La mera apertura di files con un programma di file-sharing non prova il dolo della divulgazione

In quei casi in cui la norma tratta di materiale pornografico minorile, la stessa si riferisce, nel caso di materiale informatico, a file che in concreto possano essere considerati tali, perciò file completi e già interamente scaricati e visionabili. Ciò che non può realizzarsi se ci si riferisce a singoli minuscoli frammenti, persino non coordinati e non sequenziali, e quindi assolutamente illeggibili ed inutilizzabili.

Divulgazione di materiale pedopornografico tramite internet. Con la sentenza n. 45922, depositata il 6 novembre 2014, la sez. III Penale della Corte di Cassazione affronta i limiti del reato previsto dall’art. 600- ter , comma 3, c.p. sulla pornografia minorile commessa per via telematica. In particolare, l’imputato veniva condannato dal gip presso il Tribunale territoriale per avere divulgato in internet, attraverso un sistema di file-sharing, un video di natura pedopornografica. Come noto, le condotte di divulgazione e pubblicizzazione sono punite dall’ordinamento in quanto costituiscono attività idonee ad incrementare la domanda di materiale pedopornografico. In particolare, la divulgazione implica l’esistenza di un mezzo di diffusione accessibile ad un numero indefinito di utenti attraverso cui il soggetto agente mette a disposizione degli interessati immagini pornografiche prodotte mediante lo sfruttamento di minori. La decisione veniva confermata dal giudice di appello, seppur con riduzione della pena, mentre assolveva il ricorrente per il delitto di cui all’art. 600- quater , comma 1, c.p., per essersi procurato ed aver detenuto materiale di natura pedopornografica. Il ricorso per cassazione presentato dall’imputato si concentra sulla illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 600- ter c.p. In buona sostanza, a giudizio della difesa del ricorrente, il raggiungimento della prova dell’elemento soggettivo del reato contestato è stata raggiunta dal giudice sulla base della responsabilità dell’ulteriore reato contestato, consistito nelle detenzione di materiale pornografico, senza considerare la involontarietà dell’acquisizione di quest’ultimo. La mera apertura del file civetta. Il fatto che l’imputato avesse aperto il file civetta” – messo online dalla Polizia - non comporta una condotta consapevole, in quanto la condivisione di detto file poteva ben avvenire sulla base della semplice apertura del programma di file-sharing lasciato aperto. Sul punto gli Ermellini dichiarano fondate le doglianze proposte dalla difesa del imputato. Infatti, ribadendo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, si dichiara nella sentenza che, con riguardo allo scaricamento di file da internet per il tramite di programmi di condivisione, il solo fatto dell’utilizzo di tali sistemi non può implicare la volontà nel soggetto agente di divulgare detto materiale e che, comunque, ed ancor prima, la divulgazione presuppone che i file di cui si compone il materiale siano interamente scaricati e completi, cioè concretamente leggibili e visionabili, nonché lasciati nella cartelle dei file destinati alla condivisione. Il passaggio è molto importante, in quanto la Corte di Cassazione chiarisce che in quei casi in cui la norma tratta di materiale pornografico minorile, la stessa si riferisce, nel caso di materiale informatico, a file che in concreto possano essere considerati tali, perciò file completi e già interamente scaricati e visionabili. Ciò che non può realizzarsi se ci si riferisce a singoli minuscoli frammenti, persino non coordinati e non sequenziali, e quindi assolutamente illeggibili ed inutilizzabili. Completezza del file da condividere con il file-sharing. Questa valutazione, da parte dei giudici del Palazzaccio, comporta che per configurare l’elemento soggettivo non occorre nel caso di specie la prova di un inizio di scaricamento – operazione che può durare anche giorni in dipendenza delle modalità di scaricamento e della connessione internet – ma dell’intervenuto scaricamento completo. Pertanto – come si legge nella sentenza -, qualora il file sia ancora incompleto ed in fase di scaricamento, l’esistenza di un dolo diretto in concreto, oltre che all’acquisizione, anche alla diffusione dello stesso, dovrà risultare in modo certo e non semplicemente essere tratto dalla condotta volta a procurarsi il file con il programma di condivisione. Nel caso di specie, la prova della consultazione del file civetta” da parte dell’imputato non appare soddisfare, secondo i giudici della Corte di Cassazione, la necessità della prova richiesta sulla consapevolezza della condivisione del file. Nuovo giudizio. Infatti la motivazione della sentenza impugnata non si conforma al principio enunciato nella parte in cui afferma che alla ricerca del file corrisponderebbe la apertura” dello stesso e, a questa, a propria volta, corrisponderebbe, per ciò solo, la condivisione con altri utenti. In definitiva, aprire un file o un programma di condivisione di file non può per in via autonoma costituire prova della volontà di divulgazione del medesimo. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio che, applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, esamini il profilo o meno della sussistenza della condotta di divulgazione addebitata all’imputato e alla volontà di porre in essere la stessa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 settembre – 6 novembre 2014, n. 45922 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. C. Mauro ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riducendo la pena, ha confermato nel merito la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano di condanna dello stesso per il reato di cui all'articolo 600 ter, comma 3, c.p. capo 1 per avere divulgato in Internet, attraverso il sistema di file sharing denominato e-Mule, un video di natura pedopornografica, assolvendolo invece dal reato di cui all'articolo 600 quater, comma 1, c.p. capo 2 per essersi procurato ed avere detenuto materiale di natura pedopornografica. 1.1. Con un primo motivo lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 600 ter c.p. si duole, in particolare, del fatto che la Corte abbia tratto la prova di tale elemento sulla base della sussistenza di responsabilità per l'ulteriore reato contestato e consistito nella detenzione di altro materiale, senza tuttavia considerare che l'acquisizione di quest'ultimo è avvenuta in via involontaria, come attestato dalla intervenuta assoluzione contesta inoltre come del tutto illogica la argomentazione ulteriore fondata sul fatto che l'imputato era persona interessata all'argomento pornografico e aveva quindi buona conoscenza del sistema di ricerca dei filmati, mancando totalmente la motivazione del passaggio logico per cui l'interesse per detto argomento dimostrerebbe senza ombra di dubbio la consapevolezza di diffondere materiale non semplicemente pornografico bensì pedopornografico. Contesta ancora l'affermazione per cui la detenzione inconsapevole del file, e conseguentemente la inavvertita divulgazione dello stesso, sarebbe ipotesi assolutamente implausibile alla stregua del compendio probatorio fondato sulla conformità del contenuto rispetto al titolo e sulla allocazione nelle cartelle di condivisione per un apprezzabile periodo di tempo infatti il file c.d. civetta di cui si assume la divulgazione contiene in realtà parole ugualmente compatibili con la ricerca di mero materiale pornografico né, nel computer dell'imputato, è risultata la presenza di parole - chiave di contenuto dichiaratamente pedopornografico. Inoltre, il passaggio argomentativo che attribuisce all'imputato condotte consapevoli consistenti nell'avere aperto il file civetta è in realtà contraddetto dalle risultanze probatorie ed in particolare dalle dichiarazioni del consulente dei P.M. Vago secondo cui la condivisione da parte di altri ben poteva avvenire sulla sola base del computer e del programma e-Mule lasciati aperti lo stesso consulente ha inoltre affermato di non avere trovato traccia dei file all'interno del computer dell'imputato né è vero che i file siano stati cercati poiché le date indicate nei capi d'imputazione non si riferiscono ad una attività di ricerca o di visione da parte dell'imputato ma ad un momento di mera condivisione, come risultato dalle dichiarazioni sempre di tale consulente che, quanto alla divulgazione, si è sempre espresso in termini dubitativi. 1.2. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena base e degli aumenti operati a titolo di continuazione interna censurando il fatto che, a fronte della diffusione di un solo filmato, l'entità della pena irrogata è stata determinata valutando la personalità dedita alla ricerca di materiale pornografico, fatto questo del tutto lecito, e, quanto a materiale pedopornografico, smentito dalla stessa sentenza assolutoria. Al contrario, proprio la unicità della condotta di divulgazione nell'ambito di una amplissima raccolta di materiale cinematografico generale ed anche pornografico, denota assoluta casualità della condotta e la sua scarsa rilevanza rispetto ad altre ben più gravi di qui discende inoltre la irragionevolezza della fissazione della pena ben al di sopra del minimo edittale e degli aumenti operati a titolo di continuazione interna. 1.3. Con un terzo motivo lamenta infine la contraddittorietà e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per le ragioni già sopra evidenziate con riguardo al trattamento sanzionatorio anche a voler seguire l'impostazione in ordine alla inidoneità al riguardo dello stato di incensuratezza, rileva la contraddizione della sentenza che, dopo avere assolto l'imputato, ha reiterato la affermazione circa la volontà dello stesso di perseverare nella ricerca di materiale pedopornografico. Considerato in diritto 2. II primo motivo, con cui si lamenta fondamentalmente la mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla prova della volontà di divulgazione necessaria per l'integrazione del reato di cui all'articolo 600 ter, comma 3, c.p., è fondato. All'imputato si è addebitato, con il capo d'imputazione sub 1 , riferito al suddetto reato, la condotta di avere divulgato in Internet, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attraverso il sistema di file sharing denominato e Mule Adunanza , nei giorni e nelle ore specificamente indicati, un video di natura pedopornografica. Ora, proprio con riguardo allo scaricamento di file da Internet per il tramite di programmi di condivisione, tra i quali, appunto, il programma E-Mule, questa Corte ha ripetutamente affermato che il solo fatto dell'utilizzo di tali sistemi non può implicare la volontà, nel soggetto agente, di divulgare detto materiale tra le altre, Sez.3, n. 44065 del 10/11/2011, Pagura, Rv. 251401 e che, comunque, ed ancor prima, la condotta di divulgazione presuppone che i file di cui si compone il materiale siano interamente scaricati e completi, ossia concretamente leggibili e visionabili, nonché lasciati nella cartella dei file destinati alla condivisione Sez.3, n. 1169/09 del 07/11/2008, Gaudino, Rv. 242992 . Si è infatti chiarito che, laddove la norma parla di materiale pornografico minorile, la stessa si riferisce a file che in concreto possano essere considerati come materiale di tale natura, e perciò a file completi e già interamente scaricati e visionabili, e non a singoli minuscoli frammenti, magari nemmeno coordinati e sequenziali, e quindi assolutamente illeggibili ed inutilizzabili. Di qui, dunque, la necessità che si abbia prova non già di un inizio di scaricamento la cui operazione per il tramite anche del programma E - Mule, può, come noto, durare, del resto, anche giorni secondo durata e modalità della connessione ma dell'intervenuto scaricamento completo a tal fine, poi, dovendosi aggiungere che la quantità del file già scaricato è di per sé irrilevante al fine della sua leggibilità e quindi della sua eventuale considerazione come materiale incompleto e parziale, ma illecito. Sicché, in definitiva, qualora il file sia ancora incompleto ed in fase di scaricamento, l'esistenza di un dolo diretto in concreto, oltre che all'acquisizione, anche alla diffusione dello stesso, dovrà risultare in modo certo, e non semplicemente essere tratto dalla condotta volta a procurarsi il file con il programma di condivisione di cui si è detto. 3. Ciò posto, nella specie, la Corte territoriale, dopo avere dato atto, in premessa, della necessità di provare la volontà consapevole di divulgazione del materiale, ha ritenuto dimostrata la stessa per il fatto che il file - civetta introdotto dalla Polizia sul circuito di divulgazione di E-Mule sarebbe stato consultato dall'imputato come dimostrato dal fatto che la Polizia postale avrebbe individuato gli indirizzi IP postisi in contatto, tra cui quello di C. e sarebbe poi rimasto in condivisione per circa un mese, come desumibile dal fatto che, avendo l'imputato aperto in più date evidentemente, però, come oltre si dirà, quelle indicate in imputazione il file, l'avrebbe, anche, per ciò stesso, condiviso contestualmente con tutti gli utilizzatori del programma vedi, segnatamente, pag.5 della sentenza . A conferma della volontà di divulgazione la sentenza impugnata ha poi aggiunto gli elementi dell'interesse dimostrato dall'imputato per l'argomento pornografico e dell'avvenuto rinvenimento di altro materiale pedopornografico. Ora, una tale motivazione non appare certamente soddisfare la necessità della prova richiesta secondo quanto in principio ricordato. Vanno evidenziate, in primo luogo, l'impossibilità di cogliere, come esattamente argomentato dal ricorrente, quale nesso logico possa legare l'interesse per il materiale pornografico , e le connesse abilità e competenza dei sistemi di ricerca dello stesso, alla rigorosa necessità di prova di divulgazione di materiale pedopornografico quanto poi alla valorizzata detenzione di ulteriore materiale pedopornografico, tale elemento appare smentito dalla stessa sentenza che, subito dopo, evidentemente in ragione della pronuncia assolutoria cui è pervenuta proprio con riferimento al reato di cui all'articolo 600 quater c.p., ha ricondotto tale elemento alla sola posizione del coimputato F. vedi pag. 6 ad entrambi è stato trovato anche altro materiale pedopornografico, consistente nel file di cui al capo 2 , che, quanto meno per F., permette di confermare con certezza il suo interesse per la pedopornografia . Quanto al nucleo centrale della motivazione, è l'affermazione testuale della sentenza secondo cui alla ricerca del file corrisponderebbe la apertura dello stesso e, a questa, a propria volta, corrisponderebbe, per ciò solo, la condivisione con altri utenti, a rivelare che, in realtà, ciò che viene valorizzato, al di là degli impropri riferimenti tecnici, ai fini della volontà di divulgazione, è, ancora una volta, ed in contrasto con i principi indicati sopra, il mero utilizzo del programma E - Mule senza ulteriori elementi. Apparendo, infatti, diversamente, incomprensibile, dal punto di vista tecnico, l'affermazione della sentenza secondo cui, essendo i filmati stati più volte cercati dai due imputati nei periodi e nelle date loro rispettivamente ascritti, è evidente che essi hanno aperto in più date i suddetti files deve ritenersi che laddove la Corte ha testualmente parlato di apertura dei file, abbia in realtà inteso riferirsi all'operazione di download a computer lasciato aperto, in effetti significativamente avvenuta proprio nelle date e nelle ore tra cui alcune in ora notturna menzionate nel capo d'imputazione. Ma, se così è, la sola circostanza della intervenuta connessione da parte dell'imputato ai fini dell'operazione di download del file non può equivalere in alcun modo innanzitutto ali' intervenuto completo scaricamento dello stesso nei termini già precisati sopra e, in secondo luogo, comunque, alla volontà di divulgazione del medesimo né la sentenza impugnata ha in alcun modo motivato su tali aspetti di cui il primo, evidentemente, pregiudiziale, diversamente difettando lo stesso elemento oggettivo del reato. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio che, facendo effettiva applicazione dei principi espressi da questa Corte e sopra richiamati, esamini nuovamente, in termini logici ed esaustivi, il profilo della sussistenza o meno della condotta di divulgazione addebitata all'imputato e della volontà di porre in essere la stessa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.