E’ concedibile il beneficio ai condannati per “taluni delitti”?

Il reclamo di un detenuto, in espiazione di pena relativa a taluno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis, l. n. 354/1975, volta all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale per il passato a decorrere dal 1° gennaio 2010, maggiorazione di giorni 30 per ogni semestre di liberazione anticipata già concesso , formulata nella vigenza del tenore normativo contenuto nell’art. 4, comma 4, d.l. n. 146/2013, deve essere rigettato in quanto quest’ultima disposizione, eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10/2014, non può più applicarsi, e ciò a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte del condannato.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Sorveglianza di Catania che si inserisce all’interno della tematica, attualmente assai controversa nella prassi, inerente alla possibilità di concedere la liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui all'art. 4- bis l. n. 354/1975 sull’ord. penit. nel caso di richiesta avanzata durante la vigenza dell'art. 4 d.l. n. 146/2013, poi non convertito in legge. Il caso concreto e la normativa di riferimento. Com’è noto, l’art. 4, comma 4, d.l. n. 146/2013 estendeva i benefici della liberazione anticipata speciale aumento, da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata anche ai condannati per reati di cui all'art. 4- bis ord. penit., sia per il futuro per un periodo di 2 anni, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall' ʹ art. 54 legge n. 354/1975 è pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata , secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 146/13 che per il passato a decorrere dal 1° gennaio 2010 , ex art. 4, comma 2, d.l. n. 146/13, liberazione anticipata integrativa”, ossia maggiorazione di giorni 30 a chi abbia ottenuto la concessione della liberazione anticipata ordinaria di cui all’art. 54 ord. penit. , a condizione che avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità . Nel caso concreto, un detenuto, condannato in via definitiva per rapina aggravata, presentava istanza per ottenere la liberazione anticipata speciale integrativa, de praeterito , ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 4 d.l. n. 146/2013. Successivamente alla presentazione della domanda del detenuto, interveniva la legge di conversione al d.l n. 146/2013 del 21 febbraio 2014 n. 10, che al primo comma dell'art. 4 ha premesso le parole Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge n. 354/1975, e successive modificazioni . La legge di conversione, quindi, prevede che ai condannati per taluni delitti fra i quali quelli di cui all’art. 628, comma 3, c.p., presente nella specie , non si applichi de futuro la nuova detrazione di pena di 75 giorni, mentre come autorevolmente sostenuto mancando al comma 2 dell’art. 4 un’espressa ed apposita clausola eccettuativa analoga a quella con cui si apre il primo comma, si deve ammettere che ai condannati ex art. 4- bis ord. penit. l’accesso al beneficio della liberazione anticipata integrativa” anche per il triennio pregresso. Successivamente alla presentazione della domanda del detenuto, interveniva la legge di conversione del n. 10/2014, che al primo comma dell'art. 4 ha premesso le parole Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis, legge n. 354/1975, e successive modificazioni . La legge di conversione, quindi, prevede che ai condannati per taluni delitti fra i quali quelli di cui all’art. 628, comma 3, c.p., presente il caso di specie , non si applichi la nuova detrazione di pena di 75 giorni. Il 15 maggio 2014 quindi dopo la conversione del d.l. n. 146/2013 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa rigettava l’istanza di liberazione anticipata integrativa presentata dal condannato sotto la vigenza del d.l. n. 146/2013. Il detenuto propone reclamo sostenendo di godere delle previsioni dell’art. 4, comma 4, del d.l. stante la data di presentazione della domanda anteriormente alla legge di conversione e che avrebbe dovuto concedersi dal Magistrato di sorveglianza in presenza di un concreto recupero sociale. Il rigetto del reclamo da parte del Tribunale di Sorveglianza etneo. Il Giudice di sorveglianza ritiene che la disposizione dell’art. 4, comma 4, d.l. 146/2013, eliminata in sede di conversione, non può più applicarsi, e ciò a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte del condannato. Ciò innanzitutto perché nel caso in esame non viene in rilievo l’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi penali nel tempo, non potendosi sostenere la natura sostanziale della disciplina invocata dal reclamante, in quanto sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale che quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo escludono che in materia di benefici penitenziari sia applicabile il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Riconosciuta alla materia dell'esecuzione della pena natura processuale”, ne consegue che il principio che governa la scelta della norma applicabile vada correttamente identificato in quello di cui all'art. 11, comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus regit actum , escludendo per tale via l'ammissione del condannato al più favorevole trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto legge non convertito, in legge, in quanto, al momento della decisione, la norma non era più in vigore per effetto della mancata conversione del decreto stesso sul punto. In ogni caso - continua l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza catanese - qualora si volesse sostenere la natura sostanziale dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 146/2013, come affermato da recente pronuncia della Suprema Corte, la norma contenuta in un decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p., ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali Cass. pen., 27 giugno 2014, dep. 31 luglio 2014, Panno . Si passa poi a citare la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo che distingue rebbe tra misura che costituisce una pena e misura che riguarda l’esecuzione o l’applicazione della pena, dovendosi distinguere tra ciò che è pena poiché afflittivo e punitivo e ciò che non lo è, poiché misura finalizzata a consentire la liberazione anticipata, con natura e fine non punitivo, ma al contrario premiale a fortiori della liberazione anticipata speciale che consente, in presenza di determinati presupposti, una riduzione di pena ulteriore . Le altre pronunce di sorveglianza del medesimo orientamento . Alle medesime conclusioni dell’ordinanza in commento giungono altre pronunce che escludono la concessione della liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis, legge n. 354/1975 sull’ord. penit. nel caso di richiesta avanzata durante la vigenza dell'art. 4, d.l. n. 146/2013, poi non convertito in legge. In particolare, Tribunale Sorv. Milano, ud. 30 giugno 2014, e Trib. sorveglianza Torino, ord. 17 giugno 2014, affermano che le disposizioni dell'originario art. 4, d. l. n. 146 non potevano trovare applicazione alla data della pronuncia del provvedimento impugnato, essendo in quel momento in vigore il testo del decreto risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione soprattutto, non può invocarsi l'art. 25 Cost., perché codesta disposizione va posta in connessione con il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, mentre la norma contenuta in un 'decreto legge non convertito' non ha attitudine, alla stregua del terzo ed ultimo comma dell'art. 77 Cost. ad inserirsi in un fenomeno 'successorio' Corte Cost., sentenza n. 51/1985 . Il diverso e più corretto orientamento di sorveglianza. A conclusioni diverse giunge il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli che, con ordinanza del 19 giugno 2014, concludendo per la concessione nel caso in decisione del beneficio della liberazione anticipata speciale, ritenendo la necessità sotto il profilo costituzionale e convenzionale di applicare la legge più favorevole vigente al momento della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata speciale, formulata da un condannato con riferimento a condizioni di ammissibilità e presupposti di concedibilità del beneficio stesso che si erano già compiutamente realizzati al momento dell'istanza stessa , in coerenza con il principio di divieto di regressione incolpevole del trattamento penitenziario e in ragione della legittima aspettativa del condannato nella concessione del beneficio richiesto. Il percorso argomentativo seguito dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli muove da una diversa interpretazione della sopra citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 51/1985, la cui attenta lettura comporta l'impossibilità di applicare retroattivamente la norma penale più mite contenuta nel decreto legge non convertito solo” ai fatti cosiddetti 'pregressi', ossia commessi antecedentemente l'entrata in vigore del decreto stesso. Ferma restando, al contrario, la necessità di applicare la norma più mite ai fatti cosiddetti 'concomitanti', ossia commessi sotto la vigenza del decreto, stante la prevalenza, sul disposto dell'art. 77, comma 3, Cost., del superiore ed irrinunciabile principio di irretroattività della legge penale più severa, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost Perciò, la norma del decreto legge – che prevedeva l’applicabilità universale dell’istituto temporaneo a tutti i detenuti meritevoli – andrebbe ciò nonostante applicata dal giudice ai fatti concomitanti”, che qui sono costituiti dalle situazioni soggettive diritto alla detrazione di settantacinque giorni maturate nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore della norma e la sua mancata conversione in legge . Cioè, a tutti i detenuti che in quel periodo abbiano acquisito il diritto allo sconto, avendo tenuto una condotta partecipativa all’opera di rieducazione durante i semestri di detenzione ai quali la previsione era allora riferibile, ossia quelli compresi tra il 1° gennaio 2010 e il 22 febbraio 2014 giorno successivo alla pubblicazione della legge . Un diverso sentiero interpretativo per la concessione della liberazione anticipata speciale a la non regressione del trattamento rieducativo. La necessità di ancorare la soluzione sulla concessione o meno del beneficio premiale della liberazione anticipata integrativa ad un parametro più certo rispetto alla natura sostanziale o processuale o terza” delle norme che incidono sulla qualità e quantità della pena nel corso della sua esecuzione, consiglia di far riferimento al principio del divieto della regressione trattamentale in assenza di motivi di demerito del condannato , sempre più frequentemente applicato nella giurisprudenza, anche costituzionale ed europea. Il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli evidenzia come, condividendo la tesi della non applicabilità del beneficio della liberazione anticipata speciale ai soggetti sopra menzionati, si finisce per addossare ad un soggetto incolpevole carenze strutturali e organizzative degli uffici di sorveglianza, facendo dipendere l'esito della domanda dalla circostanza - del tutto casuale ed estranea alla volontà e alla capacità di controllo dell'interessato - che sia stata o meno decisa nell'ambito temporale di vigenza delle norme più favorevoli . Nei fatti, la concessione della liberazione anticipata speciale, ammessa in vigenza del d.l. n. 146/2013, a favore di coloro che erano stati condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis ord. penit. era fondata sull'accertamento del proficuo percorso rieducativo compiuto dal condannato durante il periodo di detenzione si fondava cioè su elementi già maturati al momento della decisione, riferendosi a semestri di esecuzione di pena già trascorsi. Ci troviamo, dunque, dinnanzi a condannati meritevoli del beneficio già prima dell'entrata in vigore della modifica normativa in pejus . In tal senso si è espressa la giurisprudenza che, in tema di introduzione di norme legislative che modifichino restrittivamente la concessione dei benefici penitenziari, ne ha negato l'applicazione nei confronti di coloro che, prima dell'entrata in vigore della disciplina più rigorosa, avessero utilmente raggiunto i risultati rieducativi richiesti per la concessione del beneficio Cass., Sez. I, n. 8092/2010, Vizzini . Allo stesso modo, la Consulta ha ritenuto illegittime le norme restrittive sopravvenute nella parte in cui non prevedono che i benefici possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti Corte Cost., n. 79/2007 . La funzione rieducativa della pena, quindi - secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte costituzionale - comporta che il percorso trattamentale non possa subire regressioni non ascrivibili alla condotta del condannato. Come ricorda autorevole dottrina È pur vero che sinora la Corte ha affermato il principio con riguardo al fenomeno della successione di norme nel tempo, ma la irrinunciabile esigenza ad esso sottesa, di non frustrare i positivi esiti dell’opera rieducativa, induce a ritenere che la Corte manterrebbe un simile orientamento anche là dove la più restrittiva norma sopravveniente fosse contenuta in una legge di conversione, come nel caso di specie Giostra . Segue b l’affidamento del condannato in ordine alla sue legittime aspettative di libertà e norme che su essa incidono. Un ulteriore tassello interpretativo da prendere in considerazione è legato all'esigenza di tutela della legittima aspettativa maturata dal condannato ai fini dell'accesso al beneficio, per il quale risultano integrati, al momento dell'istanza, tutti i presupposti e le condizioni di legge richiamata da Mag. Sorv. Vercelli, 19 giugno 2014 . Inoltre, preziose indicazioni in tale direzione ci provengono proprio dalla sentenza della Grande Charme della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Del Rio Prada c. Spagna , del 21 ottobre 2013 che ha confermato la decisione di prime cure della sezione III della Corte del 10 luglio 2012 – citata in modo improprio nell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in commento – per la quale, sebbene la materia dell'esecuzione penale rimanga esclusa in via di principio dal concetto di matière pénale e non sia pertanto assoggettata al principio di irretroattività di cui all'art. 7 Cedu , nel caso in esame la disciplina della redención de penas deve essere considerata parte integrante del droit pénal matériel peraltro esteso dai giudici di Strasburgo all’improvviso revirement giurisprudenziale in senso peggiorativo che aveva irrigidito il criterio di individuazione del dies a quo della pena ai fini dell’ammissione di una condannata per reati di matrice terroristica alla liberazione anticipata, invocata dalla ricorrente sulla base di una normativa di favore, successivamente abrogata . Ciò in quanto la distinzione tra pena ed esecuzione della pena non è decisiva quando le misure nel corso di questa possono incidere sulla sua durata e sul diritto alla restituzione anticipata della libertà. Risulta quindi essere insufficiente fermarsi a sostenere il carattere meramente processuale delle norme penali attinenti alla fase esecutiva, dovendo compiersi una ulteriore verifica qualora queste ultime si integrino con la norma penale sostanziale ossia quando incidano sulla durata della pena – così come avviene nel caso della liberazione anticipata speciale – finiscono per essere equiparate alle disposizioni penali sostanziali. Rilievi conclusivi. In conclusione, contrariamente a quanto statuito dalla pronuncia in commento e come sembra evincerci dallo stesso tenere letterale delle disposizioni contenute nell’art. 4, d.l. n. 146/13 e in quelle di modifica della sua conversione in legge n. 10/2014 è preferibile ritenere che anche ai condannati per i reati descritti nell’art. 4- bis ord. penit. va riconosciuto il diritto al beneficio della liberazione anticipata speciale, de praeterito , quando ne abbiano maturato i requisiti prima dell’entrata in vigore della legge. E ciò a prescindere dalla circostanza che la relativa istanza sia stata già avanzata nella vigenza del decreto legge o venga presentata dopo la sua conversione. Maggiore coraggio, in definitiva, si chiede alla magistratura di sorveglianza nell’emettere pronunce scomode” all’opinione pubblica ma rispettose del principio di legalità della pena art. 25 Cost. , anche a favore di condannati del binario restrittivo ex art. 4- bis ord. penit Magistratura di sorveglianza che ha il delicato compito di accompagnare il condannato nel percorso rieducativo ex art. 27, comma 3, Cost., che non può regredire senza sue colpe e di non vedere frustrata la sua legittima aspettativa a non vedere nullificati da una legge successiva gli sforzi trattamentali già realizzati. Ciò anche per l’esigenza di rispetto del canone di razionalità, coerenza e ragionevolezza che l’art. 3 Cost. impone ai revirement del legislatore sempre più emotivo e che sembra trovare un contraltare nei principi affermati dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Corte di appello di Catania, Tribunale di Sorveglianza , ordinanza 8 - 10 ottobre 2014, n. 2208 Presidente Marchionni – Estensore Meli Osserva Con provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa in data 15/05/2014 l'istanza di liberazione anticipata integrativa presentata dal condannato è stata rigettata in presenza di reati ex art. 4 bis O.P. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto reclamo, sostenendo di godere delle previsioni dell'art. 4 comma 4 del D.L. 146/2013, stante la data di presentazione della domanda anteriormente alla legge di conversione, e che avrebbe dovuto, quindi, concedersi da parte del Magistrato di Sorveglianza, in presenza di condotta regolare e di concreto recupero sociale, la richiesta liberazione anticipata integrativa. Orbene, al fine di esaminare il reclamo, deve segnalarsi che la Legge 10 del 2014, convertendo in legge il D.L. 146/2013 ha apportato delle modificazioni a tale decreto legge, escludendo che i detenuti per reati di cui all'art. 4 bis O.P. possano usufruire del beneficio della liberazione anticipata integrativa. In tal modo, viene meno la previsione dell'art. 4 comma 4 del D.L. 146/2013 che consentiva tale beneficio in favore dei predetti condannati in presenza di un concreto recupero sociale. Tale disposizione normativa, pertanto, non può più applicarsi e ciò a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte del condannato. Nel caso in esame, infatti, non viene in rilievo l'art. 2 del codice penale in materia di successione di leggi penali nel tempo, non potendosi sostenere la natura sostanziale della disciplina invocata dal reclamante. Invero, deve osservarsi che tanto la giurisprudenza della Corte Costituzionale ved. Corte Cost. ord. n. 10 del 1981 , quanto la giurisprudenza della Corte EDU escludono che in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare sia applicabile il principio della irretroattività della legge più sfavorevole. La Sentenza della Corte EDU, Grande Camera del 21.10.2013, in particolare, evidenzia la distinzione tra la misura che costituisce una pena e la misura che riguarda l'esecuzione o l'applicazione della pena, dovendosi distinguere, appunto, tra ciò che è pena poiché affittivo e punitivo e ciò che non lo è, poiché misura finalizzata a consentire la liberazione anticipata, con natura e fine non punitivo, ma, al contrario, premiale. Ciò, appunto, è il caso anche del beneficio della liberazione anticipata speciale, che consente, in presenza di determinati presupposti, una riduzione di pena ulteriore. Per altro verso, deve osservarsi che l'efficacia del decreto legge in tutto od in parte non convertito che può farsi salva è da ritenere per consolidato principio ai soli atti o rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e non può essere estesa sino al riconoscimento di un diritto per comportamenti o situazioni precedenti, quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto così Cass. n. 2103/14 del 27/06/2014 . Con la conseguenza che la norma contenuta in un decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell'art. 2 c.p. ovverosia in un fenomeno successorio concernenti norme penali sostanziali così, ancora, Cass. n. 2103/14 del 27/06/2014 . Peraltro, non può ritenersi che l'esclusione dei condannati per reati ostativi ex art. 4 bis O.P. dalla disciplina in tema di liberazione anticipata speciale sia costituzionalmente illegittima. Ed infatti non si tratta di norma che esclude del tutto il beneficio della liberazione anticipata ai condannati ex art. 4 bis O.P., ma di una disciplina speciale che, con alcune eccezioni giustificate dalla gravità del reato, estende il beneficio già previsto ed applicabile in favore di tutti i condannati. Ne discende il rigetto del reclamo, trattandosi di soggetto condannato per reato di cui all'art. 4 bis O.P., senza che possa applicarsi la previsione dell'art. 4 comma 4 del D.L. 146/2013, poiché non più in grado di rivivere nemmeno ex art. 2 cod. pen. P.Q.M. Sciolta la riserva visto l’art. 2 della legge 277 del 2002 visto il parere del P.M. rigetta il reclamo proposto da G.G. Ordina che la presente ordinanza sia notificata all'istante ed al suo difensore.