L’ufficiale giudiziario deve consegnare, non psicanalizzare

In tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d’intendere e di volere della persona che riceve l’atto si presume fino a prova del contrario, in quanto l’indicazione di capacità contenuta nella relazione dell’ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 47691, depositata il 19 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Lecce condannava due fratelli per il reato ex art. 648 cpv. c.p. ipotesi attenuata di ricettazione . I due imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando la nullità della sentenza, in quanto l’avviso del decreto di citazione in primo grado sarebbe stato notificato, presso il domicilio eletto, al loro terzo fratello, persona affetta da grave malattia psichica, e perciò incapace a ricevere l’atto. Presunzione di capacità. La Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d’intendere e di volere della persona che riceve l’atto si presume fino a prova del contrario, in quanto l’indicazione di capacità contenuta nella relazione dell’ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico. Infatti, l’art. 157, comma 4, c.p.p. vieta all’ufficiale giudiziario solo di consegnare la copia ad una persona che si trovi nello stato di manifesta incapacità. Deve, perciò, ritenersi che nell’ipotesi di notificazione all’imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia ad una persona convivente, l’omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell’atto, non rende invalida la notificazione. L’attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza e, inoltre, la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta in re ipsa , non dovendo l’ufficiale giudiziario compiere particolari indagini. Nel caso di specie, non era stata dimostrata l’incapacità di intendere e di volere da parte del fratello dei due ricorrenti, che aveva ricevuto materialmente la notifica. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 settembre – 19 novembre 2014, n. 47691 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Considerato in diritto A.R. e A.V. ricorrono per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 14 novembre 2013, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di F.F. in data 24 gennaio 2012, previa riqualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen., nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione e euro 200,00 di multa. A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono a Violazione dell'art. 606 lett. c cod. proc. pen. in relazione all'art. 157, n. 4 cod. proc. pen. I ricorrenti lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett.c c.p.p. in quanto l'avviso del decreto di citazione in primo grado, sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto, al fratello C. A., persone affetta da grave malattia psichica, e quindi incapace a ricevere l'atto. Lamenta inoltre il mancato riconoscimento della incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. b e c Violazione dell'art. 606 lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen. Assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. I ricorrenti contestano la ritenuto sussistenza del delitto presupposto, e cioè la provenienza delittuosa del motorino Aprilia, in realtà rimasta indimostrata. A tutto concedere poteva essere contestata nei loro confronti la Fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. d Violazione dell'art. 606 lett. e cod . proc. pen. mancanza di motivazione. I ricorrenti contestano l'immotivata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. Osserva la Corte che, con riferimento al primo motivo di ricorso,'Va la documentazione acquisita agli atti emerge che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato ritualmente presso il domicilio dei f.lli A., V. e R.,a mani dei f.llo C. convivente C Correttamente nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla difesa, è stato ritenuto applicabile il principio in forza del quale in tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d'intendere e di volere della persona che riceve l'atto si presume fino a prova del contrario, atteso che l'indicazione di capacità contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico e deve solo conformarsi al dettato dell'art. 157, comma 4, cod. proc. pen., il quale fa divieto al suddetto di consegnare copia a persona che si trovi nello stato di manifesta incapacità. Pertanto deve ritenersi che nell'ipotesi di notificazione all'imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perchè la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta in re ipsa dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini. Sez. 2, n. 2597 del 13/12/2005 - dep. 20/01/2006, Di Virgilio, Rv. 233329 Sez. 6, n. 22651 del 02/05/2001 - dep. 01/06/2001, Sodano G, Rv. 219008 . Nel caso in esame non vi è stata la dimostrazione della sussistenza della incapacità di intendere e di volere da parte del fratello C., che ricevette materialmente la notifica, nonostante la diagnosi di psicosi schizoaffettiva cronica e abuso di sostanze stupefacenti secondo la documentazione prodotta dalla difesa. Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti si veda in particolare il riferimento alla provenienza furtiva accertata del ciclomotore trovato in possesso dei f.lli A., l'abrasione del numero di matricola, e l'assenza i qualsiasi causa di giustificazione e di ementi concreti su cui fondare un diverso giudizio, circostanza che chiaramente escludono la possibilità di configurare la diversa qualificazione giuridica del fatto ai s ensi dell'art. 712 cod. pen. . Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794 . Tale regola iuris porta ad escludere la fondatezza anche del quarto motivo di ricorso essendo coerente sotto il profilo logico - giuridico la motivazione in base alla quale è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche si veda in particolare il riferimento ai precedenti penali e giudiziari e alla personalità dei prevenuti . Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rigettata l'impugnazione. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.