L'elezione di domicilio resta valida anche se il difensore rinuncia al mandato

La rinuncia al mandato difensivo non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia rinunciante, cui l'imputato abbia provveduto, a meno che quest'ultima non venga espressamente revocata.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza di rigetto n. 44263, depositata il 23 ottobre 2014. Il mandato difensivo e l'elezione di domicilio sono due dichiarazioni indipendenti. Ecco il fondamentale distinguo operato dalla Cassazione. I giudici di legittimità hanno quindi rigettato il ricorso con cui si lamentava la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, eseguita allo studio dell'ex difensore di fiducia, presso il quale la ricorrente aveva eletto domicilio. La notifica era stata effettuata dopo che il legale aveva rinunciato all'incarico difensivo. Sebbene, però, il difensore avesse rinunciato alla difesa, la ricorrente non si era mai preoccupata di revocare espressamente l'elezione di domicilio. L'indipendenza delle due dichiarazioni – nomina del difensore ed elezione del domicilio – fa sì che la cessazione degli effetti della prima non debba automaticamente ripercuotersi sulla seconda. Il tenore delle norme del codice, d'altro canto, è chiaro la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salve le espresse deroghe relative agli imputati detenuti e per il procedimento davanti la Corte di Cassazione. La contestualità delle dichiarazioni non influisce sulla loro autonomia. Ciò anche nel caso in cui nomina difensiva ed elezione di domicilio siano contenute in un medesimo atto, che assumerà natura evidentemente complessa. Massima attenzione, quindi, nel caso in cui si intenda dismettere il mandato difensivo sarà necessario, infatti, avvisare l'ex cliente che dovrà revocare espressamente l'elezione di domicilio per non compromettere il suo diritto alla conoscenza degli atti processuali. In ogni caso, contrariamente a ciò che è avvenuto nel caso che ha dato origine alla decisione in commento, è opportuno non accettare la notifica e portare a conoscenza dell'autorità che ha emesso il provvedimento da notificare la cessazione dell'incarico difensivo. L'unico legittimato a revocare la elezione di domicilio è l'assistito. Quest'ultimo è l'autore della dichiarazione con la quale ha indicato dove voler ricevere le notificazioni ed è pertanto il solo legittimato a privarla d'effetto ecco un'ulteriore ragione che esclude la revoca tacita del domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato, anche nei casi di rinuncia al mandato difensivo da parte di quest'ultimo. A ben vedere la situazione non cambia nel caso in cui sia il cliente a revocare la nomina del difensore anche in questo caso occorrerà una dichiarazione espressa per togliere ogni effetto alla elezione di domicilio. Diverso è il caso del difensore della persona offesa. Il codice prevede che il domicilio della persona offesa che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo così recita l'art. 33 delle norme di attuazione. Mandato difensivo e domiciliazione della persona offesa vanno quindi di pari passo se il professionista rinuncia all'incarico dopo averlo accettato, evidentemente, anche la domiciliazione presso il suo studio deve ritenersi inefficace. Identica conclusione nel caso in cui il cliente prenda l'iniziativa, revocando l'incarico al suo ex patrono.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 settembre – 23 ottobre 2014, n. 44263 Presidente Cortese – Relatore Bonito La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2013, rigettava l’istanza con la quale C.X. aveva chiesto dichiararsi la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza n. 8050/2011, resa in suo danno il 30 maggio 2011, e la sua revoca. A sostegno della decisione il G.E. argomentava la tesi difensiva è nel senso che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza anzidetta sia nulla dappoichè eseguita, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., presso l’avv. Marco Esposito quale domiciliatario, senza tenere conto che detto avvocato aveva rinunciato al mandato in epoca antecedente al dibattimento, con atto del 6.11.2008, comunicato il 14.4.2009 alla procura della repubblica in realtà non è agli atti la richiamata rinuncia ed anzi i verbali di causa provano che detto avvocato ha continuato a difendere l’imputato si veda delega ex art. 102 c.p.p., ud. del 18.10.2010 in ogni caso la rinuncia al mandato non ha escluso, in assenza di esplicita dichiarazione in tal senso, la qualità di domiciliatario del predetto difensore ex art. 161 c.p.p. in tal senso è l’insegnamento di legittimità il difensore domiciliatario ha regolarmente ricevuto, nel caso in esame, la notifica dell’estratto contumaciale la regolarità della notifica detta comporta il rigetto della domanda. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione C.X., assistita dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione. 2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, ai sensi dell’art. 606 lett. c c.p.p., in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., in particolare osservando l’imputata, nella fattispecie, non ha potuto avvalersi di una reale difesa nel processo perché rinunciatario il difensore di fiducia e mai nominato nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., co. 1, un difensore di fiducia le deleghe in atti dell’avv. Esposito si giustificano con il solo scrupolo difensivo del difensore rinunciante la notifica dell’estratto contumaciale è stata eseguita presso il difensore che da tempo aveva rinunciato alla difesa l’imputata non ha prodotto appello avverso la sentenza di condanna in tal modo notificata dappoichè mai informata di essa. 2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in particolare osservando ha il G.E. posto in dubbio la rinuncia dell’avv. Esposito al mandato difensivo in favore della ricorrente nonostante la prova documentale offerta a tale proposito dalla difesa col deposito di tale rinuncia corredata dal timbro della procura apposto in data 14.4.2009 di qui la necessità di prendere in considerazione tale rinuncia ai fini della decisione impugnata di qui, di conseguenza, il vizio motivazionale denunciato. 3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso, da intendersi come domanda ai sensi dell’art. 670 c.p.p 4. I1 ricorso si appalesa infondato. Va premesso che la ricorrente è stata condannata alla pena di un anno e mesi dieci di reclusione ed euro 1100,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.p. e che tale sentenza è divenuta definitiva perché inutilmente decorso il termine ad impugnare a far tempo dalla notifica dell’estratto contumaciale della relativa condanna, notifica eseguita, a mente dell’art. 161 c.p.p., presso l’avv. Marco Esposito di Salerno, dove l’imputata aveva a suo tempo eletto domicilio. Appare opportuno altresì premettere che il provvedimento in esame è stato adottato dal giudice dell’esecuzione, il quale ha delibato l’istanza difensiva della condannata alla stregua di domanda proposta ai sensi dell’art. 670 c.p.p. al fine di contestare la formazione del titolo esecutivo a suo carico giacchè nulla, a suo avviso, la notifica dell’estratto contumaciale. Orbene, l’istanza difensiva, in tali termini individuata e qualificata, è stata rigettata sul contrario rilievo della regolarità della notifica impugnata, giacché eseguita essa presso l’avvocato domiciliatario ha chiarito il giudice territoriale, correttamente applicando le norme di riferimento, che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, difensivamente allegata, non ha posto nel nulla ed espunto dal processo la domiciliazione eletta dall’imputata, di guisa che non può che convenirsi sulla regolarità della notificazione in discorso e sulla regolare formazione del titolo esecutivo impugnato Cass. 11.2.2010, n. 3116, rv. 246387, citata dal G.E., secondo cui la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. Fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente ”. Al riguardo il ricorso difensivo nulla dice, di qui la sua rilevante genericità, posto che la doglianza di legittimità appunta le sue riflessioni critiche sulla insufficiente difesa assicurata dall’ordinamento alla imputata, sulla prova della rinuncia difensiva dell’avv. Esposito e sulla mancata considerazione di tale circostanza da parte del G.E In realtà l’argomentazione fondante della decisione è stata quella appena evocata e cioè la regolarità della formazione del titolo esecutivo impugnato perché regolare la notificazione dell’estratto contumaciale presso il domiciliatario, ancorchè rinunciante al mandato difensivo, mentre, per nulla intermini decisivi, è stato comunque opportunamente osservato l’impegno difensivo dell’avv. Esposito nel corso delle udienze dopo la rinuncia, impegno oggettivamente in contrasto con la rinuncia stessa. 5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.