Impossibile il risarcimento, impossibile la riabilitazione: questo sillogismo non funziona

Nel caso in cui il risarcimento alla parti lese non sia concretamente possibile, la funzione riparatoria può essere espletata con dazioni alternative che prendano il posto del risarcimento in senso tecnico.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46106, depositata il 7 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di sorveglianza di Campobasso rigettava l’istanza di riabilitazione di un soggetto condannato 12 anni prima per abuso d’ufficio per un fatto commesso 128 anni prima . Il diniego era motivato sulla base delle numerose altre condanne subite dall’istante e sul mancato ristoro ai danneggiati una lista elettorale cui era stato inibito l’uso della piazza per tenere un comizio , giudicando insufficienti le sue iniziative, più di carattere politico-culturale che risarcitorie. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che la sua buona condotta era stata costante, in quanto la sua ultima condanna era assai risalente nel tempo, e che le condotte riparatrici erano da considerarsi effettive. Reato da prendere singolarmente. La Cassazione ricorda la possibilità di una riabilitazione parziale, cioè in riferimento ad uno solo, o alcuni, dei precedenti. Perciò, il giudizio sull’effettiva e costante buona condotta, deve essere effettuato in riferimento esclusivo al periodo successivo alla commissione del reato all’origine della condanna in questione, fino alla data della decisione. Perciò, i giudici non avrebbero dovuto considerare, ai fini della valutazione, le condanne del ricorrente precedenti al fatto di abuso d’ufficio. Inoltre, anche se il giudice non deve limitare l’esame al periodo di prova determinato ex lege , se vi è stata una condotta negativa molto lontana del tempo, la stessa non può essere considerata automaticamente preclusiva, ma deve essere esaminata nella sua effettiva gravità, per poter valutare se sia comunque in grado di incidere negativamente sul giudizio richiesto, cioè se possa inficiare il successivo periodo di buona condotta specie se questo è stato particolarmente lungo . Nel caso di specie, invece, mancava ogni valutazione sui numerosi anni di buona condotta del ricorrente. Risarcimento alternativo”. I giudici di legittimità sottolineano anche che, nel caso in cui il risarcimento alla parti lese non sia concretamente possibile, la funzione riparatoria può essere espletata con dazioni alternative che prendano il posto del risarcimento in senso tecnico. Nel caso specifico, non esisteva più la lista politica che era parte lesa, ma il ricorrente aveva elargito contributi e versamenti a favore di un’associazione culturale ed al partito, che poteva essere considerato erede politico della prima lista. Pur dandone atto, i giudici di merito ritenevano inadeguate tali attività riparatorie, a fronte di un danno morale e non quantificato, ritenendole dettate non da spirito riparatorio, bensì da ambizione politica. Sul punto, però, mancava qualsiasi motivazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 ottobre – 7 novembre 2014, n. 46106 Presidente Giordano – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 02.12.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso rigettava l'istanza proposta da M.M. tesa ad ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna 05.04.2001 della Corte d'appello della stessa sede per il reato d'abuso d'ufficio, fatto commesso nel 1995 quale sindaco del comune di Rocchetta a Volturno. Il Tribunale riteneva ostativi da un lato il profilo personale dell'istante che aveva riportato molte altre condanne, dall'altro il mancato ristoro ai danneggiati una lista elettorale cui era stato inibito l'uso della piazza per tenere un comizio , a tal fine ritenendo inidonee le iniziative del M., di carattere politico-culturale piuttosto che risarcitorie in senso stretto. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando -in sintesi nei seguenti termini a non vi erano elementi ostativi quanto alla costante buona condotta, atteso che il reato di bancarotta, di cui all'ultima condanna, riportata nel 1998, era risalente nel tempo b le condotte ristoratrici erano effettive. Considerato in diritto 1. II ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. 2. Ed invero deve rilevare dapprima questa Corte come il Tribunale di competenza abbia ritenuto l'istante meritevole del beneficio sotto ogni altro aspetto anche per la mancanza di carichi pendenti e per le positive informazioni degli organi preposti , salvo due profili -la personalità criminologica del M. ed il mancato risarcimento del danno sui quali ha motivato il disposto diniego. Tale decisione è affetta da violazione di legge e vizio di motivazione e va dunque annullata. Sotto il primo punto di vista va rilevato che, essendo ammessa la riabilitazione parziale cioè con riguardo ad uno solo, od alcuni, degli eventualmente plurimi precedenti , il giudizio in ordine alla effettiva e costante buona condotta -tenuta presente la ratio dell'istituto che è quella di accertare e premiare l'emenda del condannato deve essere fatto con riferimento esclusivo al periodo successivo alla commissione del reato all'origine della condanna in questione, fino alla data della decisione. Vanno espunte, pertanto, dalla complessiva valutazione, le condanne del M. precedenti al fatto di abuso d'ufficio dell'Aprile 1995 delle quali, invece, impropriamente il giudice a quo ha tenuto conto. Va poi rilevato come -pur non dovendo il giudice limitare il suo esame al c.d. periodo di prova determinato ex lege è però del tutto ovvio che, nell'ipotesi che vi sia una condotta negativa comunque molto lontana nel tempo, la stessa non può essere considerata automaticamente preclusiva, ma deve essere attentamente esaminata nella sua effettiva gravità, al fine di valutare se sia comunque in grado di incidere negativamente sul giudizio richiesto, e cioè se sia tale -per le ripercussioni oggettive e soggettive da inficiare il successivo periodo di buona condotta, specie se questo sia particolarmente lungo. Nella concreta fattispecie tale valutazione è mancata, non potendosi qui omettere di rilevare come tra il fatto di bancarotta commesso nel 1998 sulle cui modalità, entità e grado di partecipazione del M. nulla in atti è detto e l'odierno giudizio passano ben 16 anni di corretta condotta che il Tribunale pur riconosce . Va poi rilevato come sia consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui il risarcimento alle parti lese risulti concretamente non possibile, la pur necessaria funzione riparatoria ben possa essere espletata con dazioni alternative specie ad enti pubblici rappresentativi che prendano il posto del risarcimento in senso tecnico, comportamento del condannato che comunque prova ed accerta il suo percorso emendativo. E' ciò che in atti risulta pacificamente che il M. abbia fatto non più esistendo la Lista PDS , parte lesa del commesso reato , con i contributi per il monumento al Partigiano ed i versamenti a favore di un'associazione culturale ed al Partito Democratico che può considerarsi erede politico del PDS , ed il Tribunale ne dà atto. Però, con motivazione illogica e sostanzialmente carente, il Tribunale giudica l'inadeguatezza di tali attività riparatorie, a fronte di un danno, all'evidenza per lo più di carattere morale, non quantificato e non approfondito. Inoltre l'ordinanza impugnata, sul punto, si attesta su un giudizio di valore -essere state dettate tali condotte non da spirito riparatorio, ma da ambizione politica che in definitiva risulta considerazione soggettiva e congetturale che, in mancanza di concreti supporti di natura oggettiva, non può avere ingresso ai fini in parola. 3. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. Il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in diversa composizione, procederà pertanto a nuovo esame dell'istanza del M., attenendosi ex art. 627 Cod. proc. pen. ai principi di diritto qui affermati e curando di non ripetere i vizi motivazionali come sopra rilevati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.