Allegare specifiche ragioni a sostegno della mancata conoscenza del provvedimento

Chi avanza una istanza di restituzione in termini ha l’onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all’organo destinatario della stessa, il quale ha il successivo onere di effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato e la volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare, quanto meno l’ipotesi da verificare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 49001, depositata il 25 novembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’istanza volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna. L’imputata proponeva ricorso per cassazione contro tale pronuncia, deducendo violazione dell’art. 175 c.p.p , sostiene, infatti, che la richiesta era motivata dal fatto che l’estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato notificato, così come l’avviso di conclusione delle indagini ed il decreto di citazione a giudizio, presso il difensore di fiducia, nominato anche come domiciliatario, il quale non aveva provveduto ad informarla del procedimento a suo carico, del quale aveva avuto la notizia solo dopo la notifica del provvedimento con cui la Procura della Repubblica aveva disposto l’esecuzione del giudicato. L’art. 175 c.p.p. Il Collegio, ricorda come l’art. 175, comma 2, c.p.p. stabilisce che, in caso di pronuncia di sentenza contumaciale o decreto di condanna, la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione è consentita a richiesta dell’imputato, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria deve compiere ogni necessaria verifica. Onere della prova a carico del giudice. La disposizione, pertanto, inverte l’onere della prova, prevedendo una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato e pone a carico del giudice l’onere di effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare, in base agli atti di causa, l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato e la volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare. Il concetto di effettiva conoscenza. La giurisprudenza di legittimità, osserva il Collegio, ha anche enucleato il concetto di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, chiarendo che esso deve intendersi come sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata. Necessario allegare le ragioni della mancata conoscenza. Il Collegio precisa ulteriormente come non viene meno l’onere per l’istante di dedurre la mancata conoscenza del provvedimento allegandone le ragioni, poiché, altrimenti, in tutti i casi in cui la notifica non sia avvenuta a mani proprie, il giudice dovrebbe accertare la mancata conoscenza a fronte di una mera deduzione difensiva. Pertanto, la Corte ha rilevato che il ricorso in esame risulta connotato da estrema genericità ed è privo di specifiche censure sulle motivazioni espresse dai giudici del gravame, limitandosi la ricorrente ad affermare, del tutto apoditticamente, la mancata conoscenza del procedimento a suo carico, attribuendone la causa a non meglio indicate sopravvenute incomprensioni personali con il difensore domiciliatario. Ragioni vaghe, inconsistenti e non dimostrate. La Corte territoriale, a parere del Collegio, ha, quindi, correttamente ritenuto le non meglio specificate ragioni poste a base della mancata conoscenza dell’atto, vaghe, inconsistenti e non dimostrate. Il diritto del destinatario del provvedimento, conclude il Collegio, non può certo risolversi nell’automatica restituzione in termini quale conseguenza di una semplice allegazione il cui difetto di specificità rende, di fatto, impossibile la doverosa verifica da parte del giudice. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 ottobre – 25 novembre 2014, numero 49001 Presidente Teresi – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 7.5.2013 ha respinto l'istanza, presentata nell'interesse di T.E. , volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza con la quale, in data 15.6.2007, il Tribunale di Napoli l'aveva condannata per i reati di cui agli articoli 44 d.P.R. 380/01 e 349 cod. penumero . Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 175 cod. proc. penumero , rilevando che la richiesta era motivata dal fatto che l'estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato notificato, così come, in precedenza, l'avviso di conclusione delle indagini ed il decreto di citazione a giudizio, presso il difensore di fiducia, nominato anche come domiciliatario, il quale non aveva provveduto ad informarla del procedimento a suo carico, del quale aveva avuto notizia soltanto dopo la notifica del provvedimento con cui la Procura della Repubblica aveva disposto l'esecuzione del giudicato. Aggiunge che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 175 cod. proc. penumero deve essere interpretata in funzione di quanto disposto dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio Europeo, della quale riproduce in ricorso ampi brani e che, alla luce di quanto illustrato, sarebbe risultata evidente l'ignoranza circa l'esistenza del procedimento penale e che a nulla varrebbe il fatto che le ragioni della mancata conoscenza non siano state indicate, poiché la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque rilevare la insussistenza delle condizioni richieste dal Consiglio Europeo. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Concordando con quanto rilevato dal Procuratore Generale a sostegno della sua richiesta, deve rilevarsi che il ricorso risulta connotato da estrema genericità ed è privo di specifiche censure sulle motivazioni espresse dai giudici del gravame, limitandosi la ricorrente ad affermare, del tutto apoditticamente, la mancata conoscenza del procedimento a suo carico, attribuendone la causa a non meglio indicate sopravvenute incomprensioni personali” con il difensore domiciliatario. Tale circostanza determina, evidentemente, la mancanza di specificità dei motivi, che è desumibile anche dalla assenza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l'impugnazione. In ogni caso, come pure rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 175, comma secondo cod. proc. penumero stabilisce, come è noto, che, in caso di pronuncia di sentenza contumaciale o decreto di condanna, la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione è consentita a richiesta