Le ricerche del contumace devono spingersi fino al campo nomadi

Le ricerche del contumace devono essere effettive e non formali e devono estendersi a tutti i luoghi in cui la persona può essere rintracciata, al fine di consentirgli l’esplemento di ogni utile difesa. Inoltre, un campo nomadi è qualificabile come luogo di dimora, trattandosi di una comunità stanziata in un determinato luogo, presidiato da un proprio responsabile, attraverso cui è possibile verificare le presenze nel campo e i nominativi dei dimoranti.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 51729, della Corte di Cassazione, depositata L’11 dicembre 2014. Il caso. Una donna proponeva incidente di esecuzione, chiedendo che venisse dichiarata non esecutiva nei sui confronti la sentenza emessa dal Tribunale per furto in abitazione, dal momento che non le era stato correttamente notificato l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, essendo stata dichiarata irreperibile a seguito di indagini incomplete. Il Tribunale, in sede di rinvio, rigettava l’istanza della donna, rilevando che dopo l’emissione di condanna, a seguito di giudizio ordinario, nel corso del quale l’imputata era rimasta contumace, erano state fatte nuove ricerche ed era stato emesso un nuovo decreto di irreperibilità. In ultimo, la sentenza era stata notificata correttamente presso il difensore d’ufficio. Ricorreva allora per cassazione la donna per violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la ricorrente sosteneva che le ricerche effettuate, dopo l’emissione della sentenza di primo grado, avevano rilevato il trasferimento della condannata in un diverso campo nomadi, dove la donna non era, però, stata cercata. La procedura di notificazione eccezionale. La Cassazione nel decidere la questione in esame, ricorda che la procedura di notificazione ex art. 159 c.p.p. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità ha natura eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile eseguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dell’art. 157 c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto , per essere rimasti ignoti i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell’imputato, nonostante le approfondite indagini. Pertanto, il giudice deve far ricorso a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell’accertamento rigoroso dell’impossibilità di rintracciare l’imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche alla polizia giudiziaria. Le ricerche del contumace. Nel caso di specie gli organi di polizia avevano accertato che la donna si era trasferita in un altro campo nomadi, dove però non era stata effettuata nessuna ricerca. Questo fatto vizia il procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale, difatti è pacifico in sede di legittimità che le ricerche del contumace devono essere effettive e non formali e, finchè lo consentono le informazioni a disposizione, devono estendersi a tutti i luoghi in cui la persona può essere rintracciata, al fine di consentirgli l’esplemento di ogni utile difesa . Il campo nomadi è luogo di dimora. Inoltre, precisa la Cassazione, non può sostenersi che un campo nomadi non sia qualificabile come luogo di dimora, trattandosi di una comunità stanziata in un determinato luogo. Le ricerche presso i suddetti campi sono possibili, visto che hanno una struttura attrezzata e un proprio responsabile, attraverso cui è verificare le presenze nel campo e i nominativi dei dimoranti. Nella fattispecie non erano state effettuate adeguate ricerche per localizzare la donna e per notificare l’atto. Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, annullando il provvedimento impugnato e rinviando per un nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 ottobre – 11 dicembre 2014, n. 51729 Presidente Dubolino – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. D.Z. proponeva, a mezzo del difensore, incidente di esecuzione in data 8/4/2010, chiedendo che venisse dichiarata non esecutiva nei suoi confronti la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 5/4/2004, irrevocabile il 29/12/2004, per furto in abitazione. Ciò sul presupposto che non le era stato correttamente notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, essendo stata dichiarata irreperibile a seguito di indagini incomplete. 2. II Tribunale di Roma, giudicando a seguito di rinvio disposto da questa Corte, con ordinanza dell'8/4/2013, ha rigettato l'istanza suddetta, rilevando che dopo l'emissione della sentenza del 5/4/2004, a seguito di giudizio ordinario, nel corso del quale l'imputata era rimasta contumace, erano state fatte nuove ricerche ed era stato emesso nuovo decreto di irreperibilità il 17/11/2004 dopodiché, la sentenza era stata correttamente notificata presso il difensore d'ufficio. 3. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputata l'avv. Nicola Caricaterra, per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che le ricerche effettuate, dopo l'emissione della sentenza di primo grado, dal Commissariato di Trieste-San Saba, in funzione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, avevano evidenziato il trasferimento della condannata nel campo nomadi di Milano-Vimercate, dove la donna non era stata cercata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. La procedura di notificazione di cui all'art. 159 c.p.p., dando luogo ad una forma di conoscenza legale dell'atto, deve ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile eseguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 c.p.p., per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato¡ lre consegue che il giudice deve fare ricorso a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria. 1 Nel caso di specie risulta che l'imputata fu ricercata dal Commissariato di Trieste-San Saba nei campi nomadi della zona, senza riuscirvi. Gli stessi organi di polizia accertarono, però, che D. si era trasferita - in tempi recenti - nel campo nomadi di Vimercate, via Provinciale, s.n.c., dove nessuna ricerca fu effettuata. Questo fatto vizia irrimediabilmente il procedimento di notificazione dell'estratto contumaciale, in quanto, come è stato ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, le ricerche del contumace devono essere effettive e non formali e, finché lo consentono le informazioni a disposizione, devono estendersi a tutti i luoghi in cui la persona può essere rintracciata, al fine di consentirgli l'espletamento di ogni utile difesa. Né può sostenersi, come è detto nel provvedimento impugnato, che un campo nomadi non è qualificabile come luogo di dimora, perché si tratta di una comunità che può essere anche di grandi dimensioni e ospitare centinaia di persone stanziata - neppure stabilmente - in un determinato luogo e che in mancanza di ulteriori e precisi riferimenti, quali ad esempio un numero di roulotte, di modulo abitativo o di baracca, un campo nomadi non costituisce un luogo di dimora rilevante ai fini delle notificazioni penali . In realtà, le ricerche presso i campi nomadi non sono affatto impossibili, visto che hanno - spesso - una struttura attrezzata e un proprio responsabile, attraverso cui è possibile verificare le presenze nel campo e i nominativi dei dimoranti varie Regioni italiane hanno emanato addirittura leggi per regolamentare i campi suddetti . In ogni caso, non risulta che ricerche presso il campo di Vimercate siano state effettuate, né risulta che si tratti di un agglomerato di baracche ove è impossibile procedere alla identificazione degli occupanti. In queste condizioni non può certo dirsi che sia stata fatto ogni sforzo per localizzare la D. e notificarle l'atto di cui si discute. Nemmeno può giustificare l'omissione delle ricerche il fatto che l'imputata abbia fornito, in altre occasioni, diverse generalità, giacché le ricerche effettuate presso i campi del Triestino, dal Commissariato di Trieste-San Saba, e l'accertamento che D. si era trasferita nel campo nomadi di Vimercate dimostrano che, alla fine, la donna era stata identificata. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso il 29/10/2014.