Omicidio o suicidio? Decisiva la valutazione “unitaria e congiunta” dei dati indizianti

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale, quando la ricostruzione di un fatto può avvenire secondo ipotesi alternative, l'ambiguità di dati a valenza indiziante può essere superata solo attraverso una valutazione unitaria e congiunta” degli stessi, capace di evidenziarne l'eventuale valore concordante.

Ipotesi alternative di ricostruzione del fatto. Con la sentenza numero 45133 depositata il 31 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce che aveva riconosciuto colpevole una donna per l'omicidio volontario del marito. Quest'ultimo sarebbe morto a causa di un colpo di pistola, esploso alla tempia, da distanza ravvicinata, verosimilmente mentre si trovava disteso sul letto. Di fronte all'alternativa se ricostruire il fatto come suicidio tesi prospettata dalla difesa o come omicidio versione sostenuta dall'accusa , la Corte territoriale ha optato per quest'ultima soluzione, confermando così, l'orientamento già espresso dal giudice di primo grado. Obbligo di valutazione unitaria e congiunta” degli elementi di prova. La Corte coglie l'occasione per precisare che l'ambiguità dei dati indizianti non può essere superata attraverso una tecnica di parcellizzazione” del processo interpretativo, volta a considerare e valutare, isolatamente, ogni singolo elemento di prova. Correttamente la Corte ricorda l'obbligo di una valutazione unitaria e congiunta” di tutti gli elementi indizianti che, laddove sussista il presupposto della concordanza”, possono dar luogo a un risultato di prova tale, da superare le ragionevoli ipotesi alternative. Così procedendo, i giudici di merito avevano escluso che l’uomo si fosse suicidato. Se in via di principio si può ritenere che, l'esplosione di un colpo di pistola alla tempia della vittima, descriva una modalità di esecuzione del fatto idonea a configurare tanto un'ipotesi di omicidio che di suicidio, la valutazione del complesso delle circostanze concrete del fatto ha, nel caso di specie, indotto, in modo univoco ed obiettivo a riconoscere la responsabilità della donna per l'uccisione del marito. Prerogative del sistema processuale vigente. Con la sentenza in commento si precisa, inoltre, che non è possibile proporre in Cassazione una diversa opzione ricostruttiva del fatto. Il Supremo Collegio nel rigettare il ricorso presentato dall’imputata, coglie l'occasione per ribadire le caratteristiche e le prerogative del sistema processuale in vigore. Quest'ultimo, articolato in tre gradi di giudizio, consta di una doppia fase di merito finalizzata ad operare una compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio a questa segue un’ultima fase di controllo, il cosiddetto giudizio di legittimità. Tale ultimo giudizio, il cui oggetto viene perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste nella verifica della correttezza della decisione di diritto corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata e nel controllo, non del fatto, ma della motivazione formulata a sostegno della sua ricostruzione. Il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa, necessariamente, attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica. In sede di legittimità non è possibile compiere nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 maggio – 31 ottobre 2014, n. 45133 Presidente Siotto – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 3 dicembre 2012 la Corte di Assise d'Appello di Lecce confermava la decisione emessa in primo grado dalla Corte di Assise della medesima sede nei confronti di B.E. . Costei, con le due conformi decisioni suddette è stata, pertanto, ritenuta responsabile del delitto di omicidio volontario commesso in danno del coniuge C.L. ed avvenuto il omissis a seguito di esplosione di un unico colpo di arma da fuoco calibro 22 al capo, da distanza ravvicinata. L'azione risulta avvenuta nel pomeriggio del giorno 14 giugno intorno alle ore 18 mentre l'evento, dopo il ricovero ospedaliero del C. già in stato di coma, si verificava intorno alle ore 13.00 del giorno successivo. La decisione di secondo grado - oggetto del presente ricorso - esamina i motivi di appello facendo ampio rinvio alla ricostruzione dei fatti avvenuta in primo grado e convalidandone i passaggi valutativi sui punti controversi. Conviene pertanto, in sintesi, evidenziare taluni aspetti del fatto, per come ricostruito nella decisione di primo grado. Dalla stessa risulta che - il fatto è avvenuto all'interno della modesta abitazione familiare in un momento in cui nella stessa erano presenti esclusivamente C.L. e B.E. - la stessa B. , intorno alle ore 18.00 attirò l'attenzione di un vicino in stato di evidente agitazione affermando che il marito era caduto dalla scala che conduce dal piano terra al piano superiore dell'immobile ove risultano ubicate due stanze da letto - il vicino dopo aver constatato che il C. era disteso sul letto e che si notava la fuoriuscita di sangue dal capo allertò il servizio di emergenza 118, che risulta contattato alle ore 18.02 - l'ambulanza arrivò presso l'abitazione dei coniugi C. -B. dopo circa venti minuti ed il C. risulta ricoverato alle ore 18.30 - nel corso dell'intervento presso l'abitazione il medico del servizio di emergenza verifico l'esistenza di un foro di ingresso di colpo di arma da fuoco nella regione temporale destra e l'infermiera, nel piegarsi per prendere degli strumenti in una borsa notò la presenza di una pistola sotto al letto ove giaceva la vittima, nella parte terminale sinistra del letto dal lato dei piedi, opposto a quello ove era adagiato in posizione supina il C. - alla vista dell'arma la B. , che nel frattempo aveva cercato di tamponare la ferita del marito con asciugamani bagnati, ebbe un mancamento ed affermò che, evidentemente, il marito si era tolto la vita - in ogni caso, la B. non seguì il marito in ospedale e rimase all'interno dell'abitazione, da sola, dopo la partenza del mezzo di soccorso - i sanitari del servizio 118, in presenza delle suddette circostanze, avvisarono i carabinieri della locale stazione che arrivarono presso l'abitazione circa 15 minuti dopo la partenza del mezzo verso l'ospedale - all'arrivo dei militari l'arma non veniva rinvenuta e la B. non collaborava alla sua ricerca, indicando possibili luoghi di occultamento della stessa che non corrispondevano alla realtà - solo intorno alla mezzanotte uno dei militari, scostando un quadro dalla parete notava la presenza di una cassaforte, regolarmente chiusa, di cui la B. affermava non ricordare la combinazione - la cassaforte veniva aperta con l'ausilio di un fabbro ed al suo interno veniva rinvenuto un revolver cal. 22 con cinque colpi nel tamburo su sei. Oltre a tali dati, va anche evidenziato che su un braccio della B. vi erano dei graffi e che la stessa successivamente ha affermato di aver lei stessa riposto l'arma - illegalmente detenuta dal marito - nella cassaforte, di cui tuttavia aveva dimenticato la combinazione per lo stato di agitazione in cui versava. Lo avrebbe fatto su consiglio di uno dei figli in quanto l'arma era illegalmente detenuta. Sia il C. che B.E. avevano dei precedenti penali e risulta che il C. era stato da poco ammesso a scontare la pena presso una comunità terapeutica da cui tuttavia - circa due mesi prima - si era allontanato rientrando presso la sua abitazione. Era pertanto in attesa di un probabile provvedimento di revoca della misura alternativa con rientro in carcere per un residuo pena pari a circa tre anni di reclusione. Risulta altresì che B.E. era tossicodipendente e che frequentava il Sert per la somministrazione del metadone, mentre il C. era riuscito ad affrancarsi dalla dipendenza come dimostrato dalle verifiche operate all'atto del decesso. Giova altresì precisare che vennero eseguiti i prelievi per l'esame Stub sia sul B. che sul C. . In entrambi i casi le verifiche hanno avuto esito negativo. Il prelievo sul C. è stato operato a distanza di circa 8 ore dal fatto, mentre costui si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di , ove non ha mai ripreso conoscenza mentre il prelievo sulla B. è stato realizzato a distanza di circa 10 ore dal fatto. In sede autoptica si accertava che il colpo era stato esploso a contatto”, con la canna dell'arma appoggiata al punto di impatto, in zona temporale destra. Risulta che il C. impugnava gli oggetti con la mano destra. Nel valutare il complesso dei dati istruttori, la Corte di primo grado - con valutazione confermata nella decisione impugnata - escludeva che il C. si fosse suicidato, in rapporto a diversi indicatori 1 l'esito negativo della ricerca delle particene correlate allo sparo esame Stub operata sulla mano destra del C. . Sul punto si ritiene significativo il dato, nonostante il decorso di circa 8 ore tra il fatto e il prelievo, in rapporto alla condizione del C. , in stato di coma. Non può ipotizzarsi, pertanto, che l'assenza dei residui possa essere dipesa da dispersione per lo svolgimento di normali atti quotidiani” né da avvenuto lavaggio delle parti interessate, di certo non operato dal C. né avvenuto in ospedale si riporta sul punto la deposizione resa dal Dott. Ca. che ebbe in cura il C. nella prima fase del ricovero e quella del Dott. F. che lo gestì successivamente . Diversamente dall'esito negativo dello stub eseguito - a distanza di circa dieci ore - sulla persona dell'imputata, che già nel prestare assistenza al marito usò degli stracci bagnati e dunque di certo ebbe a detergersi le mani, tale negatività sul C. viene elevata ad elemento univocamente indiziante 2 la sicura presenza, al momento del fatto, nella casa coniugale esclusivamente del C. e della B. . Si tratta di un dato riferito dalla stessa imputata e confermato dall'esito dell'istruttoria 3 le circostanze descritte in tema di rinvenimento dell'arma, la sua verosimile posizione il C. venne attinto con colpo esploso a contatto, probabilmente mentre stava riposando e la ricostruzione del complessivo contegno tenuto dall'imputata al momento del fatto e successivamente 4 l'assenza di alcuna manifestazione verbale né comportamentale del C. che lasciasse intravedere una volontà suicidaria, ricostruita anche attraverso le deposizioni rese dai figli e dai fratelli della vittima. Ad avviso dei giudici di merito C.L. era - nonostante le precarie condizioni di vita e le pregresse esperienze negative - in piena ripresa esistenziale e non aveva alcuna intenzione di uccidersi, né era particolarmente preoccupato dalla prospettiva di un nuovo, non lungo, periodo detentivo, data la abitudine a trovarsi in simile contesto. Tra l'altro era stata da poco accolta una sua domanda di sussidio di assistenza da parte dell'Inps con riconoscimento di invalidità dovuta ad epilessia e avrebbe di lì a poco dovuto riscuotere arretrati maturati per circa diecimila Euro. Tale aspetto viene ritenuto come movente concorrente” del delitto, in capo alla B. , la quale peraltro viveva una condizione personale psicologica diversa da quella del marito, non riuscendo ad affrancarsi dalla tossicodipendenza e non apprezzando, pertanto, lo sforzo del C. di allontanarsi dal mondo delinquenziale che gravitava intorno a detto bisogno. La Corte di primo grado si sofferma, circa tali aspetti, sulla ricostruzione complessiva di degrado personale e psicologico della B. , tale da determinare costanti conflitti con il C. . Ritiene inoltre probabile che il delitto sia stato preceduto da una lite con aggressione fisica portata dal C. alla B. , data la presenza di graffi al braccio della donna non ricollegabili né alla assunzione di stupefacenti né alle altre ipotesi fornite dall'imputata. La Corte d'Assise d'Appello, nel convalidare le inferenze prima sintetizzate, riteneva pertanto meramente congetturale l'ipotesi alternativa sostenuta dall'imputata e consistente nel suicidio del C. . Inoltre la medesima Corte di secondo grado riteneva infondata la questione in rito proposta dalla difesa, confermando la validità della ultima udienza dibattimentale svoltasi in primo grado. In particolare, la questione riguarda la celebrazione di tale ultima udienza dibattimentale del giudizio di primo grado che ha visto svolgersi la discussione finale delle patti in assenza del difensore di fiducia della B. . Costui aveva prospettato, per tale udienza, un impedimento a presenziare per concomitante impegno professionale, disatteso dalla Corte di primo grado, con motivazione riproposta in sentenza. L'udienza in questione era stata concordata tra le parti già il 1 marzo e il 15 marzo 2011 in via definitiva ed era stata fissata per il giorno 3 maggio. Il 29 aprile il difensore aveva rappresentato che in data 4 maggio doveva essere presente in Milano per una costituzione di parte civile in udienza preliminare e doveva pertanto allontanarsi da Lecce con un aereo nel primo pomeriggio del giorno 3 maggio alle 15.05 , sì da non poter essere presente all'udienza concordata. La Corte di primo