dell'imputato, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria deve compiere ogni necessaria verifica. Si è osservato in proposito Sez. VI numero 2718, 21 gennaio 2009 Sez. IV numero 23137, 10 giugno 2008 Sez. V numero 41238, 18 dicembre 2006 Sez. V numero 6381, 20 febbraio 2006 che la disposizione, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 22 aprile 2005, numero 60, prevede una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato e pone a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare se colui che richiede la restituzione nel termine abbia effettivamente avuto conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire. È stata, così, introdotta una vera e propria inversione dell'onere probatorio, in quanto l'imputato non è più tenuto a dimostrare di avere incolpevolmente ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento, ma è l'autorità giudiziaria a dover provare, in base agli atti di causa, l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato e la volontaria rinuncia a comparire. 3. Date tali premesse, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto, in considerazione della inequivocabilità del dato testuale e della giurisprudenza della CEDU che ha dato origine alle modifiche apportate nel 2005 che, per la restituzione nel termine finalizzata all'impugnazione della sentenza contumaciale, l'articolo 175 cod. proc. penumero debba essere interpretato nel senso che si richiede la simultanea sussistenza delle seguenti condizioni mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che l'attivazione del rimedio è impedita anche per il difetto di una soltanto delle citate condizioni Sez. I numero 9078, 8 marzo 2011 Sez. I numero 32984, 8 settembre 2010 Sez. I numero 20862, 3 giugno 2010 Sez. III numero 837, 13 gennaio 2009 . La giurisprudenza di questa Corte ha enucleato anche il concetto di effettiva conoscenza ” del procedimento o del provvedimento, chiarendo che esso deve intendersi come sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata ” Sez. II numero 11585, 23 marzo 2011, non massimata, che richiama Sez. I numero 15543, 4 maggio 2006 Sez. I numero 20036, 13 giugno 2006 Sez. I numero 14272, 21 aprile 2006 Sez. Il numero 15903, 9 maggio 2006 . Si è altresì precisato Sez. II numero 11585/2011, cit. come tale nozione sia pure ricavabile sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma terzo, lettera a della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale prevede che ogni accusato abbia diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico. La giurisprudenza di questa Corte ha anche rilevato, riguardo all'ulteriore requisito della volontaria rinuncia a comparire, che la stessa può essere desunta da inequivoci comportamenti concludenti che siano oggetto di rigoroso e diligente accertamento da parte del giudice, individuati, nella casistica, nella nomina di un difensore di fiducia, nell'elezione di domicilio presso lo stesso, nell'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo e nella notifica degli atti nel domicilio eletto così Sez. II numero 11585/2011, cit. contenente puntuali richiami ai precedenti . Con riferimento specifico al decreto penale di condanna, si è inoltre costantemente affermato che la sola regolarità formale della notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, specie nel caso in cui questi assuma di non averla ricevuta adducendo motivi idonei, gravando in tal caso sul giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione Sez. IV numero 3564, 30 gennaio 2012 Sez. I numero 16523, 27 aprile 2011 Sez. III numero 24065, 23 giugno 2010 Sez. III numero 35866, 1 ottobre 2007 Sez. III numero 17761, 23 maggio 2006 . 4. Va tuttavia ricordato che si è pure rilevato come l'art. 175, comma 2, cod. proc. penumero , nell'attuale formulazione, non infici comunque la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice la verifica sulla effettiva conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, cosicché, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, il giudice deve indicare le ragioni per le quali ritiene che detta notifica sia anche dimostrativa della effettiva conoscenza Sez. III numero 35866, 1 ottobre 2007, cit. Sez. V numero 28912, 19 luglio 2007 Sez. I numero 14265, 21 aprile 2006 . Tale assunto è stato ulteriormente ribadito Sez. III numero 17965, 11 maggio 2010 , con l'ulteriore, condivisibile, precisazione che non viene comunque meno, alla luce del menzionato indirizzo giurisprudenziale, l'onere per l'istante di dedurre la mancata conoscenza del provvedimento allegandone le ragioni, poiché, altrimenti, in tutti i casi in cui la notifica non sia avvenuta a mani proprie, il giudice dovrebbe accertare la mancata conoscenza a fronte di una mera deduzione difensiva in senso conforme, Sez. V numero 7604, 28 febbraio 2011 - ove si è anche precisato che grava sull'istante anche l'onere di indicare il dies a quo ” a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia a lui divenuto noto - nonché Sez. V numero 19907, 12 giugno 2006. V. anche Sez. VI numero 7533, 15 febbraio 2013 . Si è infatti giustamente osservato che chi avanza una istanza ha l'onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all'organo destinatario della stessa, quanto meno l'ipotesi da verificare Sez. V numero 7604, 28 febbraio 2011, cit. . 5. Si tratta di argomentazioni del tutto condivisibili che non si pongono minimamente in contrasto con la formulazione giustamente garantista dell'art. 175 cod. proc. penumero , perché l'intangibile diritto del destinatario del provvedimento delineato dalla norma codicistica nel senso dianzi indicato non può certo risolversi nell'automatica restituzione in termini quale conseguenza di una semplice allegazione il cui difetto di specificità rende, di fatto, impossibile la doverosa verifica da parte del giudice. Nella fattispecie, a fronte di una notifica effettuata presso il difensore domiciliatario, la cui regolarità non viene posta in dubbio, risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente ha opposto la mancata conoscenza dell'atto sulla base di non meglio specificate ragioni correttamente ritenute, dalla Corte territoriale, vaghe, inconsistenti e non dimostrate. 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente Corte Cost. 7-13 giugno 2000, numero 186 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.