Tacere la sentenza di condanna equivale ad attestare il falso

Idoneità dell’atto ad ingannare la fede pubblica nell’attestare il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, tacendo l’esistenza di una specifica causa di esclusione, normativamente prevista dalla disciplina in materia.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 47601, depositata il 18 novembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 483 c.p. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico , in relazione agli artt. 46 della l. n. 445/2000 e 38 del d. P.R. n. 163/2006, per avere falsamente dichiarato di possedere i requisiti di legge previsti per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi, il suo, di un falso innocuo, difettando l’elemento psicologico del reato, escluso dalla buona fede con cui ha agito. Falso innocuo. Interviene il Collegio, ricordando come debba ritenersi sussistere il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato della genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. Causa di esclusione dalle procedure di concessione ed appalti. A parere della Corte, tali caratteristiche non si riscontrano nella falsificazione addebitata all’imputato, il quale ha falsamento attestato di possedere i requisiti per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, laddove dal certificato giudiziale si evince, invece, che egli aveva riportato una sentenza di condanna, passata in giudicato, per il reato di corruzione. Circostanza prevista dalla normativa quale causa di esclusione della possibilità di partecipare alle procedure di evidenza pubblica in tema di concessione ed appalti. Fede pubblica ingannata. È evidente, osserva il Collegio, che l’atto in questione è idoneo ad ingannare la fede pubblica. Pertanto, viene sicuramente esclusa la possibilità di configurare la falsa dichiarazione dell’imputato in termini di falso innocuo, avendo egli taciuto l’esistenza di una causa di esclusione normativamente prevista, potendo così fuorviare l’ente appaltatore nelle sue valutazioni. Dunque, la Cassazione ha deciso per il rigetto del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 maggio – 18 novembre 2014, n. 47601 Presidente Dubolino – Relatore Guardiano Fatti e diritto 1. Con sentenza pronunciata l'1.7.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 28.10.2009, aveva condannato L.P., imputato del delitto di cui all'art. 483, c.p., in relazione agli artt. 46, l. 445/2000 e 38, d.p.r. 163/2006, per aver, quale legale rappresentante della Sogiem Sri, nella sottoscrizione del 18.2.2008 diretta all'Anas Spa, Compartimento per la viabilità per la Lombardia, per la partecipazione al bando di gara n. 15/2008 della predetta società appaltante, dichiarato falsamente di possedere i requisiti previsti dall'art. 38 d.p.r. 163/2006 , alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della corte di appello milanese, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il L., che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale fornito adeguata risposta alle doglianze difensive volte a far valere l'insussistenza del delitto innanzi indicato, trattandosi di un falso innocuo e per difetto dell'elemento psicologico del reato, escluso dalla buona fede con cui l'imputato ha agito. 3. II ricorso è infondato. 4. Come chiarito dal prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica cfr. Cass., sez. III, 19.7.2011, n. 34901, rv. 250825 Cass., sez. V, 30/09/1997, n. 11681 . Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione nel falso ideologico o la compiuta alterazione nel falso materiale appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto cfr. Cass., sez. V, 17.10.2013, n. 2809, rv. 258946 Cass., sez. V, 07/11/2007, n. 3564 . Orbene tali caratteristiche non sono certamente riscontrabili nella falsificazione addebitata all'imputato, che, in violazione di quanto previsto dall'art. 38, co. 1, lett. c , d. Igs. 12.4.2006, n. 163, ha falsamente attestato di possedere i requisiti per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, laddove dal certificato del casellario giudiziale si evince, invece, che egli ha riportato una sentenza di condanna passata in giudicato l'1.12.2005, quindi precedentemente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla gara bandita dalla società appaltante in precedenza indicata , per il reato di corruzione circostanza espressamente presa in considerazione dalla menzionata disposizione normativa , quale causa di esclusione della possibilità di partecipare alle procedure di evidenza pubblica in tema di concessioni e di appalti.Appare, dunque, evidente l'idoneità dell'atto ad ingannare la fede pubblica, nell'attestare il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, tacendo, al tempo stesso, l'esistenza di una specifica causa di esclusione, normativamente prevista dalla disciplina in materia. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte, peraltro genericamente, dal L. sulla incongruità della disciplina normativa in tema di formalità da rispettate per la partecipazione a gare pubbliche, sul carattere innocuo del falso e sulla pretesa buona fede dell'imputato, desumibile dalla dedotta innocuità del falso, non colgono nel segno, stante l'impossibilità di configurare, per le ragioni innanzi apposte, la falsa dichiarazione proveniente dal L. in termini di falso innocuo. Corretto, pertanto, è l'assunto della corte territoriale, che, con motivazione sintetica, ma esaustiva, nell'escludere la configurabilità di un falso innocuo, ha evidenziato l'idoneità dell'anzidetta dichiarazione a fuorviare l'ente appaltante nelle sue valutazioni cfr. p. 4 della sentenza impugnata . 5. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.