grado osservava sul punto che vi era stata, in precedenza, delega permanente in favore di un sostituto processuale, che l'impegno in Lecce era da ritenersi prevalente, che in Milano poteva essere delegato un sostituto, che l'istanza era stata tardivamente depositata rispetto all'insorgenza della concomitanza 16 marzo che non era stata documentata la possibilità di conciliare i due impegni attraverso una partenza da Lecce per Milano nelle prime ore mattutine del giorno 4 maggio e disattendeva l'istanza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - B.E. , articolando distinti motivi. Con il primo si deduce violazione di norme processuali poste a pena di nullità in riferimento all'omesso rinvio per impedimento dell'udienza conclusiva del giudizio di primo grado. Sul punto si contestano le conformi motivazioni tese ad escludere la ricorrenza del vizio. La costituzione di parte civile è atto che va compiuto dal difensore nominato procuratore speciale ed è controversa la possibilità di nominare sostituiti l'ultimo aereo disponibile era quello del 3 maggio alle ore 15.00 e pertanto parte delle motivazioni addotte - per giustificare il mancato riconoscimento del legittimo impedimento - sono del tutto infondate. Peraltro l'oggetto della doglianza si ricollega alla ineffettività del diritto di difesa dell'imputata, conseguente al rigetto dell'istanza di differimento di un atto particolare, quale è la discussione finale. Tale aspetto non sarebbe stato colto dalla Corte territoriale, in violazione dei principi costituzionali art. 24 Cost. e sovranazionali art. 6 Cedu tesi ad assicurare la difesa e la parità delle armi nel processo. Con il secondo motivo si deduce intervenuta violazione delle regoli generali in tema di valutazione della prova e conseguente vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. La Corte territoriale, nel confermare i contenuti della decisione di primo grado ne avrebbe importato i vizi valutativi, senza affrontare alcune delle questioni poste con i motivi di appello e violando i canoni normativi di cui agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen Sul punto, si ripercorrono alcuni degli elementi reputanti indizianti evidenziando il travisamento o comunque l'erronea valutazione dei dati istruttori. Ciò sarebbe accaduto, in particolare, con riferimento a 1 la valorizzazione della negatività dello Stub realizzato con prelievo sulla persona del C. . Il ricorrente evidenzia che non vi sarebbe stata, in sede di prelievo, una corretta individuazione delle sedi elettive da sottoporre a campionamento, anche in rapporto alle caratteristiche dell'arma una rivoltella a tamburo cal. 22 . Le sedi del prelievo risultano essere il palmo e il dorso della mano destra, nonché l'avambraccio destro lì dove per dati di esperienza la ricerca andava operata in sede più specifica. Inoltre non vi è stata ricerca sugli abiti indossati dal C. al momento del fatto e il tempo decorso azzera la validità del prelievo in rapporto alla possibile dispersione per intervenuto lavaggio. Si contesta, su tale aspetto, l'interpretazione dei contenuti testimoniali resi dai sanitari, in particolare per quanto potrebbe essere accaduto dopo le ore 21.00, stante i contenuti dichiarativi resi dal Dott. F. che non autorizzano la conclusione esposta in sentenza 2 la valorizzazione della posizione dell'arma. Non vi è certezza circa la posizione assunta dal C. al momento del fatto, posto che la stessa imputata ha riferito di averlo spostato in posizione supina mentre lo aveva rinvenuto steso sul fianco sinistro. Da ciò risulta illogica la successiva deduzione circa la rilevanza indiziante del luogo in cui venne vista per la prima volta l'arma essendo tale posizione compatibile con l'ipotesi del suicidio 3 la valorizzazione dell'impronta del vivo di volata”, dato che i consulenti hanno espresso, sul punto, compatibilità con l'ipotesi del suicidio 4 la ritenuta colluttazione tra i due antecedente al fatto, con valore di concausa, elemento congetturale perché nessuno dei vicini ha sentito, quel giorno, litigare i due coniugi. Inoltre, anche la ricostruzione del movente, individuato in conflitti interni alla coppia maturati per l'assenza di una volontà di cambiamento della donna risulta influenzata da una parziale considerazione dei dati istruttori, essendovi elementi di smentita circa il negativo profilo comportamentale della B. disegnato dalla Corte. Da ciò la violazione dei canoni logici e giuridici posti a presidio della correttezza motivazionale e la richiesta di annullamento della decisione. Considerato in diritto 1. Il ricorso risulta infondato e va pertanto rigettato. Quanto alla questione strettamente processuale, va escluso che la fissazione di udienza in data successiva a quella tenutasi presso la Corte di Assise di Lecce il giorno seguente, in Milano possa rappresentare una assoluta impossibilità di comparire” per legittimo impedimento, rilevante ai sensi dell'art. 420 ter co. 5 cod.proc.pen Pur ammettendosi, infatti, che l'impedimento possa riferirsi a un concomitante” impegno professionale, gli eventi giudiziari, per dar luogo al differimento di uno dei due devono essere, per l'appunto, concomitanti”. Il significato di tale espressione è l'accadere o l'operare insieme e dunque gli eventi devono essere programmati per la medesima data, posto che solo in tal caso si verte in ipotesi di assoluta impossibilità” di comparire in uno dei due luoghi di celebrazione del processo. In tutti i casi in cui non si verta in ipotesi di impossibilità” ma di semplice difficoltà organizzativa” si transita in un contesto che, pertanto, non può definirsi in termini di potenziale diritto” al rinvio ferma restando la valutazione del giudice circa la rilevanza dell'impegno concomitante e la tempestività della comunicazione, come affermato tra le molte da Sez. V n. 43062 del 11.10.2007, rv 238499 quanto di mera opportunità fatto sindacabile nella presente sede di legittimità circa l'adesione da parte del giudice ad una richiesta di differimento della trattazione. Ciò esclude che l'operato della Corte di primo grado possa aver dato luogo a nullità dell'udienza tenutasi in data 3 maggio 2011 data peraltro concordata tra le parti già il giorno 15 marzo , posto che l'impegno del professionista in altra sede giudiziaria era fissato per il giorno 4 maggio 2011, come già evidenziato nella decisione impugnata. Le modalità di esercizio del diritto di difesa, con conclusioni comunque realizzate dal legale - sostituto processuale del difensore titolare - risultano pertanto conformi al livello di tutela dei diritti difensivi offerto dall'ordinamento nella descritta situazione di fatto, ove ha inciso una scelta di tipo organizzativo del soggetto titolare del mandato difensivo. 1.2 Quanto al secondo motivo, va affermato che nel ricorso si adotta una tecnica di parcellizzazione” della valenza indicativa dei dati indizianti, contrastante con l'obbligo di valutazione unitaria e congiunta” di simili elementi di prova si veda, tra le molte, Sez. U. n. 6682 del 4.2.1992 rv 191230 . Con ciò si intende dire che, sempre in presenza di dati che esprimano una valenza indiziante, l'eventuale ambiguità di ciascuno di essi può trovare superamento adeguato in detta valutazione congiunta lì dove sussista il presupposto della concordanza e dar luogo ad un risultato di prova tale da superare le ragionevoli ipotesi alternative. Nel caso in esame i giudici di merito hanno compiuto - in primo e secondo grado - una approfondita e ponderata valutazione degli obiettivi elementi indizianti in modo non illogico, il che esclude la ricorrenza del vizio di motivazione. Il sistema processuale vigente offre, infatti, una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo il giudizio di legittimità il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata e nel controllo non già del fatto” quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà . Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove” attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178 . Ora, nessuna delle deduzioni difensive è tale da consentire l'individuazione di un effettivo vizio argomentativo, trattandosi per lo più di diverse opzioni ricostruttive del fatto, già smentite dal ragionamento giustificativo della decisione. L'accertamento muove infatti da circostanze obiettive, tali da escludere l'ipotesi alternativa del suicidio di C.L. . In particolare a non è illogico, attribuire valenza in chiave di esclusione del suicidio, in una con gli altri elementi alla negatività dell'esame stub effettuato sulla mano destra del C. . È notorio, infatti, che le particene residue dello sparo sono semplicemente posate” sulla superficie della pelle e possono essere rimosse tanto da una normale” attività motoria che da uno specifico lavaggio delle zone interessate. Ciò determina - di regola - la necessità di operare il prelievo non oltre le tre/quattro ore dall'utilizzo dell'arma. Ma il C.L. non era in grado né di muoversi né di lavarsi e dunque anche un prelievo effettuato a maggior distanza di tempo circa 8 ore avrebbe dovuto rilevare le tracce dello sparo almeno per quanto riguarda le particene più piccole sulla mano destra dell'ipotetico suicida. L'ipotesi di un lavaggio” del C. ad opera di terzi, all'interno dell'ospedale, non ha trovato riscontri concreti ed è stata ritenuta inverosimile in rapporto ai contenuti testimoniali raccolti con valutazione di fatto che, in quanto logica, non si presta a nuove valutazioni in questa sede . Altrettanto coerente risulta, inoltre, la ritenuta irrilevanza a discarico dell'esame stub negativo sulla persona dell'imputata. La B. ha maneggiato - pacificamente - panni imbevuti di acqua come risulta dagli atti sin dai momenti immediatamente successivi al fatto, ha compiuto di certo altre attività materiali ed il prelievo è stato operato a distanza di circa dieci ore dal fatto. Tutti dati che portano ad escludere, in modo del tutto ragionevole, ogni valenza a discarico dell'esame negativo b le modalità di rinvenimento dell'arma come si è detto, casuali e la distanza della stessa, all'atto della sua scoperta, dal luogo di esplosione del colpo regione temporale destra, mentre l'arma era sotto al letto, in prossimità della parte terminale sinistra escludono ulteriormente ogni cittadinanza all'ipotesi del suicidio del C. . Non può attribuirsi, infatti, - come correttamente realizzato in sede di merito - alcuna attendibilità alla versione resa dall'imputata che avrebbe autonomamente spostato il corpo del marito, da lei trovato steso sul fianco sinistro e ciò sia in ragione dell'anomalo percorso” che sarebbe stato, in ogni caso, fatto da un'arma che non si sarebbe adagiata in stretta prossimità con la sede del suo utilizzo autolesivo, sia in virtù del complessivo giudizio di inattendibilità della B. , che sin dall'inizio ha fornito - come ben espresso in sentenza - informazioni depistanti su un fatto avvenuto in un ristretto ambiente ove era di certo presente si veda l'affermazione riportata dal vicino circa la caduta dalle scale” del C. , del tutto destituita di fondamento . Tali circostanze di fatto, in una con il complessivo contegno tenuto dalla B. - che occulta l'arma durante il breve intervallo temporale intercorso tra la partenza dell'equipaggio di soccorso medico e l'arrivo dei carabinieri, fornendo sul punto altra giustificazione scarsamente razionale, visto l'accaduto - depongono in modo del tutto univoco, in una corretta logica dimostrativa, verso la responsabilità della B. nella determinazione dell'evento, non essendovi traccia della presenza di altri soggetti nella abitazione al momento del fatto. Da ciò deriva la sostanziale irrilevanza delle ulteriori argomentazioni e ciò sia in rapporto a quelle poste a sostegno si tratta di circostanze di contorno che in riferimento alle ulteriori critiche avanzate dalla difesa. È del tutto evidente, infatti, che l'avvicinamento della canna dell'arma alla tempia del C. - dato che le circostanze di fatto depongono per un'azione realizzata mentre la vittima dormiva e non aveva capacità di comprensione e difesa - sono ugualmente compatibili con l'ipotesi del suicidio e con quella dell'omicidio. Pertanto non vi è alcuna valenza a discarico di dette risultanze. D'altra parte, pur essendo stato - in modo condivisibile - ampliato il contesto ricostruttivo alla individuazione del possibile movente, va affermato da un lato che le ipotesi emerse anche quella dell'imminente incasso da parte del C. di arretrati pensionistici non sono state smentite da alcun dato significativo, dall'altro che a fronte di una convincente ricostruzione del fatto in chiave omicidiaria - in virtù di quanto detto in precedenza - la selezione del movente effettivo nell'ambito di quelli alternativi emersi, tutti riconducibili alla persona dell'imputata non risulta neanche indispensabile, data la piena convergenza degli indizi emersi sul fatto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.