Obbligo di soggiorno: per non correre rischi, meglio cercarsi un avvocato vicino di casa

In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, non per soddisfare esigenze correlate all’esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti previsti dal provvedimento cautelare.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 47588, depositata il 18 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Agrigento autorizzava una persona, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ad allontanarsi dal comune per un giorno in modo da potersi recare presso lo studio del suo avvocato, per il tempo strettamente necessario per i colloqui e gli spostamenti. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, deducendo la mancanza dei presupposti per l’emissione del provvedimento. Motivi limitati. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, non per soddisfare esigenze correlate all’esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti previsti dal provvedimento cautelare. Prevenzione della criminalità. La limitazione di altri diritti di rango costituzionale diversi da quello alla salute e alla tutela delle relazioni familiari strette non è irragionevole, trattandosi di una scelta del legislatore esercitata nell’ambito opzioni riservate alla sua discrezionalità, a fronte della prevalenza riconosciuta alla prevenzione di attività criminose sottese alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio il decreto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 – 18 novembre 2014, n. 47588 Presidente Ippolito – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 6.3.2014 il Tribunale di Agrigento, su istanza nell'interesse di G.S. , sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza omissis , ha autorizzato il predetto ad allontanarsi da detto Comune al solo fine di recarsi in data omissis alle ore 17,00 presso lo studio del suo difensore avv. Lillo Fiorello, sito in , per il tempo strettamente necessario per i colloqui con il predetto legale e per gli spostamenti correlati. 2. Avverso detta autorizzazione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo violazione di legge ed erroneità del provvedimento emesso in difetto dei presupposti di legge. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto - a prescindere dall'interesse al ricorso - dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per il rilievo costituzionale del diritto di difesa equiparabile alle ragioni familiari” che lo stesso ricorrente riconosce rilevanti. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso è fondato e l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio. 2. Il Collegio intende ribadire che, in tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione Sez. 6, n. 15163 del 20/03/2014, Putrone, Rv. 259463 . 3. Questa Corte già con Sez. 1, 23.6.2010 n. 27576, Landonio, rv. 247675, ha chiarito, da un lato, che il rigoroso limite normativo posto prima del D.Lgs. 159/2011 alla natura meramente sanitaria delle ragioni legittimanti il permesso di allontanamento momentaneo si coniugasse ad esigenze di integrità sanitaria dell'individuo correlate anche ad irrinunciabili aspetti della sua salute psicofisica”, donde il loro possibile correlarsi anche a contingenti e gravi ragioni familiari”, quali corollario delle primarie esigenze di integrità fisica e psichica dell'interessato. Ma la stessa decisione, d'altro lato, ha del pari precisato, anche con il conforto di pronunce del giudice delle leggi Corte Costituzionale nn. 722/1988, 309/2003 , che la limitazione di altri diritti di rango costituzionale diversi da quello alla salute e alla contingente tutela di strette relazioni familiari non è irragionevole, costituendo una scelta del legislatore esercitata nell'ambito di opzioni riservate alla sua discrezionalità e non ingiustificata”, a fronte della prevalenza riconosciuta alle ragioni costituzionali di segno collettivo rappresentate dalla prevenzione di attività criminose sottese alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 4. Non è, quindi, condivisibile l'interpretazione analogica, avallata dal P.G. requirente, posta a base del provvedimento impugnato con riferimento alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 7 l.n. 123 del 1956 - oggi disciplinate dall'art. 12 d.leg.vo n. 159/2011 - che finisce per ammettere l'autorizzazione all'allontanamento anche per soddisfare esigenze correlate al diritto di difesa. 5. In conclusione, il provvedimento impugnato ha illegittimamente concesso l'autorizzazione all'allontanamento del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno al di fuori delle ipotesi consentite. 6. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato.