“Sentenze pilota” della Corte EDU: quando conformarsi ad esse?

Una sentenza pilota” emessa dalla Corte EDU, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, affinché possa essere applicata a casi diversi, occorre che riguardi una situazione analoga e, soprattutto, sia stata emessa nel medesimo ordinamento giuridico che vuole avvalersene.

Ciò è emerso dalla pronuncia n. 46067 della Corte di Cassazione, depositata il 6 novembre 2014. Il caso. La pronuncia in esame muove le fila dal caso di una dichiarazione di inammissibilità, resa dalla Corte d’appello di Messina, sulla richiesta di revisione di un processo da parte di un condannato. Quest’ultimo proponeva ricorso avverso l’ordinanza rilevando che, erroneamente, la Corte di merito non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la revisione e ciò, nonostante la Corte EDU si sia pronunciata nella sentenza Ocalan”, considerata sentenza pilota”, in un caso simile al caso concreto per ciò che concerne la limitazione dei colloqui visivi e telefonici del detenuto al 41- bis o.p. con il proprio difensore, che è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 143/2013 . Peraltro, afferma il ricorrente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34472/2012 hanno affermato che, in caso di sentenza pilota sostanziale”, non vi è affatto bisogno che chi si trova nelle stesse condizioni adisca la Corte Europea, ed infine, che la Corte Costituzionale ha, essa stessa, indicato come rimedio, in questi casi, quello della revisione. Il nuovo” caso di revisione. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, affermando la correttezza del ragionamento operato dalla Corte d’appello. Gli Ermellini partono dall’analisi della norma di cui all’art. 630 c.p.p. che è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di consentire la riapertura del processo quando ciò sia necessario ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze - 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti . Sul punto, la pronuncia in commento afferma che la nuova” ipotesi di revisione presuppone che, sulla medesima vicenda oggetto del processo sia intervenuta una pronuncia irrevocabile della Corte europea, rispetto alla quale sia necessario adeguarsi, così da assicurare il rispetto delle garanzie e dei diritti espressamente salvaguardati dalla CEDU. La sentenza pilota”. Nel caso di specie, però, mancano le condizioni per accedere alla nuova ipotesi di revisione e ciò perché si richiede di applicare nel processo, non già una pronuncia della Corte Europea, ma una sentenza di incostituzionalità della Corte nazionale, in particolare la n. 143/2013, con la quale si è dichiarata l’illegittimità dell’art. 41- bis o.p., nella parte in cui prevede limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori. Né potrebbero, argomenta la Corte, ricavarsi tali presupposti dall’esplicito richiamo, nella sentenza della Corte Costituzionale, al caso Ocalan contro Turchia, in quanto, la stessa non può considerarsi una sentenza pilota” nel senso indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale seppure prevede che le pronunce della Corte EDU possano avere rilevanza in procedimenti diversi da quello nell’ambito del quale sono intervenute, richiede, tuttavia, che la rilevata situazione di oggettivo contrasto con i principi della CEDU, che può consentire la riapertura del processo, riguardi gli stessi termini di raffronto da un lato la CEDU e dall’altro lo stesso ordinamento giuridico , non potendo la rilevata divergenza valere in un sistema di regole appartenente ad altro Stato. La sentenza pilota sostanziale”. La Corte ha altresì chiarito come le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato che la rilevanza del decisum della Corte di Strasburgo, reso in un determinato caso, suscettibile di produrre effetti anche in favore di persone che non abbiano proposto un ricorso, riguarda esclusivamente coloro che si trovino in una identica condizione sostanziale”. Si tratta, in questi casi, di sentenze della Corte Europea in materia sostanziale, relative ad un caso identico a quello deciso e che non richiedono la riapertura del processo, ma che possa essere risolto direttamente in sede esecutiva. Finalità e funzione della sentenza pilota”. Infine, la sentenza in commento, rinviando alla norma di cui all’art. 61 del Regolamento della Corte Edu, secondo cui la Corte può decidere adottare una sentenza pilota quando i fatti all’origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano l’esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un’altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi , chiarisce che le sentenze pilota ivi richiamate, così come si ricava dalla norma stessa, essendo finalizzate a risolvere un problema strutturale di sistema” non possono che riguardare situazioni analoghe a quella che si analizza e, soprattutto, non possono che valere nell’ambito del medesimo ordinamento per il quale sono state emesse.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 settembre – 6 novembre 2014, n. 46067 Presidente Agrò – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 dicembre 2013, la Corte d'Appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta, presentata da S.A. , di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catania del 5 ottobre 2010, irrevocabile il 10 luglio 2012. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso personalmente S.A. , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen. per manifesta illogicità del provvedimento emergente dal testo impugnato laddove la Corte si è sforzata di sostenere che la sentenza della Corte EDU nel caso Ocalan contro Turchia non costituisce una sentenza pilota , ma, nel contempo, ha richiamato i principi affermati nell'ordinanza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 34472/2012, che ha riconosciuto alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia i connotati di sentenza pilota , trascurando altresì di considerare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143/2013, ha affermato che il caso Ocalan affrontato dalla Corte Europea presenta significative assonanze con quello sottoposto al vaglio dello stesso giudice costituzionale. La Corte territoriale sarebbe, inoltre, incorsa in un travisamento dei fatti dal momento che il ricorrente chiedeva la revisione sulla base, non della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 630 cod. proc. pen., bensì dei principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, n. 143 del 2013 e n. 210 del 2013, nella sentenza della Corte EDU nel caso Ocalan contro Turchia e nell'ordinanza n. 34472 del 2012 della Corte di cassazione a Sezioni Unite. Il ricorrente ha quindi insistito per la sussistenza nella specie i presupposti per la revisione, considerato che a la Corte EDU si è pronunciata, nella sentenza Ocalan , in un caso che presenta significative assonanze con la limitazione dei colloqui visivi e telefonici con il difensore per i detenuti in regime di detenzione speciale ex art. 41-bis Ord. Penit., limitazione appunto dichiarata incostituzionale con sentenza n. 143 del 2013 b che le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di sentenza pilota sostanziale , non v'è affatto bisogno che chi si trova nelle stesse condizioni adisca la Corte Europea c che la Corte costituzionale ha indicato che, in tali ipotesi, la strada da seguire è appunto quella della revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen 2.2. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b , cod. proc. pen. in relazione all'art. 117 Cost. ed all'art. 6, comma 3 lett. b , CEDU, nella parte in cui prevedono che la legislazione interna si conformi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. 2.3. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen. per manifesta illogicità e travisamento dei fatti, nella parte in cui la Corte ha escluso che la pronuncia di incostituzionalità della limitazione dei colloqui visivi e telefonici non sia estendibile alla posizione di S. , laddove il soggetto interessato dalla pronuncia di incostituzionalità versava in una condizione meno grave di quella del ricorrente. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. In via preliminare, mette conto ripercorrere sinteticamente la puntuale ed argomentata motivazione della decisione di rigetto della richiesta di revisione avanzata da S.A. . La Corte d'appello ha premesso - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di consentire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali di qui in avanti CEDU , per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di qui in avanti Corte EDU che abbia accertato una violazione alai medesima Convenzione - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater-b , comma 2-quater lett. b ultimo periodo, Ord. Penit., nella parte in cui prevede il limite di tre telefonate e colloqui settimanali con il difensore per i detenuti soggetti al regime disciplinato da tale norma - che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 34472/2012, ha affermato che la Corte EDU, quando è chiamata al compito istituzionale di interpretare ed applicare la Convenzione EDU ed accerta violazioni della stessa connesse a problemi sistematici e strutturali dell'ordinamento giuridico nazionale, pone in essere una cosiddetta procedura di sentenza pilota , al fine di aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazionale il rilevato contrasto e di riconoscere alle persone interessate, che versano nella stessa condizione già presa specificamente in considerazione, i diritti e le libertà convenzionali in tempi più rapidi, alleggerendo il carico della stessa Corte EDU. Ciò posto, la Corte messinese ha evidenziato che l'istante, con la documentazione prodotta del Ministero di giustizia del 23 ottobre e 5 novembre 2013, assume di avere provato, in ragione delle limitazioni derivanti dalla sottoposizione al regime di cui all'art. Ai-bis, comma 2-quater lett. b ultimo periodo, Ord. Penit, un vulnus al diritto di difesa, durante un apprezzabile segmento dell'iter processuale, ed ha pertanto richiesto la revisione del processo in relazione alla nuova ipotesi introdotta con sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011. La Corte territoriale ha quindi rilevato - che l'istante non ha provato di essersi rivolto all'organo di