Nessun aumento di pena per chi ruba il borsellino dalla macchina parcheggiata

L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non ricorre con riferimento né ad un borsellino contenente denaro, né a valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato.

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 44035, depositata il 22 ottobre 2014. Il fatto. I responsabili del reato di furto, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, di un borsello contenente carte di credito lasciato su un automezzo con il finestrino aperto, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Con unico motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e assenza di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante. Il concetto di consuetudine non si estende alle esigenze personali della condotta. Secondo la Corte di Cassazione, è caduto in errore il giudice d’appello nell’aver sostenuto che è d’uso, in caso di soste brevi, lasciare il borsello nell’auto, richiamando alla consuetudine che giustifica il riconoscimento dell’aggravante in oggetto. Ritiene il Collegio che il concetto di consuetudine implica una pratica di fatto generale e costante rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione. Invece, la condotta del derubato, risulta ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, nella specie confermate dalla circostanza del finestrino lasciato aperto. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Tale conclusione è confermata dal rilievo che, secondo l’indirizzo della Cassazione, ricorre l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione ad oggetti che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze del veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo l’uso corrente, normale dotazione o usuale corredo, esulando da tali nozioni un oggetto personale come il borsello. Dalla suprema Corte, si trova affermato che l’aggravante non ricorre con riferimento né ad un borsellino contenente denaro, né a valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato. La Cassazione ha, pertanto, deciso per l’annullamento della sentenza, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante aggravante che elimina, rinviando ad altra sezione della Corte territoriale per la rideterminazione della pena.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1° - 22 ottobre 2014, n. 44035 Presidente Ferrua – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. M.A.E.A. e J.P., ritenuti responsabili, con doppia sentenza conforme Tribunale Bologna 8-9-2008 ad esito di giudizio abbreviato e Appello Bologna 1-10-2013 , del reato di furto, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, di un borsello contenente carte di credito lasciato su un automezzo con il finestrino aperto, hanno proposto ricorso per cassazione tramite l'avv. L.B. avverso la sentenza di secondo grado, deducendo con unica doglianza violazione di legge e assenza di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante essendo censurabile l'affermazione che lasciare un borsello con carte di credito a bordo di un veicolo con il finestrino aperto sia espressione di un uso tale da legittimare il riconoscimento dell'aggravante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Esso investe la questione di diritto della ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in caso di furto di un oggetto, nella specie un borsello contenente carte di credito ed altro, lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via. 3. Nel caso in esame il primo giudice si è limitato ad affermare apoditticamente che si trattava di cosa esposta alla pubblica fede, quello di appello ha sostenuto che è d'uso, in caso di soste brevi, lasciare il borsello nell'auto, con richiamo quindi alla consuetudine che, alternativamente alla necessità e alla destinazione, giustifica il riconoscimento dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625, comma primo, cod. pen 4. Ritiene per contro il collegio che nulla autorizzi la conclusione della sussistenza di una consuetudine in tal senso, sia pure in caso di soste molto brevi, in quanto il concetto di consuetudine implica una pratica di fatto generale e costante rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere, mentre la condotta del derubato risulta nella specie ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, nella specie confermate dalla circostanza del finestrino lasciato aperto. 5. Tale conclusione è confermata dal rilievo che, per indirizzo di questa corte, ricorre l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione ad oggetti quali l'autoradio che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo l'uso corrente, normale dotazione o usuale corredo Cass. 10298/1993 , esulando da tali nozioni un oggetto personale come il borsello. 6. Né è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza relativa alle cose lasciate a bordo perché non agevolmente rimovibili, o perché destinate ad essere nuovamente usate dopo ogni sosta dei mezzo Cass. 2501/1969 . 7. Si trova invece affermato da questa corte, in pronunce risalenti ma non contrastate da decisioni successive, che l'aggravante non ricorre con riferimento né ad un borsellino contenente denaro, né a valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato Cass. 1380/1969, 1281/1970 . 8. La sentenza va quindi annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante, con rinvio, essendo in atti la querela della p.o. S.L.D., ad altra sezione della corte territoriale per rideterminazione della pena in conseguenza della necessità di effettuare la riduzione pena per le concesse attenuanti generiche, già valutate equivalenti all'aggravante. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, aggravante che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena.