Braccialetto elettronico: adeguatezza ed efficienza vanno valutate preventivamente

L’idoneità del congegno elettronico e l’adeguatezza del domicilio sono accertamenti di fatto che devono precedere e, per la loro natura servente, non possono condizionare l’effettività della misura coercitiva prescelta.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 50400, della Corte di Cassazione, depositata il 2 dicembre 2014. Il caso. Il Tribunale del riesame disponeva l’applicazione della misura della custodia in carcere per gli imputati, ritenendoli responsabili del reato di tentata rapina aggravata. I soccombenti ricorrevano in Cassazione, lamentando l’illegittimità dell’imposizione del braccialetto elettronico, non giustificata da nessuna esigenza special – preventiva. Criticavano inoltre la disposizione del ripristino della custodia in carcere in caso di inadeguatezza del dispositivo di sorveglianza. Secondo i ricorrenti, il Tribunale aveva violato i principi ispiratori delle specifiche misure. Il braccialetto elettronico non è una misura coercitiva ulteriore, ma una condizione sospensiva del carcere. La Cassazione nel decidere la questione ricorda che in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all’art. 275 bis c.p.p., introdotta dall’art. 16 d.l. n. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 – stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo – non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281 ss c.p.p., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impiego di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni Cass., n. 47413/2003 . D’altra parte, la natura meramente modale del congegno elettronico fa si che non possa essere subordinata alla efficienza di tale congegno la misura custodiale che il giudice ha ritenuto doversi applicare, in ragione della valutazione di merito sulla pericolosità dell’indagato. Oggetto di accertamento preventivo. Inoltre, l’idoneità del congegno elettronico e l’adeguatezza del domicilio sono accertamenti di fatto che devono precedere e, per la loro natura servente, non possono condizionare l’effettività della misura prescelta. In sostanza, la scelta della misura deve essere indirizzata ad una delle figure tipiche di misura e se le modalità assumano nel giudizio valore rilevante, l’adeguatezza e l’efficienza dei supporti tecnici deve essere oggetto di un accertamento preventivo. La Cassazione annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui, senza preventivo accertamento, condizionava l’applicazione degli arresti domiciliari all’idoneità dei domicili indicati o all’esistenza di problematiche tecniche per l’installazione o per il corretto funzionamento dello strumento elettronico di sorveglianza, con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 settembre – 2 dicembre 2014, numero 50400 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma accogliendo l'appello del P.M. avverso 1 ordinanza del Gip presso il Tribunale di Viterbo , in data 07.02.2014 , disponeva l' applicazione della misura della custodia in carcere, per F.A. e D.F.T. ritenendo configurabili gli elementi del reato di tentata rapina aggravata in danno del supermercato PAM di via Villa di Faonte,commesso in Roma 5.2.2014. L 'avvocato Giuseppe Mario Tripodi in difesa di D.F.T., e F.A.,personalmente, con separati ricorsi aventi i medesimi contenuti, impugnano il provvedimento chiedendone l'annullamento. 1.1 Deducono a motivo che nel valutare la sussistenza del tentativo di rapina ,il Tribunale non si è adeguato alla più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale occorre , per aversi l'univocità degli atti del tentativo, che gli atti posti in essere corrispondanoin qualche misura,all'esecuzione dello schema legale del reato. 1.2 Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'imposizione del braccialetto elettronico che non è giustificata da alcuna specifica esigenza special-preventiva e, criticando anche la disposizione del ripristino della custodia in carcere in caso di inadeguatezza del dispositivo di sorveglianza, affermano che tale decisione è contraria ai principi ispiratori delle specifiche misure. 1.3De Francesco lamenta anche che gli sia stata applicata la medesima misura custodiale del Favitta, che è più pericoloso, essendo gravato da molteplici precedenti penali. Considerato in diritto 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1 Il Tribunale, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,che questo collegio condivide, ha ritenuto che anche gli atti meramente preparatori possono assurgere ad elementi che qualificano il tentativo ogniqualvolta tenuto conto delle circostanze spazio temporali in cui si palesano, con un giudizio ex ante facciano fondatamente ritenere che il soggetto commetterà il reato salvo eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'agente. Il provvedimento del Tribunale , anche per i richiami alla giurisprudenza di legittimità è congruamente motivato e fornisce un esaustivo riscontro alle censure mosse dalla difesa. 2.2 I giudici del Tribunale hanno correttamente affermato che la teoria prospettata dal ricorrente non trova affatto rispondenza nella prevalente e più convincente giurisprudenza di legittimità che non ritiene giustificato lasciare impuniti atti preparatori che per il contesto in cui si sviluppano sulla base di un giudizio ex ante e indipendentemente dai fattori esterni che determinano il fallimento del progetto, hanno le caratteristiche dell'univocità propria del tentativo. E' già stato affermato che integra il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono. Sentenza numero 40702 del 2009 rv 245123. 2.3 Deve essere accolto, nei limiti più avanti indicati,il secondo motivo. 2.4 Rileva innanzitutto che questa Corte, con valutazione condivisa da questo collegio, ha già chiarito che In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. penumero , introdotta dall'art. 16 D.L. 24 novembre 2000, numero 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, numero 4 - stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281 ss cod. proc. penumero , ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. Cass. numero 47413/2003 rv 227582 Cass.numero 40680 del 2012 rv 253716 . 2.5 La natura meramente modale, del congegno elettronico, tuttavia, fa si che non possa essere subordinata alla efficienza di tale congegno la misura custodiale che il giudice ha ritenuto doversi applicare , in ragione della valutazione di merito sulla pericolosità dell'indagato. 2.6 Negli stessi termini va valutata l'adeguatezza del domicilio prescelto per la misura degli arresti domiciliari. L'idoneità del congegno elettronico e l'adeguatezza del domicilio sono accertamenti di fatto che debbono precedere, e comunque, per la loro natura servente non possono condizionare l'effettività della misura prescelta la scelta della misura pertanto deve essere indirizzata senza subordinate , ad uno delle figure tipiche di misura e, ove le modalità assumano nel giudizio , valore rilevante , l'adeguatezza ed l'efficienza dei supporti tecnici deve essere oggetto di un accertamento preventivo. 2.7 Ne consegue l'annullamento,per entrambi i ricorrenti, del provvedimento sul punto con rinvio al Tribunale di Roma per nuova delibazione, che tenga conto del principio su enunciato. 2.8 Il motivo del ricorso D.F. relativo al diverso grado di pericolosità è inammissibile perché , oltre ad essere generico, verte sul merito della decisione ed è pertanto inammissibile nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui senza preventivo accertamento, condiziona l'applicazione degli arresti domiciliari alla idoneità dei domicili indicati o alla inesistenza di problematiche tecniche per l'istallazione o per il corretto funzionamento dello strumento elettronico di sorveglianza, con rinvio al Tribunale di Roma.