Espulsione non tradotta, e quindi nulla: irrilevante la lunga permanenza in Italia dello straniero

Vittoria definitiva per un cittadino albanese, destinatario di un decreto di espulsione. Fatale l’errore consistito nella mancata traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero. Irrilevante, come giustificazione, il richiamo alla lunga permanenza in Italia, che non può portare a dedurne una sufficiente conoscenza dell’italiano.

Decreto di espulsione messo ‘nero su bianco’, però in lingua italiana, senza prevedere la traduzione ad hoc per lo straniero – cittadino albanese – destinatario del provvedimento. Ciò azzera la legittimità della decisione del Prefetto. Irrilevante, difatti, il richiamo alla lunga permanenza in Italia dello straniero, perché da questo dato non è lecito dedurre, in automatico, la conoscenza della lingua italiana Cassazione, ordinanza n. 24341, sez. VI Civile, depositata oggi . Espulso, anzi no Prima il Prefetto, poi il gdp per il cittadino straniero, presente in Italia, non vi sono ‘vie di fuga’, egli deve, obtorto collo, accettare il decreto di espulsione , ufficializzato a maggio 2013 e, peraltro, ‘ripetitivo’ di un predente provvedimento di espulsione datato gennaio 2013. Ma, a sorpresa, in ultima battuta, nel contesto della Cassazione, l’uomo riesce a vincere la propria battaglia giudiziaria. Fondamentale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero . Su questo fronte, difatti, i giudici del ‘Palazzaccio’ evidenziano che, vista la consistenza dell’immigrazione albanese in Italia , non è plausibile , in questo caso, l’asserzione di impossibilità di predisposizione del testo nella lingua parlata dallo straniero. E soprattutto, aggiungono poi, è priva di valore la presunzione utilizzata dal gdp, ossia che lo straniero conosca la lingua italiana alla luce della durata della sua presenza in Italia . Tutto ciò conduce a ritenere nullo il provvedimento di espulsione , per la gioia, è facile immaginare, del cittadino albanese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 14 novembre 2014, numero 24341 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che in data 9 giugno 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta 1. I1 Giudice di pace di Venezia, con ordinanza numero 105/13, ha respinto l'impugnazione proposta da S.I. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Venezia in data 14.5.2013 in quanto risultava non ottemperato un precedente provvedimento di espulsione adottato il 16.1.2013. 2. Ricorre per cassazione S.I. deducendo a violazione dell'art. 111 della Costituzione per omessa ovvero insufficiente motivazione o motivazione ridotta a formula di stile b illogicità dell'ordinanza e violazione di legge nella parte in cui non riconosce la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua albanese c illogicità e nullità dell'ordinanza laddove non ha dichiarato la nullità del decreto di espulsione perché emesso da autorità priva del potere di emanare il provvedimento né a ciò espressamente delegata. 3. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno unitamente alla Prefettura di Venezia. Ritenuto che 4. La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell'affermare i seguenti principi. E' nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta Cass. civ. sezione VI-1 numero 3676 dell'8 marzo 2012 . In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari inglese, francese e spagnolo siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato Cass. civ. sezione VI-1 numero 24170 del 29 novembre 2010 . 5. Nella specie la consistenza dell'immigrazione albanese in Italia rende non plausibile l'asserzione di impossibilità di predisposizione del testo nella lingua parlata dall'odierno ricorrente mentre la comprovata conoscenza della lingua italiana non può consistere nella presunzione, da parte del giudice dell'opposizione al provvedimento di espulsione, che lo straniero conosca la lingua italiana in relazione alla durata della sua presenza in Italia, perché la comprovata conoscenza deve basarsi su elementi concreti di riscontro. 6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso. La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada accolto con decisione di merito di annullamento del provvedimento di espulsione e condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito e cassazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione. Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 1.600 di cui 100 per spese , e di cassazione, liquidate in 3.100 euro di cui 100 per spese , oltre spese forfetarie e accessori di legge.