Offerte per un bimbo senza polmone: storia falsa, nessun abuso della credulità popolare

Azzerata ogni contestazione nei confronti di un cittadino, il quale aveva avvicinato uomini e, soprattutto, donne, proponendo una richiesta di aiuto per un bambino costretto a vivere senza un polmone. Evidente il bluff messo in atto dall’uomo, ma non altrettanto lapalissiana, proprio per questo, la possibilità di approfittare della credulità popolare.

Appello all’umana pietas , proponendo, soprattutto a donne anziane, la vicenda di un bambino in condizioni difficili, e costretto a vivere senza un polmone. Obiettivo è raccogliere fondi per dare aiuto al – presunto – protagonista della – ipotetica – drammatica storia. Ma è tutto falso, palesemente falso, come una banconota da un euro! Ciò, paradossalmente, è un vantaggio per il ‘regista’ di questa pantomima, il quale, proprio per la assoluta non veridicità della storia narrata, viene assolto dalle accuse di abuso della credulità popolare! Cassazione, sentenza n. 50092, sez. I Penale, depositata oggi . In strada. Contesto è un piccolo paese del Nord Italia. Meglio ancora, punto di riferimento è il locale ufficio postale lì vicino, in strada, uomini e, soprattutto, donne vengono avvicinati da un cittadino straniero, il quale, senza perdersi in chiacchiere, distribuisce un biglietto contenente la scritta ‘Carlo, scusate per il disturbo, vi preghiamo di aiutare questo bambino che vive senza un polmone’ . Obiettivo – spesso raggiunto – è quello di ricevere così offerte in denaro , puntando, ovviamente, sulla sensibilità delle persone, contattate in strada, a fronte del caso umano proposto. Ciò basta, secondo quanto deciso in Tribunale, a condannare lo straniero alla pena di 600 euro di ammenda per il reato di abuso della credulità popolare . Bluff. A sorpresa, però, la visione tracciata in Tribunale viene fatta letteralmente a pezzi dai giudici della Cassazione. Per questi ultimi, difatti, la condotta del cittadino straniero era, all’evidenza, tesa ad ottenere denaro servendosi di un artificio, quale è la rappresentazione di una grave sventura, allo scopo di suscitare sentimenti di pietà nell’animo delle persone . Eppure, pur dando per acclarata l’ impostura , chiariscono i giudici, manca l’idoneità astratta ad approfittare della credulità popolare , cioè di un fatto che, ancorché menzognero, in astratto può verosimilmente verificarsi nella realtà . Tale considerazione è fondamentale, soprattutto tenendo presente la normativa, laddove si chiarisce che è da sanzionare la condotta di chiunque, pubblicamente, cerca di trarre vantaggio dalla credulità popolare, con qualsiasi impostura .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 ottobre – 1° dicembre 2014, n. 50092 Presidente Siotto – Relatore La Posta Ritenuto di fatto 1. Con sentenza del 7.5.2013 il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, condannava C.J. alla pena di euro 600 di ammenda per il reato di cui all'art. 661 cod. pen., per avere cercato di abusare della credulità popolare, usando come mezzo per trarre in inganno un numero indeterminato di persone numerosi biglietti con la scritta Carlo scusate per il disturbo, vi preghiamo di aiutare questo bambino che vive senza un polmone , ricevendo in tale modo offerte di danaro, potendo dal fatto derivare un turbamento dell'ordine pubblico. Rilevava che, non avendo l'imputato fornito alcuna giustificazione con riguardo alla indicazione di tale Carlo , il riferimento allo stesso deve considerarsi una impostura indirizzata, nella specie, ad un numero indeterminato di soggetti, rappresentati essenzialmente da persone anziane che venivano avvicinate nei pressi dell'ufficio postale sito in una piazza centrale del paese. Tale condotta veniva ritenuta, almeno potenzialmente, idonea a creare turbamento dell'ordine pubblico in quanto il riferimento ad un bambino gravemente ammalato e verosimilmente privo di adeguata assistenza ben poteva comportare l'interessamento delle autorità preposte alla tutela dei minori ovvero della polizia, di enti locali, servizi sociali. 2. Ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione l'imputato denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo configurabilità del reato contestato. In realtà, come ha riferito il testimone in udienza, l'imputato aveva avvicinato una sola signora chiedendo un'offerta di danaro senza arrecare alcun disturbo, né la signora aveva manifestato disagio alla richiesta. Quindi, l'imputato stava chiedendo l'elemosina, condotta che avrebbe configurato il reato di cui all'art. 670 cod. pen. abrogato. Rileva che la norma contestata trova la sua origine nella repressione delle scienze occulte e delle pratiche superstiziose e prevede un reato di pericolo concreto che richiede la verifica, caso per caso, del possibile turbamento dell'ordine pubblico che, nella specie, è stato individuato dal giudice in maniera errata dovendosi intendere per turbamento dell'ordine pubblico l'insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo. Infine, lamenta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state negate con argomentazione apodittica. Considerato in diritto Ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso è fondato. Con la norma di cui all'art. 661 cod. pen. in questione è sanzionata la condotta di chiunque, pubblicamente, cerca di trarre vantaggio, anche senza fini di lucro, dalla credulità popolare con qualsiasi impostura, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico. È necessaria, quindi, l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo in relazione alle persone verso cui si esplica, che deve essere esercitata pubblicamente, cioè diretta a trarre in inganno un numero indeterminato di persone, e che sia idonea a determinare un turbamento dell'ordine pubblico da intendere quale buon assetto, nonché,regolare e pacifico andamento del vivere civile& amp anche se, trattandosi di reato di pericolo, non occorre che tale turbamento si verifichi. L'idoneità ad abusare della credulità popolare non si pone tanto come una caratteristica intrinseca al tipo di attività dell'agente, quanto al modo in cui viene esercitata. Con l'impostura l'agente deve, quindi, cercare di approfittare della credulità popolare, vale a dire della corrività delle persone a prestare fede derivante da mancanza di cultura, da scarsa intelligenza, da soggezione o inclinazione superstiziosa. Orbene, nella specie, la condotta del ricorrente - come descritta in premessa - era, all'evidenza, tesa ad ottenere danaro servendosi di un artificio, quale è la rappresentazione di una grave sventura, allo scopo di suscitare nell'animo delle persone sentimenti di pietà. Data, quindi, per accertata l'impostura, nella specie, manca, nè è stata indicata, l'idoneità astratta ad approfittare della credulità popolare di un fatto che, ancorchè menzognero, in astratto può verosimilmente verificarsi nella realtà. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.