Un viaggetto sul motorino sequestrato schiva la sanzione penale

Chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.d.s., effettua soltanto l’illecito amministrativo disciplinato dallo stesso articolo, al comma 4, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, previsto dall’art. 334 c.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43775, depositata oggi. Il caso. Un giro in scooter, sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 c.d.s. perché non assicurato ed affidato alla custodia dell’imputato, gli costa la condanna per il reato previsto dall’art. 334, comma 2, c.p., che disciplina la sottrazione di cose sottoposte a sequestro. L’uomo, però, non ci sta, e si affida alla valutazione della Cassazione, lamentando l’insufficienza delle prova alla base della condanna. Rapporto di specialità. Questa visione viene accolta dai giudici del ‘Palazzaccio’, che ricordano che chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.d.s., effettua soltanto l’illecito amministrativo disciplinato dallo stesso articolo, al comma 4, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, previsto dall’art. 334 c.p Si applica, infatti, il principio di specialità, per cui la norma sanzionatoria amministrativa, che risulta speciale rispetto a quella penale, è l’unica a dover essere applicata. La conseguenza, per la Cassazione, può essere soltanto una l’assoluzione del ricorrente in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 – 20 ottobre 2014, n. 43775 Presidente/Relatore Garribba Motivi della decisione C.G. ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 334, comma 2, c.p., e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumento che la condanna sarebbe fondata su prove insufficienti. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il reato ascritto poggia sul fatto che l’imputato fu sorpreso dai carabinieri mentre circolava alla guida di una Vespa” di sua proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 cod. strad. il veicolo non era assicurato , affidata alla sua custodia. Stando così le cose, questa Corte, d’ufficio, in applicazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p., deve assolvere il ricorrente dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Invero la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 cod. strad. Integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal comma quarto dello stesso articolo, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che soltanto la prima deve essere applicata v. Cass., SSUU, 28.10.2010, Di Lorenzo, rv 248721 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.