Rifiuti non pericolosi: il giudice penale non ci mette le mani

Il trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito in assenza del prescritto formulario o con il corredo di un formulario inesatto o incompleto è sanzionato dall’art. 258 d.lgs. n. 152/2006 non come reato, bensì come illecito amministrativo, in seguito alle disposizioni del d.lgs. n. 205/2010, che disciplina il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti il c.d. Sistri .

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 51417, depositata l’11 dicembre 2014. Rifiuti pericolosi I giudici di legittimità intervengono in materia di trasporto di rifiuti. La Cassazione ricorda che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente né dall’art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 T.U. ambiente , come modificato dal d.lgs. n. 205/2010, né dall’art. 260- bis dello stesso decreto, che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri. e non pericolosi. Inoltre, il trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito in assenza del prescritto formulario o con il corredo di un formulario inesatto o incompleto è sanzionato dall’art. 258 d.lgs. n. 152/2006 non come reato, bensì come illecito amministrativo, in seguito alle disposizioni del d.lgs. n. 205/2010, che disciplina il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti il c.d. Sistri . Illecito amministrativo. In seguito, l’art. 4 d.lgs. n. 121/2011 è intervenuto per differire la parziale depenalizzazione al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Tuttavia quest’ultima norma, che si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, riguarda soltanto il trasporto di rifiuti pericolosi, lasciando fuori quello di rifiuti non pericolosi. In più, sottolinea la Corte di Cassazione, già secondo la normativa previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205 del 2010, le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi integravano solo un illecito amministrativo . Alla luce di tali considerazioni, gli Ermellini approvano la decisione del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato di non doversi procedere, non essendo il fatto previsto come reato, nei confronti del legale rappresentante di una società, sottoposto a giudizio per traffico di rifiuti non pericolosi, aventi un codice diverso da quello indicato nel formulario di trasporto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 giugno – 11 dicembre 2014, n. 51417 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo A Z.A. venne contestato il reato di cui all'art. 256 comma 1° lett. a e comma 2° del d.lgs. n. 152/2006 perché in qualità, di legale rappresen tante della ditta Zampoli s.r.l. , aveva conferito presso l'impianto della ditta Rotamfer S.p.A. rifiuti non pericolosi pneumatici fuori uso , aventi codice CER diverso da quello 160106 indicato nel formulario di trasporto , e che con feriva alla medesima ditta frammisti a carrozzerie di veicoli fuori uso commes so il 25.5.2007 . Il giudice del tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Osservò che era intervenuta una depenalizzazione ad opera del d. lgs. 3.12.2010 n. 205, rimanendo come reato solo il trasporto di rifiuti pericolosi, non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI. I1 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona propone ri corso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 256, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento al d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Osserva che il fatto costituisce ancora reato perché - il d. lgs. 3 dicem bre 2010, n. 205, entrato in vigore il 25/12/2010, ha depenalizzato l'ipotesi di cui all'art 258 comma 4 t.u. cit., in quanto le vecchie sanzioni relative al formulario di trasporto dei rifiuti sono state sostituite dalla nuova normativa in materia di SISTRI. In particolare, secondo la novella, il sistema SISTRI istituisce, di rego la, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, l'obbligo della scheda SISTRI che so stituisce l'obbligo del formulario l'inosservanza di questo obbligo è sanzionata con le nuove disposizioni dell'art 260 bis che sostituiscono la sanzione prevista dalla vecchia formulazione dell'art 258 comma 4 cit. - a fronte di questo chiaro inten to del legislatore si inserisce il DM 2/12/2010 che rinvia al 1/06/2011 la piena operatività del SISTRI, con conseguente rinvio delle relative sanzioni penali previste, ai sensi del disposto dell'art. 39 comma 1. Peraltro l'art. 6 DL 13/08/11 n. 138 ha differito al 15/12/11-9/02/12 il termine di entrata in operatività del SISTRI, differenziato secondo i diversi soggetti cui si riferisce - ove si acce desse alla tesi difensiva, si verificherebbe un incongruo ed inammissibile vuoto sanzionatorio, nel corso del quale sarebbe consentito il trasporto di rifiuti senza alcun obbligo e sanzione - non appare congruo ritenere applicabile all'ipotesi de qua la sanzione amministrativa prevista dal novellato art 258 che presuppone comunque la piena operatività del SISTRI - per rendere pertanto la attuale normativa, prima in vigore fino all' 1/06/11 e ora fino a dicembre 2011, confor me all'intento di un legislatore rigoroso sul piano sostanziale della difesa del l'ambiente ma confuso ed atecnico sul piano redazionale, deve accedersi ad una interpretazione che ritenga operante l'intero vecchio impianto sanzionatorio fino alla piena entrata in vigore del SISTRI, con una ultrattività normativa che appa re connaturata alla struttura stessa della disciplina e legata al rinvio della opera tività del sistema SISTRI, disposto con successivo DM - questa impostazione ermeneutica appare l'unica che non contrasti col canone di ragionevolezza detta to dall'art. 3 Cost. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Il Collegio invero ritiene che debba essere confermato l'indirizzo secondo cui Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma quarto, del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 co me modificato dall'art. 35 del d.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso - né dall'art. 260 bis del medesimo d.lgs n. 152 come in trodotto dall'art. 36 del d.lgs 205 del 2010 , che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri Sez. III, 21.6.2011, n. 29973, Rigotti, Rv. 251019 conf. 2.4.2013, n. 19682, Gifuni, Rv. 255901 Il trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito in assenza del prescritto formulario o con il corredo di un formulario inesatto o incompleto è sanzionato dall'art. 258 D.Lgs. n. 152 del 2006, e non come reato ma come illecito amministrativo dalle previsioni del D.Lgs. n. 205 del 2010 che disciplina il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti S.I.S. T RI Sez. III, 20.9.2013, n. 42465, Romeo, Rv. 257757 . E' vero che è stato anche affermato che In tema di trasporto di rifiuti pe ricolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la parziale depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti SISTRI , per effetto dell'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo na tura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti com messi prima della sua entrata in vigore 16 agosto 2011 , senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice Sez. III, 17.12.2013, n. 3962 del 2014, La Valle, Rv. 258567 v. anche Sez. III, 24.1.2013, n. 28909, Quadara, Rv. 257041 . Sennonché, deve innanzitutto osservarsi che questa interpretazione ha ad oggetto il trasporto di rifiuti pericolosi, e quindi non riguarda il caso in esame, in cui è stato contestato il trasporto di rifiuti non pericolosi. Del resto, va anche ricordato che già secondo la normativa previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205 del 2010, le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi integrava no solo un illecito amministrativo. In ogni caso, quand'anche non si condividesse questa interpretazione, deve ritenersi che le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 205 del 2010, eliminando dell'art. 258, comma 4, il riferimento al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti abbia sottratto tali condotte alla sanzione penale. Vi sarebbe stato quindi un vuoto normativo sempre che tale si potesse considerare, dal momento che in materia penale tutte le condotte non qualificate come illecite da una specifica norma penale sono positivamente qualificate come lecite, potendosi perciò configurare solo una c.d. lacuna ideo logica, ovvero la mancanza di una norma che si vorrebbe che ci fosse nel pe riodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205 del 2010, ed il 16 agosto 2011, data che segna l'inizio della vigenza dell'intervento c.d. riparatore effettuato con l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 121 del 2011, con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p Ritiene questo Collegio che a tale disposizione non possa attribuirsi se non una natura di norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilità della norma penale più favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011. Non può invece attribuirsi alla disposizione natura di norma in terpretativa con conseguente effetto retroattivo e reviviscenza anche per il pas sato di una norma sanzionatrice penale già espressamente abrogata dal legisla tore con cessazione della sua efficacia. Il tutto inoltre senza nemmeno una e splicita manifestazione di volontà del legislatore di cui peraltro sarebbe seria mente dubbia la conformità all'art. 25 Cost. , ma attraverso un intervento dell'interprete che, per colmare presunte lacune, attribuisce natura interpretativa alla disposizione penale. Come finisce per riconoscere anche la tesi contraria parlando di intervento riparatore diretto a colmare il vuoto normativo , non sembra potersi porre in dubbio che con il d. lgs. n. 205 del 2010 vi era effetti vamente stata una abrogazione e si era effettivamente creato un c.d. vuoto normativo come del resto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza preva lente di questa Corte dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 205 del 2010 . Del resto è noto che l'effetto abrogativo opera automaticamente al momento dell'entrata in vigore della norma abrogatrice. Il futuro legislatore può certamente successivamente abrogare la norma abrogatrice e disporre la reviviscenza della norma precedentemente abrogata, ma se si tratta di norma penale la norma potrà tornare in vigore solo dal momento dell'entrata in vigore della norma che, per così dire, l'ha richiamata in vita attraverso l'abrogazione della norma che l'aveva abrogata. Ora, con l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 121 del 2011 il legi slatore ha appunto inteso colmare il vuoto che si era creato o, meglio, porre ri medio alla nuova situazione normativa, ponendo nuovamente norme penali per sanzionare quelle stesse violazioni o, meglio, disponendo che riprendessero vi gore quella norme penali precedentemente abrogate. Ma, in forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività delle norme penali tale nuova effica cia non può che decorrere ex nunc e non ex tuncomma Né questa efficacia retroattiva può essere conferita mediante l'attribuzione alla disposizione di una natura di norma meramente interpretativa, anche per la necessità di seguire una interpre tazione adeguatrice che non ponga il risultato dell'esegesi in possibile contrasto con l'art. 25 Cost. e col principio di irretroattività della norma penale sanziona toria. In conclusione, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del pubblico ministero.