Piccoli cumuli di rifiuti in fiamme: assoluzione per l’anziana signora

Necessario anche il passaggio in terzo grado per chiudere una vicenda ritenuta irrilevante già dal Giudice per le indagini preliminari. L’anziana donna può tirare un sospiro di sollievo l’azione da lei compiuta, ossia l’aver dato alle fiamme alcuni residui di coltivazione, non ha violato la normativa ambientale, né tantomeno ha provocato fastidio alle persone.

Sospiro di sollievo per un’anziana signora – di quasi 80 anni – l’accusa nei suoi confronti, per aver dato fuoco ad alcuni rifiuti, viene azzerata completamente. Alla luce dell’azione compiuta, difatti, non vi è stata né violazione della normativa ambientale, né tantomeno fastidio per i passanti e per le famiglie collocate nelle vicinanze dell’abitazione della signora Cassazione, sentenza n. 44886, sez. III Penale, depositata oggi . Piccoli fuochi Per la verità, già il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto ridicole le contestazioni mosse nei confronti dell’anziana signora, finita sotto accusa per aver dato fuoco a piccoli cumuli di rifiuti, meglio a residui di coltivazione . Ma, nonostante ciò, il Procuratore della Repubblica ha comunque deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo la tesi della colpevolezza della donna. A quest’ultima, in sostanza, secondo il Procuratore, andava addebitata l’effettuazione, senza autorizzazione , di una attività di smaltimento, mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali, qualificati rifiuti speciali non pericolosi , e, allo stesso tempo, anche l’ avere provocato illegalmente, in luogo di pubblico transito, e comunque verso luoghi privati di altrui uso, fumi atti ad offendere o molestare le persone . Ma, come detto, ora l’anziana donna può tirare un sospiro di sollievo, e considerare chiusa, definitivamente, la vicenda anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, le contestazioni mosse nei suoi confronti non hanno alcun fondamento. Decisiva la valutazione della piattaforma probatoria , da cui è emerso che la donna aveva semplicemente dato fuoco a residui di coltivazione del tutto irrilevante . Evidente, quindi, la mancanza non solo di ogni violazione della normativa ambientale, ma anche dell’ipotesi di molestia arrecata a persone estranee.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 – 28 ottobre 2014, n. 44886 Presidente Mannino – Relatore Gazzara Ritenuto di fatto II Gip presso il Tribunale di Avellino, con sentenza del 20/6/2013, ha assolto L.F. dalla imputazione ascrittale. La F. era chiamata a rispondere dei reati ex artt. 81 cpv cod.pen., 256, co. 1 lett. a , d.Lvo 156/2006, in relazione all'art. 185, lett. f , stesso decreto, e 674 cod.pen., per avere effettuato, in difetto di autorizzazione, una attività di smaltimento, mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali, qualificati rifiuti speciali non pericolosi, e per avere provocato illegalmente in luogo di pubblico transito e, comunque, verso luoghi privati di altrui uso, fumi atti ad offendere o molestare le persone. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Avellino, con i seguenti motivi -violazione dell'art. 674 cod.pen. e travisamento della prova sul punto -errata applicazione dell'art. 256 co. 1 lett. a d.Lvo 156/2006 -ha errato il giudice di merito nel ritenere, sulla base della esistenza della normativa regionale, che sanziona in via amministrativa l'abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali, compiuta fuori dai limiti delle previsioni, la sussistenza della c.d. buona fede nelle contravvenzioni. Considerato in diritto Preliminarmente, occorre prendere atto dell'intervento normativo, operato sull'art. 256 bis d.Lvo 152/2006, dalla L. 116/2014 il co. 6 bis esclude la applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 256 e nel predetto 256 bis al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture , nel caso di combustione in loco delle stesse, purchè la stessa venga effettuata su piccoli cumuli e in quantitativi giornalieri limitati, in periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Conseguentemente, i motivi di annullamento devono considerarsi destituiti di fondamento, visto, peraltro, che dal discorso giustificativo, svolto dal decidente, a seguito di puntuale disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, la condotta posta in essere dalla prevenuta era consistita nel dare fuoco a residui di coltivazione del tutto irrilevanti, atti a non cristallizzare la violazione in contestazione e non arrecare danno alcuno. E' da considerare assorbita la censura sollevata col secondo motivo di annullamento, che, peraltro non avrebbe potuto trovare ingresso, perché sorretta da deduzioni fattuali in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie, compiuta dal giudice di merito, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del p.m.