Centra il ciclista e scappa a tutto gas: dinamica e danni alla bici la inchiodano alle proprie responsabilità

Chiarissima la dinamica dell’incidente, che vede l’automobilista colpire un ciclista e poi allontanarsi subito dal luogo del fattaccio. Proprio l’impatto e i danni subiti dalla ‘due ruote’ non lasciano spazio a dubbi sulla consapevolezza della donna al volante in merito alla gravità delle lesioni riportate dal ciclista.

‘Colpo d’ala’, metaforico, dell’automobilista, che, con la propria vettura, colpisce un ciclista, facendolo cadere. Dinamica chiarissima, non solo per definire la responsabilità del conducente – una donna – della ‘quattro ruote’, ma anche per comprendere, in tempo reale, la gravità delle lesioni subite dalla persona in bici. Consequenziale la condanna della donna al volante, che, subito dopo il ‘contatto’ col ciclista, ha pensato bene di accelerare e andare via Cassazione, sentenza n. 43831, sez. IV Penale, depositata oggi . Colpito. Accusa pesante nei confronti di una donna, di origini ucraine a lei viene addebitato di avere investito, con l’auto, un ciclista e di averlo fatto cadere a terra , senza però poi fermarsi per fornire le proprie generalità e prestare soccorso all’uomo rimasto ferito. Nessun dubbio viene espresso dai giudici di merito la donna merita una condanna, alla luce della norma del c.d.s. sul comportamento da tenere in caso di incidente . Decisive la dinamica del sinistro e la violenza dell’impatto con il ciclista è evidente, secondo i giudici, che la donna aveva avuto piena consapevolezza delle lesioni traumatiche patite dal ciclista. Di conseguenza, ella avrebbe dovuto fermarsi sul luogo dell’incidente. Fuga. E l’ottica adottata dai giudici di merito viene fatta propria anche dai giudici della Cassazione. Respinta l’obiezione difensiva della donna, la quale ha sostenuto che il ciclista dopo la caduta si era rialzato , e, quindi, lei, fermatasi per constatare le condizioni dell’uomo, una volta verificato che lui stava bene , si era allontanata . A smentire questa ricostruzione sono le dichiarazioni di alcuni testimoni, i quali hanno riferito che la donna si era fermata solo per urlare qualcosa al ciclista, dopo avere abbassato il finestrino dell’auto, e non per dare le proprie generalità ed attendere l’arrivo della forza pubblica o dei soccorsi . Non a caso, hanno aggiunto i testimoni, l’auto guidata dalla donna aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando addirittura sulla bicicletta stesa in terra . Ma ciò che conta davvero, concludono i giudici, è il fatto che la donna avesse avuto piena consapevolezza delle lesioni traumatiche subite dal ciclista su questo punto, difatti, alla luce della caduta dell’uomo sull’asfalto e dei danni riportati dalla bici, era facile trarre la convinzione che il ciclista avesse patito lesioni . È evidente, quindi, che la donna abbia avuto contezza delle proprie responsabilità, e, per questo, sia scappata di corsa dal luogo dell’incidente logica, di conseguenza, la conferma della condanna, così come fissata in secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 maggio – 21 ottobre 2014, n. 43831 Presidente Bianchi – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5\6\2013 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale S.O. era stata condannata per i delitti di cui all'art. 189, commi 6° e 7°, C. d. S. acc. in Milano il 21\4\2007 . All'imputata era stato addebitato che, dopo avere investito con l'auto un ciclista, G.R., ed averlo fatto cadere in terra, non si era fermata per fornire le sue generalità e prestare soccorso. Osservava la Corte che, la dinamica del sinistro e la violenza dell'impatto con il ciclista aveva con certezza determinato in capo all'imputata la consapevolezza delle lesioni traumatiche patite dal G. 15 gg. di prognosi e ciò avrebbe dovuto indurla a fermarsi sul luogo del fatto. In ogni caso, quanto meno sussisteva il dolo eventuale quale elemento soggettivo dei delitti contestati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati. Invero dopo la caduta il G. si era rialzato e l'imputata si era fermata per constatare quali fossero le sue condizioni. Visto che stava bene si era allontanata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. ella sentenza impugnata sono riportate le deposizioni dei testi presenti al fatto, i quali hanno riferito che l'imputata si era fermata solo per urlare qualcosa al ciclista dopo avere abbassato il finestrino e non per dare le proprie generalità ed attendere l'arrivo della forza pubblica o dei soccorsi anzi l'auto aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando sulla bicicletta stesa in terra. Ciò premesso, va ricordato la giurisprudenza di questa corte di legittimità è consolidata nel suo orientamento interpretativo, laddove ha statuito che risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9128 del 02/02/2012 Ud. dep. 07/03/2012 , Rv. 252734 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20235 del 25/01/2006 Ud. dep. 14/06/2006 , Rv. 234581 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34621 del 27/05/2003 Ud. dep. 21/08/2003 , Rv. 225622 . Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, anche in tal caso va rammentata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.S. l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013 Ud. dep. 12/04/2013 , Rv. 255429 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3982 del 12/11/2002 Ud. dep. 28/01/2003 , Rv. 223500 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14222 dei 16/12/2005 Ud. dep. 21/04/2006 , Rv. 233954 . Orbene il giudice di merito ha tratto il convincimento della possibilità per l'imputata di percepire che il ciclista avesse patito lesioni, dalla sua caduta sull'asfalto e dai danni riportati dal velocipide. La non manifesta infondatezza delle motivazione sul punto, rende insindacabile la sentenza in questa sede. Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.