Incidente da ubriaco: il consenso al prelievo è come il dessert, piacevole ma non necessario

I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera e secondo i normali protocolli , sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza. Sono, infatti, elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, per cui il consenso è irrilevante.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43588, depositata il 20 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Ancona condannava un imputato per il reato di guida in stato d’ebbrezza la decisione era fondata sul prelievo ematico, effettuato presso la struttura ospedaliera, nell’ambito delle normali procedure sanitarie espletate in caso di incidente, che avevano dato esito positivo. Per i giudici di merito, il referto medico relativo al ricovero in ospedale, in seguito all’incidente, era un documento che poteva valere come prova, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., per il libero convincimento e per l’assenza di prove legali. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo l’inutilizzabilità del prelievo ematico, avvenuto senza il suo consenso, solamente ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza e senza la prova di una sussistenza di esigenze terapeutiche. Piena prova. La Cassazione ricorda che, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza, i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera e secondo i normali protocolli , sono utilizzabili per l’accertamento del reato. Sono, infatti, elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, per cui il consenso è irrilevante. Fuori dall’ospedale. Al contrario, solo il prelievo ematico effettuato, sempre in assenza di consenso, ma non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e quindi non necessario ai fini sanitari , è inutilizzabile, ai sensi dell’art. 191 c.p.p., per violazione del principio, sancito dall’art. 13 Cost., di tutela dell’inviolabilità della persona. Il caso di specie, tuttavia, riguardava la prima ipotesi, per cui dovevano ritenersi utilizzabili gli esiti del prelievo a fini probatori. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 – 20 ottobre 2014, numero 43588 Presidente Romis – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 23/01/2012 il Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi - assolveva F.M. dai reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ex artt. 186 co. 2 lett. c e co. 2 bis D. Lgs. 30/4/1992 numero 285 e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ex art. 187 co. 1 e co. 1 bis dello stesso D.Lgs. perché i fatti non sussistono. Contro tale sentenza proponeva appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona. La Corte di Appello di Ancona in data 8.11.2013, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c e 2 bis D.Lgs. 30.04.1992 numero 285 e lo condannava alla pena di anni uno di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda disponeva altresì la revoca della patente di guida, con la sospensione condizionale della pena. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Parisi e concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla asserita inutilizzabilità del prelievo ematico che era stato effettuato senza il consenso dell'imputato, solo ed unicamente ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, e senza che fosse provata, ad avviso della difesa, la sussistenza di esigenze terapeutiche. Considerato in diritto Tanto premesso si osserva che la sentenza impugnata ancora la prova del fatto addebitato al risultato delle analisi mediche che erano state effettuate sull'imputato nell'ambito delle normali procedure sanitarie espletate in caso di incidente e che avevano dato esito positivo. Relativamente ai motivi di appello diretti a sostenere la inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti presso la struttura ospedaliera, la Corte di Appello di Ancona richiamava l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali. In sede di ricorso in Cassazione il F. proponeva l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti ematici svolti presso la struttura ospedaliera. Tale motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si deve infatti ricordare il pacifico orientamento interpretativo della Corte di Cassazione cfr, da ultimo, Sezione 4 - sentenza numero 6198 dell'11.11.2008 - depositata il 12.02.2009 - ricorrente Reinhard Gabriele secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario ai fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona art. 13 Cost. . Nella fattispecie che ci occupa si verte nell'ambito della prima ipotesi, con conseguente piena utilizzabilità degli esiti del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione. Il ricorso proposto deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.