Millantato credito: per scegliere il giudice bisogna seguire il denaro

In caso di millantato credito, ai sensi dell’art. 346, comma 2, c.p., se alla promessa segue la ricezione dell’utilità, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto quest’ultimo fatto.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50078, depositata il 1° dicembre 2014. Il caso. Il tribunale del riesame di Venezia disponeva la misura degli arresti domiciliari ai danni di un indagato per il reato di millantato credito ex art. 346, comma 2, c.p L’avvocato dell’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando l’incompetenza territoriale dei giudici di Venezia a favore di quelli di Roma. A sostegno, deduceva che la promessa relativa all’utilità correlata all’imputazione per millantato credito era stata effettuata a Venezia con la sottoscrizione degli impegni di sostegno finanziario , ma la concreta dazione delle somme era stata eseguita a Roma, dove si trovava la sede della società finanziata in conseguenza della condotta di reato. Il tribunale, ritenendo che il millantato credito si consumi già per effetto della sola promessa dell’utilità, aveva considerato competenti i giudici veneziani. Secondo il ricorrente, invece, se alla promessa segue la ricezione dell’utilità, bisogna fare riferimento a quest’ultimo momento per la consumazione del reato. Doppia fattispecie. La Cassazione sottolinea che il millantato credito ex art. 346, comma 2, c.p. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare , come la corruzione, costituisce una fattispecie a schema duplice. L’ipotesi primaria, rappresentata dalla progressione tra promessa e dazione, si contrappone in alternativa all’ipotesi di semplice promessa non seguita da dazione. In questo secondo caso, il reato si consuma con la semplice promessa, in quanto il prestigio della P.A. è integralmente leso anche dal mero accordo, non seguito poi da alcuna ricezione dell’utilità pattuita. Nel primo caso, invece, la promessa rimane assorbita dal comportamento successivo, che assume valenza definitiva per la consumazione del reato. Conta la dazione, non la promessa. Di conseguenza, nel caso di specie, doveva ritenersi competente il tribunale di Roma, poiché in quella zona era stata effettuata la dazione delle utilità originariamente promesse. Perciò, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e manda la decisione ai giudici romani.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 novembre – 1 dicembre 2014, n. 50078 Ritenuto in fatto e diritto 1. C.A. tramite il difensore di fiducia impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia con la quale si è data conferma alla ordinanza del GIP di Venezia che ha applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di due diverse ipotesi di millantato credito ai sensi del comma II dell'art. 346 cod.pen. 2. Lamenta in ricorso l'incompetenza territoriale del Gip di Venezia in favore di quella del Gip presso il Tribunale di Roma ancora , la mancata considerazione delle particolari ragioni di urgenza che avrebbero dovuto giustificare ex art. 291 cod.proc.pen. il mantenimento della misura in ragione della accertata incompetenza territoriale. 3. L'eccezione di incompetenza muove in fatto da una considerazione pacifica anche per il Tribunale del riesame. Raggiunta in Venezia-Mestre la promessa relativa alla utilità correlata ad entrambe le imputazioni per millantato credito oggetto di contestazione tramite la sottoscrizione degli impegni di sostegno finanziario destinati a garantire alcuni finanziamenti da parte della Mantovani spa alla società editrice della quale il ricorrente all'epoca era legale rappresentante , la concreta dazione delle somme venne eseguita in Roma, ove si trovava la sede della società finanziata in conseguenza della condotta di reato ascritta al Cicero i bonifici sono stati effettuati presso istituti di credito di Roma ove risultano allocati i conti di riferimento della detta società . 4. Questa la cornice in fatto alla quale ricondurre il tema relativo alla competenza , il Tribunale, muovendo dalla considerazione in forza alla quale il millantato credito si consuma già per effetto della sola promessa della utilità, ha confermato la competenza territoriale del Gip che ha emesso la misura facendo riferimento al luogo di stipula dell'accordo sotteso alla promessa oggetto della contestazione che occupa. Per il ricorrente, piuttosto, in caso di millantato credito nel quale alla promessa consegue la ricezione dell'utilità occorre fare riferimento a tale ultimo momento per la consumazione del reato con la conseguenza , in punto di competenza, che diviene determinante il luogo di consacrazione della dazione e indifferente , quello , eventualmente diverso, di radicamento della promessa che ebbe a precederla. 5. II rilievo in diritto operato dalla difesa , ricostruito alla stregua della giurisprudenza di questa Corte formatasi guardando alla fattispecie della corruzione per tutte cfr la sentenza delle Sezioni Unite n. 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246583 , appare corretto e impone la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore di quella del Tribunale di Roma. 6. II millantato credito di cui al comma secondo dell'art. 346 cod.pen., al pari della corruzione , costituisce fattispecie a schema duplice, laddove alla ipotesi primaria regolata dal legislatore , rappresentata dalla progressione tra promessa e dazione , si contrappone in alternativa l'ipotesi della semplice promessa non seguita dalla dazione. In quest'ultimo caso , il reato deve ritenersi già consumato in virtù della semplice promessa giacchè il bene giuridico tutelato, il prestigio della PA , è integralmente leso anche dal mero accordo poi non seguito dalla ricezione della utilità pattuita . Nel primo, con le connotazioni tipiche della fattispecie a formazione progressiva , la promessa finisce per essere assorbita dal comportamento successivo che, lungi dal rimanere estraneo al reato alla stregua di un postfatto indifferente, costituisce piuttosto un approfondimento della lesione del bene tutelato che non può rimanere estraneo alla vicenda oggetto di sanzione e finisce dunque per assumere valenza definitiva quanto alla consumazione dei reato. 7. Ne viene, alla luce di quanto sopra, la competenza del Tribunale di Roma, emergendo incontroversa , dal tenore della motivazione resa dal Tribunale del riesame , la collocazione in quell'ambito territoriale delle condotte con le quali è stata cristallizzata la dazione delle utilità originariamente promesse in ragione dei reati ascritti al ricorrente nell'assunto accusatorio, con conseguente radicamento in Roma della competenza territoriale giusta il disposto di cui al comma I dell'art 8 c.p.p. . 8. La declaratoria di incompetenza, infine, rende inconferente il riferimento al disposto di cui all'art. 291 cod.proc.pen. contenuto nel gravame , aderendo il Collegio all'orientamento prevalentemente espresso sul tema da questa Corte cfr le sentenze nn 8971/2007 6858/07 e 6240/12 di questa stessa sezione ancora la sentenza nr 48734/12 della sezione II in senso contrario tuttavia si veda di recente l'arresto portato dalla sentenza 23365/14 di questa sezione in forza al quale la norma suddetta è da ritenersi applicabile solo in caso di valutazione di incompetenza resa originariamente al momento di emissione della misura cautelare e non in caso di valutazione in tal senso resa in esito alla impugnazione del provvedimento cautelare , dovendo in tal caso trovare mera applicazione il disposto di cui all'art. 27 cod.proc.pen. Ferma, dunque, la misura adottata dal giudice incompetente , vanno in coerenza trasmessi gli atti al giudice competente perché lo stesso provveda nei termini di cui al citato articolo 27 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen