Doppio quesito rimesso alle Sezioni Unite: un sito web può essere sequestrato e, se sì, che ne è delle garanzie alla libertà di stampa?

Posto che le modalità di sequestro preventivo di un sito web mediante oscuramento richiedono la collaborazione dell’interessato o di un terzo e non la materiale apprensione da parte della P.G., al sito web di una testata giornalistica registrata sono applicabili le garanzie in tema di libertà di stampa?

La sez. I della Cassazione, nell’ordinanza n. 45053, depositata il 30 ottobre 2014, criticando un consolidato ed univoco orientamento, rimette la decisione alle Sezioni Unite. Il caso. La vicenda trae origine da un caso di diffamazione a mezzo stampa, nell’ambito del quale il gip di Monza aveva disposto, con decreto, il sequestro preventivo di una pagina telematica del sito di una noto quotidiano, da effettuarsi mediante oscuramento”. Notificato il decreto da parte della polizia giudiziaria all’amministratore del sito, quest’ultimo ottemperava incaricando il webmaster di procedere all’operazione tecnica di oscuramento della pagina web, che così faceva. Nel merito, l’accusa riguardava la natura diffamatoria dello scritto dove si insinuava circa l’inosservanza, in cui sarebbe incorso un Consigliere di Cassazione, dell’obbligo di astensione per supposta relazione di amicizia con altro giudice, costituito parte civile nel procedimento precedente. Il suddetto procedimento era stato definito in Cassazione nel 2012 con la partecipazione di quel Consigliere che era anche estensore del provvedimento . Secondo il Tribunale del Riesame, pertanto, sussisteva il fumus commissi delicti . Quanto al periculum in mora , si argomentava nel senso che la disponibilità in rete della pagina avrebbe potuto concretamente aggravare le conseguenze del reato. Stigmatizzata la lesione dei diritti costituzionali e criticata la sussistenza dei presupposti giustificativi del sequestro preventivo. Con il ricorso, la difesa ha censurato il provvedimento del Riesame per violazione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Inoltre, vengono criticate le conclusioni assunte circa la sussistenza del fumus e del periculum , quest’ultimo sotto lo specifico rilievo che mancherebbe il requisito dell’attualità e della concretezza in ragione del tempo trascorso dalla pubblicazione al decreto applicativo della misura cautelare reale. Gravi ragioni di convenienza giustificano l’astensione. Astenuti i colleghi della sez. V, cui era stato affidato il ricorso ratione materiae, per evidente gravi ragioni di convenienza dovute alla circostanza che, presso quella Sezione, presta servizio la persona offesa richiedente il sequestro preventivo, il Primo Presidente autorizzava l’astensione rilevando, altresì, che le stesse ragioni sussistevano per tutti i magistrati della Sezione e, perciò, disponeva l’assegnazione ad altra Sezione. Primo è ammissibile il sequestro preventivo di un sito web? Questa è la prima questione per la quale la Sezione assegnataria ha criticato gli arresti della giurisprudenza di legittimità con cui si è pacificamente ammesso o, comunque, presupposto e scontato, il sequestro preventivo mediante oscuramento di singole pagine o di interi siti web. Il punto di frizione, secondo la Sezione, è quello che si rinviene nel fatto che, tramite l’utilizzo di una misura cautelare, così come tipizzata e disciplinata, si impone all’imputato o a soggetti terzi il compimento di attività tecniche e materiali necessarie per impedire agli utenti della rete l’accesso alla pagina oggetto di cautela. I beni immateriali possono essere sequestrati La Sezione precisa che non critica la possibilità di sequestro preventivo di beni immateriali, pacificamente riconosciuta anche nelle norme di attuazione al codice art. 104 dove si rinviene la disciplina delle forme di esecuzione della misura rispetto a crediti, quote sociali, strumenti finanziari, ecc Quid iuris nel caso di imposizione di un obbligo di facere? Tuttavia, il Collegio rimarca che neppure in tali disposizioni specifiche vi è traccia della possibilità di imporre all’interessato o a terzi di compiere operazioni tecniche di materiale modificazione dello stato delle cose. Nel tessuto normativo non è dato censire alcuna disposizione al riguardo, essendo prevista solo la disciplina in caso di sequestro probatorio di dati informatici art. 254- bis , comma 1, c.p.p. né vi è alcun aggancio a sostegno dell’imposizione di esclusivi obblighi di facere a carico dei destinatari della misura cautelare, senza apprensione di alcuna res in senso materiale o giuridico attraverso l’imposizione di un vincolo di indisponibilità o di inopponibilità del trasferimento. Secondo è ammissibile il sequestro della pagina web di una testata giornalistica? Non di poco conto, a parere della Sezione, è che il sito web riguardi una testata giornalistica informatica, debitamente registrata. In discussione, evidentemente, è l’applicabilità delle garanzie alla libertà di stampa previste dall’art. 21 comma 2 e 3 della Costituzione e dalle disposizioni attuative della legge ordinaria r.d.l. n. 561/1946 . Pur essendo stato correttamente rilevato dalla difesa che la parallela distribuzione dell’articolo in via telematica costituiva una modalità di diffusione aggiuntiva” rispetto alla tradizionale cartacea dell’omonimo quotidiano, secondo la Sezione remittente deve escludersi l’applicazione, in via diretta ed immediata, delle guarentigie e delle limitazioni poste dalla Carta costituzionale e dalla legge ordinaria a tutela della stampa”. In particolare deve escludersi l’applicazione in via analogica delle guarentigie sulla stampa ai giornali telematici? La giurisprudenza di legittimità ha sempre risposto in senso negativo ed univoco, ritenendo che non vi possa essere spazio per un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso dell’estensione delle garanzie ai giornali telematici, editi mediante tecnologia elettronica e diffusi attraverso la rete. Secondo l’opzione finora seguita dai giudici, a sostegno del differente regime di tutela della stampa rispetto a manifestazioni del pensiero espresse mediante altri strumenti come quello telematico vi sarebbe la diversità ontologica e strutturale del mezzo telematico e la maggiore offensività della notizia diffamatoria immessa in rete, perché fruibile a tempo indeterminato per un numero indeterminato di utenti. Nel caso della diffamazione a mezzo stampa, invece, vi sarebbe un minore impatto e una durata limitata. Una progressiva apertura in ordine all’inammissibilità del sequestro preventivo della stampa. La Sezione remittente illustra i passaggi di una graduale evoluzione della giurisprudenza sul tema, arrivando ad affermare che non è ammesso il sequestro della stampa in quanto, salvi i casi della stampa clandestina e delle pubblicazioni oscene, la limitazione della misura a sole tre copie è contraria alle finalità dell’istituto che è, come noto, preordinato ad impedire aggravamento e protrazione delle conseguenze dannose della condotta. In sintesi è pacifico che vi sia un divieto di sequestro preventivo della stampa. Ma allora è corretto non estendere la garanzia del divieto alle testate telematiche? Questo l’interrogativo che si pone la Sezione che giudica privo di pregio giuridico il motivo della diversità ontologica e della maggiore offensività che osta all’applicazione in via analogica della garanzia del divieto. Invero, argomenta il Collegio, l’accesso e la fruizione universale costituiscono solo i fattori che concorrono a determinare la lesività della condotta diffamatoria parimenti rilevanti sono la effettività capacità di diffusione del mezzo e l’influenza sull’opinione pubblica. Dirimente, però, è un altro dato la maggiore offensività non è idonea a negare la eadem ratio alla radice della guarentigia sulla stampa. I valori configgenti come base del bilanciamento. Ricorda il Collegio che alla stampa è garantita una specifica e rinforzata tutela rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero invero, gli interventi repressivi rispetto a delitti commessi a mezzo stampa sono limitati con sacrificio dei diritti delle persone offese. Afferma, pertanto, il Collegio che il criterio dell’offensività della condotta diffamatoria è considerato recessivo rispetto alla salvaguardia della libertà in parola e non vale ad obliterare la ricorrenza di una eadem ratio di applicazione della garanzia nei casi in cui la manifestazione sia attuata con mezzo del prodotto editoriale telematico.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 3 – 30 ottobre 2014, n. 45053 Presidente Chieffi – Relatore Vecchio Osserva Rileva 1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 31 marzo 2014 il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato nei confronti dei giornalisti F.L.G. e S.A. , il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 7 marzo 2014, di sequestro preventivo da eseguirsi - ed eseguito il 13 marzo 2014 - mediante oscuramento” della pagina telematica del sito omissis ”, recante l'articolo toh giudice cassazione amico toga diffamata ”, concernente il Dott. B.A. , consigliere della Sezione V Penale della Corte suprema di Cassazione. Risulta ex actis , alla stregua del processo verbale di esecuzione del provvedimento, che la polizia giudiziaria procedette il 13 marzo 2014 alla notificazione del decreto mediante consegna al signor Bi.Ve.Gi.Ga. , nella qualità di amministratore del sito omissis ”, e che costui ottemperò prontamente incaricando per l'operazione tecnica di oscuramento della pagina web ” il webmaster amministratore di sistema , M.S. , il quale, sua volta, immediatamente provvide agli incombenti occorrenti e ne diede conferma per iscritto v. fascicolo pp. 186 - 187 . Il Collegio, positivamente risolta la questione della competenza per territorio, ha motivato riguardo al fumus delicti , a dar conto della natura diffamatoria dello scritto sono le insinuazioni contenute nell'articolo circa la inosservanza dell'obbligo di astensione da parte del cons. B. , per la supposta relazione di amicizia smentita dal querelante col giudice C. , costituito parte civile nel giudizio, definito nei confronti del S. con sentenza di questa Corte di legittimità, deliberata il 26 settembre 2012 da collegio composto con la partecipazione del consigliere B. , estensore del provvedimento in ordine, infine, al periculum in mora la disponibilità in rete della pagina oscurata avrebbe potuto concretamente aggravare le conseguenze dannose del reato” . 2. - Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati L.G.V. e R.V. , mediante atto recante la data del 9 aprile 2014, col quale hanno sviluppato due motivi. 2.1 - Col primo motivo i difensori dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b e c , cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 3 e 21 della Costituzione, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di motivazione. I difensori stigmatizzano l'omessa considerazione dei motivi di riesame sul punto della illegittimità del provvedimento di sequestro, per lesione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Sostengono in proposito il sequestro preventivo, mediante oscuramento, delle testate telematiche deve ritenersi illegittimo, essendo consentito esclusivamente il sequestro probatorio della stampa da eseguirsi colle formalità e colla limitazione a sole tre copie mentre la misura cautelare adottata comporta disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina, rispetto alle pubblicazioni tradizionali la nozione di stampa, definita dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, comprende la pubblicistica telematica la equiparazione è stata sancita dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 è errato il principio giuridico affermato dalla giurisprudenza di legittimità, colla sentenza della Sez. 5, n. 10594 del 5 novembre 2013, circa la ammissibilità del sequestro preventivo di articoli giornalistici [ ] on line ” è indubbiamente vero che gli spazi comunicativi sul web ” non godono della protezione riconosciuta alla stampa ma l'arresto ha trascurato di considerare che la testata telematica registrata è un giornale a tutti gli effetti ” inoltre la accezione restrittiva della nozione giuridica di stampa contrasta con l'interpretazione, costituzionalmente orientata della relativa disciplina il mezzo elettronico e la rete costituiscono, infatti, soltanto modalità di diffusione aggiuntiva rispetto alla tradizionale cartacea ” e, peraltro, la stessa Corte di legittimità ha riconosciuto, colla succitata sentenza, la situazione di tensione con il principio di uguaglianza [ ] poiché in definitiva il giornale telematico [ ] è, comunque, funzionalmente un giornale” . 2.2 - Col secondo motivo i difensori denunziano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c , cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo del vizio della motivazione, ritenuta meramente apparente, in ordine ai presupposti e alle condizioni della misura cautelare impugnata. Previa trascrizione dei motivi di riesame, relativi alla confutazione del fumus commissi delicti il P. nell'interrogatorio, pur dichiarando di essere l'autore dell'articolo, aveva negato di aver avuto parte alcuna nella diffusione telematica del pezzo sul sito gestito da società diversa dalla azienda editoriale, datrice di lavoro aveva esposto di aver verificato la dimestichezza tra B. e C. ” , indicando nominativamente a conferma la fonte escussa aveva escluso di aver inteso affermare che la sentenza, deliberata dal collegio composto dal cons. B. e da costui redatta, fosse stata determinata dalla amicizia tre il querelante C.G. e il giudice B.A. ” e del periculum in mora carenza dei requisiti della attualità e della concretezza a cagione del tempo, di quasi due anni, trascorso dalla pubblicazione concorrente possibilità di consultazione dell'articolo nelle emeroteche e nelle raccolte di rassegna stampa , i difensori censurano che il Tribunale, recependo acriticamente le doglianze del querelante, non ha dato conto né del fumus commissi delicti , né del periculum in mora , se non in modo tautologico, astratto e affatto privo di aggancio col caso concreto. 3. - In esito all'esame preliminare il magistrato delegato ha assegnato il ricorso alla Sezione V Penale, tabellarmente precostituita ratione materiae , in funzione del titolo del reato diffamazione del procedimento principale cui l'incidente cautelare si riferisce. Il presidente e tutti i componenti del collegio, costituito per l'udienza del 25 settembre 2014 nella quale era stata fissata la trattazione del ricorso , si sono astenuti per gravi ragioni di convenienza, in quanto presso quella stessa sezione, presta servizio, in qualità di consigliere, la persona offesa, querelante nel procedimento principale, la quale, tramite il difensore, aveva chiesto il sequestro preventivo. Il Primo Presidente, con provvedimento del 10 luglio 2014, ha autorizzato la astensione inoltre, contestualmente rilevando che le medesime gravi ragioni di convenienza sussistevano per tutti i magistrati della Quinta Sezione Penale” e, altresì, apprezzando la ricorrenza della eadem ratio sottesa dalla disposizione di cui all'articolo 11 cod. proc. pen. ”, ha disposto la assegnazione del processo a questa Sezione Prima Penale per la trattazione. Alla odierna udienza camerale il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 4. - Il presente scrutinio di legittimità involge la preliminare soluzione di due questioni di diritto, l'una dipendente dall'altra. 4.1 - La prima questione, di carattere affatto generale, concerne in limine la stessa giuridica possibilità della misura cautelare impugnata, là dove la medesima sia destinata a trovare attuazione esattamente come disposto dal giudice , non mediante la materiale apprensione della cosa pertinente al reato a opera della polizia giudiziaria così da impedire che la libera disponibilità della res possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato , bensì mediante la imposizione all'imputato o all'indagato ovvero a terzi di un facere che, nella specie, è consistito nel compimento, da parte del webma-ster della testata telematica, delle operazioni tecniche neces-sarie per oscurare, cioè per rendere inaccessibile agli utenti del sito, la visione della pagina web, contenente l'articolo sequestrato. Pur in carenza di precedenti massimati sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, risulta pacificamente ammesso peraltro senza specifico approfondimento o, comunque, presupposto e scontato, in via generale, il sequestro preventivo mediante oscuramento di singole pagine web o di interi siti v. ex multis Sez. 2, n. 17237 del 04/042007 - dep. 04/05/2007, Ferrari Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007 - dep. 30/07/2007, Pantano Sez. 5, n. 17401 del 15/01/2008 - dep. 29/04/2008, Ricca Sez. 5, n. 47081 del 18/01/2011 - dep. 20/12/2011, Groppo Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011 - dep. 14/12/2011, Bogetti Sez. 5, n. 11895 del 30/10/2013 - dep. 12/03/2014, Belviso Sez. V, n. 10594 del 5/11/2013 - dep. 5/04/2014, Montanari Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014 - dep. 23/07/2014, PM c/. Ceraso . 