Libro inviato alla detenuta: anche l’amministrazione penitenziaria ha voce in capitolo

L’istituto penitenziario, in esecuzione di circolare D.A.P., può imporre alcune modalità attraverso le quali i detenuti, sottoposti allo speciale regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., possono ricevere libri e stampa periodica. Tale procedura infatti non si sostanzia in un trattenimento o controllo della corrispondenza in senso proprio, demandato, invece, all’autorità giudiziaria.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 50156, della Corte di Cassazione, depositata il 1° dicembre 2014. Il caso. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva il reclamo proposto da una detenuta in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. cd. carcere duro , avverso il provvedimento di trattenimento di un libro inviato alla donna, in applicazione della circolare D.A.P. relativa alle limitazioni della ricezione e acquisto di libri. In particolare, il Giudice riteneva che la limitazione nella ricezione della corrispondenza dall’esterno non poteva essere imposta mediante provvedimento della direzione dell’istituto e nemmeno con circolare amministrativa, dovendo il controllo essere disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 18 ter ord. pen. Limitazioni e controlli della corrispondenza . Perciò disponeva la restituzione del libro. L’amministrazione penitenziaria aveva il potere di controllo della corrispondenza? Il pm ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione di legge, rilevando che esisteva in capo all’amministrazione penitenziaria un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni previste dall’art. 41 bis ord. pen Sì, l’istituto di pena è titolare di un potere regolamentare . La Cassazione, nel decidere la questione, ricorda che è legittimo il provvedimento con cui la direzione dell’istituto di pena, in applicazione di una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, attuativa dei principi fissati dall’art. 41 bis ord. pen., impone al detenuto l'acquisto di libri o periodici tramite specifici canali e stabilisce limiti all’accumolo dei testi in cella, trattandosi di disposizioni finalizzate ad evitare ogni possibilità di contatto con l’organizzazione criminale di appartenenza, senza incidere sui diritti del detenuto allo studio e all’informazione Cass., n. 46783/2013 . attuativo delle restrizioni di legge e del provvedimento ministeriale. E’ d’altronde riconosciuta facoltà al Ministero della Giustizia, a norma dell’art. 41 bis , comma 2, ord. pen., di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole previste dall’ordinamento penitenziario, ove ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da ritenere che vi siano collegamenti del detenuto con un’associazione criminale. Residua però anche in capo all’amministrazione penitenziaria un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. La norma regolamentare quindi dovrà essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale. Nella fattispecie, la Cassazione sottolinea che la disposizione applicata dall’amministrazione dell’istituto in esecuzione della circolare D.A.P. non costituisce trattenimento della corrispondenza in senso proprio, imponendo solo una modalità attraverso la quale i detenuti, sottoposti allo speciale regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. possono ricevere libri e stampa periodica. Sulla base di tali argomenti, la Corte Suprema annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 ottobre – 1 dicembre 2014, n. 50156 Presidente Siotto – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10.10.2013 il Magistrato di sorveglianza de L'Aquila accoglieva il reclamo proposto da N.D.L., detenuta in regime di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen., avverso il provvedimento di trattenimento e deposito presso il magazzino della casa circondariale dell'Aquila del libro L'invenzione del popolo ebraico , contenuto in una missiva diretta alla detenuta, in applicazione della circolare del D.A.P. relativa alle limitazioni della ricezione ed acquisto di libri. In particolare, riteneva che la limitazione nella ricezione della corrispondenza dall'esterno, nel quale rientra qualsiasi scritto ed anche i testi contenuti nei pacchi spediti dai familiari, non può essere imposta né mediante provvedimento della direzione dell'istituto, né con circolare amministrativa, dovendo il controllo essere disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 18 - ter Ord. Pen Pertanto, disponeva la restituzione del libro alla detenuta e la disapplicazione della circolare dei D.A.P. del 16.11.2011. 2. Hanno proposto ricorso avverso detto provvedimento il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di L'Aquila denunciando la violazione di legge, rilevando che, atteso il contenuto e gli scopi del regime restrittivo di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen., certamente esiste in capo all'amministrazione penitenziaria un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni previste dalla citata norma in tale ambito si colloca la circolare del D.A.P. disapplicata con l'ordinanza impugnata con la quale non viene limitato alcun diritto del detenuto, ma si sottopone ad un più rigoroso controllo la provenienza dei libri e della stampa al fine di scongiurare scambi sospetti con libri che potrebbero contenere messaggi criptici. 3. E' stata depositata memoria nell'interesse della detenuta che rileva come il provvedimento del magistrato di sorveglianza sia intervenuto a garanzia del fondamentale diritto alla libertà di corrispondenza le cui limitazioni possono essere disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria, come previsto dell'art. 18 -ter Ord. Pen., introdotto anche a seguito di condanne della Corte EDU che ha censurato l'assenza di un puntuale controllo giurisdizionale e di precisi limiti temporali. Quindi, il trattenimento di libri è consentito solo se i testi celino qualcosa o abbiano un contenuto pericoloso per la sicurezza o per l'ordine interno dell'istituto e, comunque, deve essere disposto dall'autorità giudiziaria. Considerato in diritto Questa Corte ha già affermato la legittimità del provvedimento con il quale la direzione dell'istituto di pena, in applicazione di una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circolare n. 0434055 del 16 novembre 2011 , attuativa dei principi fissati dall'art. 41 -bis Ord. Pen., impone al detenuto l'acquisto di libri o periodici tramite specifici canali e stabilisce limiti all'accumulo dei testi in cella, trattandosi di disposizioni finalizzate ad evitare ogni possibilità di contatto con l'organizzazione criminale di appartenenza, senza incidere sui diritti del detenuto allo studio e all'informazione Sez. 1, n. 46783 del 23/09/2013, Gullotti, rv. 257473 Sez. 1, n. 23523 del 30/01/2014, Guzzo, non massimata . Nella fattispecie in esame non possono che ribadirsi le argomentazioni poste a fondamento delle richiamate decisioni. A norma dell'art. 41 -bis comma 2 Ord. Pen. il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole del trattamento previste dall'ordinamento penitenziario qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da ritenere che vi siano collegamenti dei detenuto con un'associazione criminale. Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti ai quali è stato applicato il regime in questione sono previste dall'ordinamento penitenziario e sono indicate nel provvedimento del Ministro che dispone lo speciale regime. Non vi è dubbio, però, che residui in capo all'amministrazione penitenziaria un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni che deve esser esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento senza rendere inutilmente più gravoso lo speciale trattamento e senza un'inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti. Si è, quindi, affermato che la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e che con la circolare del D.A.P. 8845 del 16.11.2011 sono state imposte determinate regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen. con riguardo in specie al regime dell'acquisto e della circolazione di stampe e di libri, alla sottoscrizione di abbonamenti, all'accumulo di testi nella cella della quali è stata spiegata la finalità e che non hanno in alcun modo limitato il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare. Quanto alla violazione dell'art. 18 -ter Ord. Pen., deve rilevarsi come la disposizione applicata dall'amministrazione dell'istituto in esecuzione della circolare del D.A.P. richiamata non costituisca il trattenimento della corrispondenza in senso proprio, imponendo soltanto una modalità attraverso la quale i detenuti, sottoposti allo speciale regime di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen., possono ricevere libri e stampa periodica. Così che, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2014, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.