giustizia sovrannazionale e di aver ottenuto una pronuncia favorevole cui sia necessario conformarsi in tale sede, ma ha implicitamente escluso tale evenienza essendosi limitato ad invocare a suo favore il meccanismo della cosiddetta sentenza pilota , tipizzato dall'art. 61 del regolamento della Corte EDU - che non risulta pendente una procedura per causa pilota nei confronti dell'Italia e che la sentenza pilota applicabile al caso di specie non può individuarsi in quella emessa dalla Corte EDU il 12 marzo 2003 nel caso Ocalan contro Turchia, in quanto riguardante uno Stato diverso dall'Italia - che il richiamo, incidenter tantum, alla sentenza Ocalan contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 143/2013 non produce l'effetto di legittimare il condannato a proporre istanza di revisione nel processo eventualmente celebratosi sotto la precedente vigenza della norma dichiarata incostituzionale - che il caso sottoposto all'attenzione della Corte costituzionale nel caso deciso con la sentenza n. 143/2013 presentava connotazioni del tutto particolari, non sussistenti nell'ipotesi in oggetto. 3. Come si evince dal paragrafo 2 del ritenuto in fatto, tutte le censure mosse dal ricorrente ruotano intorno alla possibilità di ammettere la revisione della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di S.A. , alla luce della nuova ipotesi di revisione introdotta nel nostro sistema processuale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011. Giova rammentare che, con tale pronuncia, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di conseguire la riapertura del processo quando sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo I, CEDU, conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, e ciò ai fini della restitutio in integrum in favore del medesimo in relazione alle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo. In sintesi, la nuova ipotesi di revisione presuppone che, sulla medesima vicenda oggetto del processo, sia intervenuta una pronuncia irrevocabile della Corte Europea, rispetto alla quale sia dunque necessario adeguarsi, così da assicurare il rispetto delle garanzie e dei diritti espressamente salvaguardati dalla CEDU. 4. Così delineato l'ambito di operatività della nuova ipotesi di revisione, risulta di tutta evidenza l'insussistenza nella specie delle condizioni per procedere all'invocata revisione della sentenza, così come concluso dalla Corte territoriale. Ed invero, nel caso in oggetto, la revisione viene richiesta al fine di consentire l'applicazione nel processo, non di una pronuncia della Corte Europea, bensì di una sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale nazionale, segnatamente della sentenza n. 143 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b ultimo periodo, Ord. Penit., nella parte in cui prevede limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti al regime previsto dallo stesso art. 41-bis. Nel caso di specie, si versa dunque completamente al di fuori del perimetro delle ipotesi nelle quali è possibile azionare il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall'art. 630 del codice di rito. 5. Né i presupposti per la nuova ipotesi di revisione potrebbero ritenersi sussistenti seguendo il percorso argomentativo suggerito dal ricorrente, secondo cui, nella citata sentenza n. 143 del 2013 di incostituzionalità dell'art. 41-bis Ord. Penit., la Corte Costituzionale avrebbe recepito i principi affermati dalla Corte EDU nella decisione resa nel caso Ocalan contro Turchia del 12 marzo 2003 in effetti, richiamata incidentalmente nella motivazione , di tal che quest'ultima decisione dovrebbe considerarsi quale sentenza pilota , rilevante anche nel caso in oggetto secondo i principi fissati da questa Corte di cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza n. 34472 del 19/04/2012 rie. Ercolano, Rv. 252933 e, dunque, idonea a fungere da decisione - presupposto per la revisione de qua. Ed invero, la tesi sostenuta dal ricorrente, seppure suggestiva, non regge a plurime obiezioni, tutte insormontabili. 5.1. Per un verso, deve essere posto in risalto che la nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte EDU cui sia necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con la sentenza passata in giudicato, di tal che è da escludere in radice che tale procedura possa essere attivata in relazione ad una sentenza pronunciata dalla Corte EDU in un caso completamente diverso da quello sub iudice. 5.2. Per altro verso, non ricorrono le condizioni perché alla sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Ocalan possa essere applicata la c.d. procedura della sentenza pilota tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le decisioni della Corte EDU, che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale Cass. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933 . E ciò per una serie di ragioni. 5.3. In primo luogo, v'è da dubitare che la c.d. procedura della sentenza pilota possa essere applicata in caso di revisione, in quanto mezzo straordinario di impugnazione attivabile in casi tassativamente previsti per esigenze di giustizia sostanziale, dunque istituto eccezionale rispetto al quale occorre procedere con estrema cautela ermeneutica, laddove si viene ad incidere sui valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata. Ma anche ad ammettere tale possibilità, il caso consimile rispetto al quale applicare la c.d. procedura della sentenza pilota non potrebbe che presupporre che la decisione della Corte EDU sia stata resa nel medesimo ordinamento, e non un sistema giuridico affatto diverso. E ciò per l'ovvia considerazione che la situazione di oggettivo contrasto con i principi della CEDU - idonea, secondo il dictum dei giudici della Consulta, a consentire la riapertura del processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU ai sensi dell'art. 46, paragrafo I, della stessa Convenzione - non può che riguardare gli stessi termini di raffronto da un lato, la CEDU, dall'altro, il medesimo ordinamento giuridico , non potendo la rilevata divergenza valere in un sistema di regole appartenente ad altro Stato, di necessità eterogeneo. 5.4. D'altra parte, come questa Corte ha avuto di recente modo di chiarire, la natura di sentenza pilota , anche solo da un punto di vista sostanziale , della sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Ocalan risulta smentita da più parti Cass. Sez. 6, n. 39925 del 29/05/2014, ric. Attanasio . La lettura della pronuncia di incostituzionalità n. 113 del 2011 evocata dal ricorrente evidenzia come il giudice delle leggi abbia ravvisato nella sentenza resa dalla Corte Europea nel caso Ocalan soltanto delle significative assonanze rispetto al caso sottoposto al proprio vaglio [Nel passaggio d'interesse si legge infatti Significativo, al riguardo, è che la Corte di Strasburgo - tenuto conto della complessità della singola vicenda giudiziaria nella quale il ricorrente era coinvolto - abbia reputato lesiva del diritto all'equo processo una limitazione che presenta significative assonanze con quella in esame sentenza 12 marzo 2003, Ocalan contro Turchia, relativa a fattispecie nella quale erano stati consentiti all'imputato, durante il corso del processo, solo due colloqui a settimana con i propri difensori, della durata di un'ora l'uno ]. Il richiamo incidenter tantum alla sentenza Ocalan ha dunque carattere meramente argomentativo - quale precedente autorevole in tema di lesione del principio all'equo processo -, di per sé inidoneo a riconoscere alla pronuncia la valenza di sentenza pilota . 5.5. Inoltre, come questa Corte ha chiarito a Sezioni Unite nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. 24/11/2000, n. 341, convertito dalla L. n. 4/2001, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione EDU , la rilevanza del decisum della Corte di Strasburgo reso in un determinato caso nella specie, S. contro Italia , suscettibile di produrre effetti anche a favore di persone che non abbiano proposto un ricorso innanzi Corte Europea, riguarda esclusivamente coloro che si trovino in un'identica condizione sostanziale Cass. Sez. U, ordinanza 19/04/2012, Ercolano . E proprio pronunciandosi sulla sollevata questione di legittimità costituzionale e nel dichiarare l'incostituzionalità del citato art. 7 d.l. n. 341/2000 , il giudice delle leggi ha ripreso l'argomento svolto dalle Sezioni Unite, laddove ha rilevato che si tratta, com'è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte Europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. Le stesse Sezioni Unite hanno avvertito che diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi dell'ad. 6 della CEDU in questa ipotesi, l'apprezzamento, vedendo su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l'effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie Corte cost., 18/07/2013, n. 210 . Ne discende che la natura di sentenza pilota non può che riguardare identiche situazioni sostanziali, e non processuali. 5.6. Le condivisibili conclusioni della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte trovano, del resto, un solido appiglio nel nuovo testo dell'art. 61 del Regolamento della Corte EDU introdotto il 1 aprile 2011 , che ha sancito in modo formale la possibilità per la Corte di emettere delle sentenze pilota , possibilità affermata sino a tale momento solo per via giurisprudenziale. Nel definire rigorosamente i presupposti dell'istituto, la norma prevede l'avvio della procedura allorché ci si trovi innanzi ad un problema strutturale o sistematico, a disfunzionalità che lo Stato possa risolvere adottando misure ad hoc stabilisce che l'obbligo di esecuzione della pronuncia si estende in favore di tutti coloro che si trovino in situazioni analoghe prevede che la Corte indichi nello stesso dispositivo della decisione quale misura di tipo generale in campo legislativo, amministrativo, ecc. lo Stato dovrebbe prendere a livello nazionale per farvi fronte, stabilendo altresì un termine entro il quale conformarsi. Il che conferma per tabulas che la sentenza pilota non può che riguardare una situazione analoga e, soprattutto, non può che valere nel medesimo ordinamento giuridico rispetto al quale sia stata resa. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 Euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.