4.2 - Orbene il Collegio dubita che la previsione normativa della misura cautelare reale, tipizzata e disciplinata dagli articoli 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., abiliti - la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, nei casi di urgenza, e - il giudice a imporre all'imputato o a terzi privati il compimento delle attività tecniche e materiali occorrenti per impedire agli utenti della rete l'accesso alla pagina web, oggetto di cautela. Non è, beninteso, in discussione la possibilità del sequestro preventivo di beni immateriali. L'articolo 104 disp. att. cod. proc. pen. reca la disciplina delle forme di esecuzione della misura cautelare relativamente ai crediti, alle quote sociali, agli strumenti finanziari dematerializzati etc E, proprio pur alla stregua di siffatte, specifiche previsioni, resta affatto estranea ogni imposizione ali1 imputato o all'indagato, ovvero a terzi dipendenti di costoro, del compimento di operazioni tecniche di materiale modificazione dello stato delle cose. Peraltro, in tema di sequestro probatorio di dati informatici presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, l'articolo 254-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nel caso in cui per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi ” il provvedimento non trovi esecuzione mediante la materiale apprensione dei supporti fisici, contenenti la memorizzazione elettronica dei dati, la relativa acquisizione sia attuata attraverso la riproduzione dei dati stessi su adeguato supporto ” e, in tale eventualità, prescrive espressamente che sia comunque ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali ”, così attribuendo alla autorità giudiziaria procedente la potestà di imporre al fornitore del servizio il compimento delle suddette attività. Ma nessuna analoga disposizione è dato censire che, in materia di sequestro preventivo, conferisca alla autorità giudiziaria il potere di ordinare al destinatario del provvedimento di compiere determinate attività, quali - in relazione al caso in esame - quelle tecniche di gestione del sito necessarie per l'oscuramento della pagina web sequestrata ”. Giova, peraltro, rammentare che nel vigore del codice di rito abrogato, alla stregua degli articoli 231 e 232 cod. proc. pen. 1930, in relazione all'articolo 219 cod. proc. pen. 1930, la giurisprudenza aveva riconosciuto al pretore e al Pubblico Ministero il potere di adottare, entro certi limiti, provvedimenti di carattere preparatorio e strumentale rispetto al processo” , non solo nell'ambito della coercizione reale ”, bensì, pur sul piano della coercizione personale ” colla imposizione di divieti o di obblighi di facere in funzione preventiva v. ex multis Sez. 2, n. 672 del 22/02/1983 - dep. 11/047/1983, Ballarin, Rv. 158315 Sez. 2, n. 2143 del 29/05/1984 - dep. 03/07/1984, Bardin, Rv. 165141 Sez. 1,, 2028 del 27/09/1984 - dep. 22/10/1984, Tornati, Rv. 166233 e Sez. 2, n. 1451 del 14/03/1986 - dep. 02/04/1986, Zarà, Rv. 172305 . E significativamente la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale pubblicata sul supplemento n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250 annovera tra gli antecedenti storici del nuovo istituto del sequestro conservativo quello disposto in funzione dell'interesse sostanziale alla prevenzione del reato ” in virtù delle anzidetto disposizioni del codice del 1930 p. 80 . Ma affatto insuperabile resta il rilievo che la disciplina codicistica vigente non offre alcun aggancio positivo che sorregga la pura imposizione esclusivamente di obblighi di facere a carico dei destinatari della misura cautelare, senza apprensione di alcuna res , né in senso materiale, né in senso giuridico attraverso la imposizione di un vincolo di indisponibilità o di inopponibilità del trasferimento . 4.3 - Superata - in linea di mera ipotesi - la questione che precede, residuerebbe quella ulteriore della ammissibilità del sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica informatica, debitamente registrata. I difensori dei ricorrenti, invocando le guarentigie delle libertà di stampa, sancite dell'articolo 21, commi secondo e terzo, della Costituzione e dalle disposizioni attuative delle legge ordinaria, di cui al r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, hanno contestato, in linea di principio, la legittimità del sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico e, in proposito, hanno criticato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in senso favorevole alla possibilità della adozione della misura cautelare reale riguardo ai giornali editi e diffusi in rete. 4.4 - Per vero talune censure sviluppate non colgono nel segno. Esattamente i ricorrenti hanno rilevato che la parallela distribuzione dell'articolo col mezzo telematico rappresenta una modalità di diffusione aggiuntiva rispetto alla tradizionale cartacea ” dell'omonimo quotidiano il ”. Epperò, innanzi tutto, è certamente da escludere la