In Italia ci sono tanti avvocati: l’imputato deve sceglierne uno valido

La negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra un’ipotesi di caso fortuito né di forza maggiore legittimante la restituzione nel relativo termine.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 48664, depositata il 24 novembre 2014. Il caso. Condannato per il reato di ricettazione, un imputato chiedeva la rimessione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale della Corte d’appello di Catania, addossando la responsabilità al proprio difensore, accusato di negligenza per non aver voluto proporre l’impugnazione. La negligenza del difensore non excusat. Tuttavia, la Corte di Cassazione ricorda che la negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra un’ipotesi di caso fortuito né di forza maggiore legittimante la restituzione nel relativo termine. Infatti, l’imputato ha l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito. Nel caso di specie, l’imputato era stato ritualmente assistito nel giudizio di appello dal proprio difensore di fiducia, che aveva deciso di non impugnare il provvedimento. Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 – 24 novembre 2014, n. 48664 Presidente Esposito – Relatore Lombardo La Corte Suprema di Cassazione Letto il ricorso ed esaminati gli atti Ritenuto che R.G. chiede, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza contumaciale pronunziata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Catania il 20.3.2007, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato alle pene di giustizia per il delitto di ricettazione Atteso che - alla luce del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel relativo termine, gravando sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito Sez. 4, n. 31408 del 09/05/2013 Rv. 255952 Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012 Rv. 254072 - l'istanza di rimessione in termini risulta manifestamente infondata, essendo stato l'imputato ritualmente assistito nel giudizio di appello dal difensore di fiducia e non avendo inteso questi proporre impugnazione Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata va condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.