L’effetto domino dell’incostituzionalità continua: da rideterminare la pena

La sopravvenuta illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio Corte Cost. sent. n. 32/2014 comporta la rideterminazione della pena inflitta per il reato di detenzione di hashish, essendo mutata la cornice edittale.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 44591, depositata il 27 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza con la quale l’imputato era stato riconosciuto responsabile e colpevole del reato di cui all’art. 73 c.p.r. n. 309/1990, per detenzione di hashish . Avverso la sentenza proponeva ricorso in Cassazione il soccombente, lamentando vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotesi contestata. Inoltre, affermava l’applicabilità alla fattispecie dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art 73 predetto. Da rideterminare la pena per effetto della sentenza di incostituzionalità. I motivi di ricorso sono inammissibili, purtuttavia, il ricorso va accolto limitatamente alla determinazione della pena a seguito della nota sentenza costituzionale n. 32/2014. Infatti, la Cassazione spiega che la deduzione relativa alla minore ipotesi appena considerata vale a giustificare la censura di sopravvenuta illegittimità del trattamento sanzionatorio, nella specie determinato sulla base della disciplina dichiarata incostituzionale dalla citata sentenza e sulla base del minimo edittale allora previsto che oggi, invece, per la sostanza in questione costituisce il limite edittale massimo . La sentenza impugnata deve essere perciò annullata limitatamente alla pena inflitta e deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio. Nel resto il ricorsa va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 – 27 ottobre 2014, n. 44591 Presidente Di Virginio – Relatore Capozzi Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 20.6.2012 la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato R.D. avverso la sentenza emessa con rito abbreviato il 6.12.2011 dal Tribunale di Taranto, ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90 in relazione alla detenzione di gr. 46,203 di hashish e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente ed a mezzo del difensore, deducendo 2.1. vizio della motivazione per omessa considerazione dei motivi di appello e senza motivare in ordine alla sussistenza in concreto della ipotesi contestata. 2.2. violazione della legge penale, insussistenza del fatto e carenza di motivazione non essendosi raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non potendosi escludere la destinazione esclusivamente personale dello stupefacente nella disponibilità del ricorrente, in considerazione della quantità non eccessiva, della limitata efficacia drogante e dell'assenza di strumenti idonei al confezionamento, essendo assurdo l'assunto secondo il quale lo stesso ricorrente fosse dedito alla vendita di stupefacente. In ogni caso, sarebbe applicabile alla fattispecie l'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90, non essendosi rispettati i correlativi principi di diritto. 3. Il ricorso va accolto solo limitatamente alla determinazione della pena a seguito della nota sentenza costituzionale n. 32/2014. 4. Il primo motivo è inammissibile per la assoluta genericità della doglianza. 5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente ripropone questioni di fatto in ordine alla destinazione dello stupefacente ed alle concrete connotazioni della fattispecie in ordine alle quali la sentenza impugnata ha dato corretta risposta sul rilievo oggettivo - che il ricorrente omette di considerare - secondo il quale dallo stupefacente sequestrato al R. potevano confezionarsi 210 dosi medie singole di media efficacia drogante e non illogicamente considerando che - da un lato - tale rifornimento conseguito dal ricorrente a seguito di un significativo trasferimento dal luogo di dimora era sintomatico di una esigenza che esulava dall'uso esclusivamente personale che, invece, poteva essere soddisfatto nel luogo di origine dall'altro, non risultava che il R. fosse aduso alla droga o tossicodipendente e, infine, neanche risultava avere disponibilità economiche tali da giustificare un acquisto di tale spessore al di fuori della prospettiva di successiva rivendita. Quanto alla denegata ipotesi lieve è parimenti ineccepibile il giudizio della Corte di merito circa l'assenza di ragioni che inducano la ipotesi invocata dalla difesa, deponendo - al contrario - la quantità dello stupefacente. 6. Purtuttavia, la deduzione relativa alla minore ipotesi appena considerata vale, secondo questo Collegio, a giustificare la censura di sopravvenuta illegittimità dei trattamento sanzionatorio, nella specie determinato sulla base della disciplina dichiarata incostituzionale dalla citata sentenza e sulla base dei minimo edittale allora previsto che oggi, invece, per la sostanza in questione costituisce il limite edittale massimo. 7. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata limitatamente alla pena inflitta e deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.