applicazione, in via diretta e immediata, delle guarentigie e delle limitazioni dei provvedimenti c.d. repressivi poste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria a presidio della stampa ”. Nella specie la misura cautelare reale non ha interessato in alcun modo la pubblicazione e la diffusione del giornale a stampa contenente l'articolo. Né la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante Nuove norme sulla editoria e sui prodotti editoriali etc pure invocata dai difensori ha operato alcun rinvio o richiamo alle disposizioni dell'articolo 1 del citato regio decreto-legge del 1946 riguardo ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico e soggetti all'obbligo della registrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . 4.5 - Pur tuttavia si pone la questione della applicazione in via di interpretazione estensiva, o analogica, delle guarentigie in parola ai giornali telematici, editi meditante tecnologia elettronica e diffusi attraverso la rete. In proposito, come ricordato, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha dato negativo responso, esattamente in termini Sez. V, n. 10594 del 5/11/2013 - dep. 5/04/2014, Montanari . La possibilità di una interpretazione, costituzionalmente orientata, nel senso postulato, della disciplina della stampa è stata confutata dal rilievo contenuto nella citata sentenza n. 10.594 del 5 novembre 2013 che nella sede deputata della riforma della Costituzione non ebbe alcun seguito il progetto di revisione della legge fondamentale - attraverso la introduzione dell'articolo 21-ter nel Titolo I della Parte I - nel senso, appunto, della omologazione della tutela delle manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell'informazione ” a quelle a mezzo stampa v. Relazione 29 gennaio 1985 della Commissione bicamerale 14 aprile 1983 . Sicché all'interprete non sarebbe consentito supplire alla mancata realizzazione della revisione costituzionale nel senso auspicato, attraverso la postulata ermeneutica. E stata addotta, ancora, la considerazione che il legislatore costituente, ben conscio della attività giornalistica, all'epoca esercitata, già da numerosi anni, con mezzi di grande diffusione diversi dalla stampa radio e cinema in forma di giornali-radio e cinegiornali, ha inteso, tuttavia, riservare particolare considerazione e tutela esclusivamente alla stampa. I lavori preparatori, peraltro ricordati in precedente sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 - dep. 15/02/2005, Longhini , documentano le ragioni della opzione operata. E, infine, per suffragare la ragionevolezza del diverso regime di tutela della stampa rispetto alle manifestazioni del pensiero mediante altri strumenti, e in particolare, con quello telematico, è stata prospettata l'obiezione della diversità ontologica e strutturale del mezzo ” e della maggiore offensività della notizia diffamatoria immessa in rete ”, la quale rimane fruibile a tempo indeterminato [ ] e per un numero indeterminato di fruitori ”, mentre la diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che [ ] la sua diffusione e la sua lesività si esauriscono in breve spazio di tempo” . 4.6 - Il Collegio non condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la esclusione della applicazione, in via analogica e in bonam partem , delle guarentigie sulla stampa e, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 1 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, alle testate giornalistiche telematiche, debitamente registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Giova ricordare in generale che, in ordine alla questione della ammissibilità del sequestro preventivo della stampa, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione si è significativamente evoluta dopo alcuni iniziali arresti in senso positivo Sez. 4, Sentenza n. 3087 del 04/12/2003 - dep. 28/01/2004, Sanfilippo, Rv. 227790 e Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 04/06/2004 - dep. 22/06/2004, PM in proc. Sanfilippo, Rv. 228714 , ha mutato indirizzo e ha stabilito che l'articolo 1, comma secondo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, riguarda esclusivamente il sequestro probatorio e che, salvi i casi della stampa clandestina e delle pubblicazioni oscene previsti dall'articolo 2, del r.d.l. 31 maggio 1946, cit. , non è ammesso il sequestro preventivo della stampa, in quanto la limitazione della misura a sole tre copie sarebbe contraria alle finalità tipiche dell'istituto, preordinato ad impedire l'aggravamento e il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa ” Sez. 5, Sentenza n. 15961 del 24/01/2006 -dep. 10/05/2006, Ferrari, Rv. 234116 e Sez. 5, Sentenza n. 30611 del 12/06/2008 - dep. 22/07/2008, Battei, Rv. 240436 . Sicché, alla luce dei principi sanciti nei primi tre commi dell'articolo 21 della Costituzione e delle norme attuative della legge ordinaria, con i correlati divieti e limitazione degli interventi repressivi, deve, ormai, ritenersi pacificamente riconosciuto il generale divieto del sequestro preventivo della stampa. Orbene, privo di giuridico pregio appare il motivo addotto per contrastare sul piano ermeneutico l'applicazione, in via di analogia legis, della guarentigia del divieto in parola in relazione alle testate telematiche e/o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico. L'argomento della maggiore offensività rispetto alla stampa del mezzo informatico non sembra congruente. E ben vero il mezzo tecnico di espressione e di diffusione del pensiero non assume valenza neutra sul piano della c.d. offensività in rapporto all'interesse protetto. Ed è altrettanto vero che il mezzo telematico, il quale - differenza della stampa soggetta al limite dalla tiratura e condizionata alla materiale disponibilità dell'esemplare cartaceo della pubblicazione - consente l'accesso e la fruizione universali, da parte di chiunque, in qualsiasi luogo si trovi e in ogni tempo, indefinitamente. Tuttavia siffatto profilo astrattamente considerato non appare decisivo costituisce, infatti, uno soltanto dei fattori che concorrono a determinare la lesività della condotta diffamatoria o, in generale delittuosa, essendo, al riguardo, altrettanto rilevanti la effettiva capacità di diffusione del mezzo e la influenza del medesimo sulla pubblica opinione non è seriamente contestabile che una stessa notizia diffamatoria arreca nocumento ben maggiore, se pubblicata su un giornale popolare con elevatissima tiratura, letto da milioni di persone, piuttosto che su una testata telematica con pochi utenti o accessi. Ma, al di là di tale aspetto, soccorre in radice la dirimente obiezione che, sul piano logico - giuridico, il rilievo della supposta maggiore offensività della condotta non è confacente alla negazione della eadem rat io per la applicazione della guarentigia della stampa. L'articolo 21 della Costituzione, ai commi primo, secondo, terzo e sesto, e la norme attuative della legge ordinaria, operano un composito bilanciamento di confliggenti valori. Sancito il principio della libertà di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo di diffusione, alla stampa è accordata specifica e rinforzata tutela, limitando, anche nel caso dei delitti commessi con tale mezzo, gli interventi repressivi e, conseguentemente, sacrificando i diritti delle persone offese mentre, al contrario, la tutela del buon costume prevale su quella della liberta di stampa e abilita il legislatore a contemplare provvedimenti adeguati a prevenire [ ] le pubblicazioni a stampa ” oscene. Orbene, in tema di sequestro, il criterio della offensività della condotta diffamatoria, proprio in quanto è normativamente considerato recessivo, nel bilanciamento dei valori, rispetto alla salvaguardia della liberà di manifestazione del pensiero, non vale a contrastare la ricorrenza della eadem ratio di applicazione della salvaguardia in parola con riferimento alla manifestazione del pensiero, attuata col mezzo diverso dalla stampa del prodotto editoriale telematico peraltro destinatario al pari della stampa delle provvidenze del legislatore ai sensi della 7 marzo 2001, n. 62 . 4.7 - La negativa soluzione che si prospetta in ordine a entrambe le questioni dibattute o anche solo in relazione a una sola di esse potrebbe dare luogo a contrasto giurisprudenziale rispetto agli orientamenti censiti nella giurisprudenza di legittimità. La Corte pertanto rimette, di ufficio, ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. pen. il ricorso alle Sezioni Unite, e sottopone i seguenti quesiti a se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante oscuramento ”, anche parziale, di un sito web b nella affermativa, se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante oscuramento ”, della pagina web di una testata giornalistica telematica, registrata. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.