Luogo in cui viene svolta l’attività sociale e domicilio fiscale non sempre coincidono

Nel caso in cui il contribuente sia una società, per determinare la competenza territoriale, solo qualora sia inapplicabile l’art. 8 c.p.c., cioè il criterio del luogo in cui il reato è stato consumato, si può fare riferimento al luogo di accertamento del reato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 45017, depositata il 30 ottobre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Lecce aveva respinto l’appello proposto dal rappresentante legale di una società avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 perché ometteva di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute alla fonte relative ad emolumenti risultanti dalla dichiarazione rilasciata ai sostituti, nonché ometteva di versare l’IVA dovuta per il versamento dell’acconto relativo al successivo periodo d’imposta e 10 ter d.lgs. n. 74/2000 perché non versava l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto per il periodo d’imposta successivo . Ricorre per la cassazione della sentenza il rappresentante legale della società. L’analisi della S.C. parte dai primi due motivi proposti dal ricorrente - il cui contenuto, vertendo sulla competenza territoriale, è logicamente preliminare, sicché gli altri motivi ne sono assorbiti – considerandoli fondati. Il luogo in cui il reato è stato consumato. L’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, stabilisce che, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’art. 8 c.p.p. luogo in cui il reato è stato consumato , è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. In questa ipotesi, non è determinabile il locus commissi delicti , cioè il luogo in cui è stata posta in essere, alla scadenza del relativo termine, l’omissione istantanea attraverso la quale il reato viene consumato. Dunque, qualora il contribuente sia, come nel caso in esame, una società, l’omissione si realizza nel luogo in cui effettivamente viene svolta l’attività sociale, il che non coincide necessariamente con il domicilio fiscale. Il ricorrente ha dimostrato che la sede effettiva della società era in provincia di Pavia. Sulla base di questa disamina, la Corte di Cassazione non reputa condivisibile la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che aveva identificato il luogo della consumazione dei reati contestati all’imputato in Brindisi, perché in Brindisi la società aveva la sede legale e il domicilio fiscale. Dall’accertata competenza territoriale del Tribunale di Pavia, la S.C. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 settembre – 30 ottobre 2014, n. 45017 Presidente Fiale – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 gennaio 2014 la Corte d'appello di Lecce ha respinto l'appello proposto da M.C. avverso sentenza del 21 ottobre 2011 con cui il Tribunale di Brindisi lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati di cui agli articoli 10 bis d.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante di Epizephiro Srl, ometteva di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell'anno 2005 per un totale ammontare di Euro 104.916,71 risultanti dalla dichiarazione rilasciata ai sostituiti, nonché, sempre in tale qualità, ometteva di versare, entro il termine previsto del 27 dicembre 2007 per il versamento dell'acconto relativo al successivo periodo d'imposta, l'Iva dovuta per un ammontare complessivo di Euro 585.685 capo a e capo b e 10 ter d.lgs. 74/2000 perché, quale legale rappresentante della suddetta Srl in liquidazione, non versava l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2005 entro il termine per il versamento dell'acconto per il periodo d'imposta successivo, per un totale di Euro 353.923,67 capo c . 2. Ha presentato ricorso il difensore, articolandolo su sei motivi. I primi due motivi vertono sulla competenza territoriale che, dovendosi rapportare al luogo di consumazione del reato e avendo la Epizephiro Srl la sede effettiva in omissis in provincia di Pavia, non spetterebbe al Tribunale di Brindisi per essere a Brindisi il domicilio fiscale, che avrebbe dovuto fondare la competenza territoriale solo se fosse stato inapplicabile l'articolo 8 c.p.p., ovvero il criterio del luogo di consumazione. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione sull'argomentazione della difesa in ordine alle prove documentali che avrebbero sorretto l'assoluzione, nonché l'inadeguatezza dell'apparato motivativo quanto al profilo del dolo e della invocata forza maggiore. Il quarto motivo denuncia reformatio in pejus avendo la corte territoriale, in difetto d'appello del PM, applicato le sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 d.lgs. 74/2000 che non erano state irrogate dal primo giudice, così violando l'articolo 597 c.p.p Il quinto motivo adduce che nell'atto d'appello era stata chiesta la rettifica del capo a di imputazione, essendo l'importo effettivo non quello indicato bensì, al limite, la somma di Euro 90.580,74, dovendosi escludere ai fini penali interessi e sanzioni tale rettifica, che avrebbe comportato riduzione della pena, non sarebbe stata compiuta dalla corte territoriale in totale mancanza di motivazione. Il sesto motivo denuncia mancanza di motivazione sulla richiesta riduzione della pena, non essendo stata neppure congruamente motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'intervenuto fallimento. In sede di udienza, poi, il ricorrente ha chiesto la riunione del processo al processo R.G. 14237/2014, per cui è stata fissata l'udienza in data 15 ottobre 2014, nonché al processo R.G. 17851/2014 per cui è stata fissata udienza il 10 dicembre 2014, trattandosi di imputazioni ancora ex articoli 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/2000, relative ad annate fiscali diverse ma sempre per Epizephiro Srl. Contestualmente ha insistito per i motivi di ricorso, e in particolare per l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi. Considerato in diritto 3. Premesso che l'istanza di riunione non è stata accoglibile ex articolo 17 c.p.p. dal momento che i processi in questione non sono connessi ex articolo 12 c.p.p., non risultando, tra l'altro, che i relativi reati siano stati commessi nell'ambito di un medesimo disegno criminoso o gli uni per eseguire o occultare gli altri, deve darsi atto che per quanto concerne i primi due motivi - il cui contenuto è logicamente preliminare, sicché gli altri motivi ne sono assorbiti - il ricorso è fondato. L'articolo 18 d.lgs. 74/2000, al primo comma, stabilisce che, salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma che non attengono ai reati di cui agli articoli 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/2000 il secondo comma, indicando come luogo ove si considera consumato il reato quello dove il contribuente ha domicilio fiscale, concerne i reati del capo I del titolo II della legge, laddove i reati in questione sono situati nel capo II del titolo II il terzo comma riguarda il reato di cui all'articolo 8, secondo comma, d.lgs. 74/2000 , se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato e l'articolo 8 c.p.p. detta quelle che la sua rubrica significativamente definisce regole generali , identificando al primo comma come criterio di collegamento ai fini della individuazione della competenza territoriale il luogo in cui il reato è stato consumato . Nel caso di specie, non è indeterminabile il locus commissi delicti questo è il luogo in cui è stata posta in essere, alla scadenza del relativo termine, l'omissione istantanea attraverso la quale il reato viene consumato cfr. sulla consumazione del reato di cui all'articolo 10 bis, Cass. sez. III, 4 aprile 2012 n. 47606, Cass. sez. III, 26 maggio 2010 n. 25875, nonché da ultimo S.U. 28 marzo 2013 n. 37425 sulla consumazione del reato di cui all'articolo 10 ter v. Cass. sez. III, 6 marzo 2013 n. 19099 e Cass. sez. III, 14 ottobre 2010 n. 38619, nonché S.U. 28 marzo 2013 n. 37424 . Qualora il contribuente sia, come nel caso di specie, una società, l'omissione si realizza nel luogo in cui effettivamente viene svolta l'attività sociale, il che non coincide necessariamente con il domicilio fiscale. Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato che la sede effettiva di Epizephiro Srl era in omissis , se non altro per il dato oggettivo che il fallimento della società è stato dichiarato il 30 settembre 2009 dal Tribunale di Vigevano ora accorpato con il Tribunale di Pavia , che ha riconosciuto appunto nel suddetto Comune la sede operativa della società. Non condivisibile, quindi, è la soluzione adottata dalla corte territoriale, che ha identificato il luogo della consumazione dei reati contestati all'imputato in perché in la società aveva sede legale e domicilio fiscale. Dalla competenza territoriale del Tribunale di Pavia consegue - con inevitabile regressione del processo e assorbito ogni ulteriore profilo come già accennato più sopra - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia.