Rapina con un’arma giocattolo: la risata della vittima è già un’umiliazione sufficiente

Nel reato di rapina, non può essere riconosciuta l’aggravante per l’utilizzo di un’arma, se questa consiste in un oggetto privo di ogni possibilità di generare l’equivoco, come una pistola giocattolo da bambini.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43880, depositata il 22 ottobre 2014. Il caso. Due imputati venivano condannati dalla Corte d’appello di Palermo per il delitto di rapina. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, lamentando l’esclusione della circostanza aggravante dell’uso di un’arma, in quanto anche l’utilizzo di una pistola giocattolo priva del tappo rosso può integrare l’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, numero 1, c.p., che ha natura oggettiva. La Cassazione rileva che i giudici di merito avevano escluso l’aggravante, in quanto la vittima non era stata intimidita dall’arma, avendo riconosciuto subito la natura della pistola giocattolo. L’aggravante può essere riconosciuta Gli Ermellini sottolineano che, secondo l’art. 5, comma 7, l. n. 110/1975 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi , quando l’uso o il porto di armi costituisce l’elemento costitutivo o la circostanza aggravante di un reato, questo sussiste o è aggravato se si tratta di un’arma per uso scenico o di un giocattolo riproducente un’arma, la cui canna non è occlusa, come previsto dall’art. 5, comma 4, l. n. 110/1975. Perciò, l’aggravante sussiste se c’è il dato oggettivo dell’uso di un’arma giocattolo priva del tappo rosso richiesto, senza dover valutare la sua reale capacità intimidatoria. ma a certe condizioni. Tuttavia, sottolineano i giudici di legittimità, deve comunque trattarsi di un oggetto che appaia, esteriormente, come arma, e che quindi possa generare l’equivoco. Invece, nel caso di specie, l’oggetto non poteva essere scambiato per arma, come dimostrato dalla reazione della vittima ma con questa cosa di plastica cosa devi fare? . Per questi motivi, la Corte di Cassazione conferma l’esclusione dell’aggravante e rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 – 22 ottobre, n. 43880 Presidente Esposito – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19/12/2013, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 18/6/2012, esclusa la recidiva per B. e R. e per tutti e tre gli imputati le circostanze aggravanti dell'uso dell'arma e delle più persone riunite, confermando le già concesse circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e dell'integrale riparazione del danno, riduceva la pena inflitta a C.F.P. , B.C. e R.G. rideterminandola in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 160,00 di multa ciascuno. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione all'esclusione della circostanza aggravante dell'uso di un'arma, eccependo che l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunque l'aggravante di cui al comma III, n. 1 dell'art. 628 cod. pen., che ha natura oggettiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte d'appello ha escluso l'aggravante in parola osservando che la parte offesa non è stata intimidita dall'arma, avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola giocattolo, rivolgendosi al C. con quest'espressione ma con questa cosa di plastica cosa devi fare? . 3. In punto di diritto occorre rilevare che l'art. 5, comma VII della L. 18/4/1975 n. 110, nel testo riformato dall'art. 2 della L. 21/2/1990 n. 36, statuisce che Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma”. Ciò comporta che la sussistenza dell'aggravante deve considerarsi ancorata al dato obiettivo dell'uso dell'arma giocattolo priva del richiesto tappo rosso, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua reale capacità intimidatoria. 4. Tuttavia si deve pur sempre trattare di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore di un'arma, tale da ingenerare equivoco. Nel caso di specie l'oggetto - evidentemente - non aveva caratteristiche tali da presentare l'aspetto di un'arma, trattandosi di un giocattolo di plastica. Di conseguenza correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al comma III, n. 1, dell’art. 628 cod. pen P.Q.M. Rigetta il ricorso del PG.