio”, ma nella motivazione della medesima pronuncia si ricorda che la notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado al pari di quello della sentenza di appello al difensore domiciliatario eletto [ ] è ad ogni effetto equiparata alla notificazione personale all'imputato, di tal che nessuna lesione dei diritti di difesa [ ] è ravvisabile nel caso di specie, segnatamente alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo evocata dalla stessa sentenza n. 317/2009 della Corte Costituzionale”. Ergo, pure a fronte della mancata partecipazione dell'Avv. Ventura alle due udienze indicate nel ricorso, condotta ex se non equiparabile ad un abbandono di difesa, rimane pur sempre valida l'affermazione - che si legge parimenti nella stessa motivazione della sentenza Tanzi - secondo cui l'imputato deve intendersi gravato di un onere di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia per essere informato sugli sviluppi del processo che lo riguarda” affermazione confortata a sua volta dalla giurisprudenza sovranazionale v. sentenza Cedu del 02/09/2004, rie. Kimmel contro Italia e ribadita ancora di recente v. Cass., Sez. IV, n. 20655 del 14/03/2012, Fenoli, Rv 254072, in base alla quale il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito” . Gli ulteriori richiami operati nell'atto di impugnazione oggi in esame a precedenti di questa Corte, afferenti la necessità di una verifica della permanenza del legame professionale fra patrocinatore ed assistito, debbono intendersi parimenti non decisivi, trattandosi di decisioni univocamente riferibili a nomine di difensori d'ufficio v., ex plurimis, Cass., Sez. I, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, nonché, da ultimo, Cass., Sez. II, n. 43436 del 27/06/2013, Beye . 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.