Lavoro in cantiere: il capo deve essere anche un maestro

Subisce una condanna penale il titolare di una ditta edilizia che non fornisce un’adeguata formazione a dei dipendenti minorenni in materia di sicurezza e salute al momento di inizio dell’attività lavorativa in cantiere.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43427, depositata il 17 ottobre 2014. Il caso. Il titolare di una ditta edilizia veniva condannato, ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 55, comma 5, d.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro per non aver fornito a due lavoratori minorenni un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di prevenzione in atto presso il proprio cantiere. Ulteriori condanne gli venivano poi inflitte per aver omesso un’adeguata formazione al momento dell’inizio dell’attività artt. 37, comma 1, e 55, comma 5 d.lgs. n. 81/2008 e per non aver redatto il piano operativo di sicurezza artt. 96, comma 1, e 159, comma 1, d.lgs n. 81/2008 . L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e deducendo che non fosse stato provato che fosse titolare della ditta, né che i due ragazzi stessero lavorando presso il cantiere. Decisione libera, ma da motivare. Il primo motivo di ricorso viene accolto dai giudici di legittimità la motivazione dei giudici di merito era stata, infatti, insufficiente. La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale, così come l’applicazione delle attenuanti generiche, sono profili riservati al giudice di merito, che però deve motivare adeguatamente, senza apparenza di arbitrarietà. I ragazzi lavoravano per lui. Al contrario, il secondo motivo viene ritenuto infondato i giudici di merito avevano ricostruito correttamente che i minorenni stavano lavorando per conto del ricorrente, il quale aveva anche omesso di redigere il piano operativo di sicurezza. Da ciò, deriva l’annullamento della sentenza, con conseguente rinvio, limitatamente all’applicazione delle attenuanti generiche.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 marzo – 17 ottobre 2014, n. 43427 Presidente Gentile – Relatore Savino Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 18 luglio 2013 il Tribunale di Chieti Sez. dist. di Ortona dichiarava S.M. colpevole del reato di cui agli artt. 36 co. 1 e 55 co. 5 D.L.vo. 81/08 perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta edilizia ometteva di fornire ai lavoratori minorenni B.U. e B.G. un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di prevenzione in atto presso il cantiere situato in omissis del reato di cui agli artt. 37 co. 1 e 55 co. 5 perché, sempre in qualità di titolare della suddetta ditta, ometteva di impartire ai predetti un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute al momento dell'inizio dell'attività presso il cantiere nonché del reato di cui agli artt. 96 co. 1 e 159 co. 1 D.Lvo. 81/08 perché ometteva di redigere il piano operativo di sicurezza POS . Condannava lo stesso al pagamento dell'ammenda di 10.000,00 oltre alle spese processuali. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. I Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per i seguenti motivi 1 Violazione ed erronea applicazione di legge, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche 2 Mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza in relazione alla ritenuta responsabilità dello S. . In particolare non risulterebbe provata la circostanza che l'imputato fosse titolare della ditta né che i due minorenni stessero lavorando presso il cantiere 3 Mancata assunzione di una prova decisa. La difesa lamenta la violazione del diritto di difesa per la mancata ed ingiustificata escussione di due testimoni richiesti dalla difesa nonché della persona offesa B.U. , nonostante nelle more del dibattimento il giudice di prime cure abbia provveduto ad integrare ex art. 507 l'istruttoria colmando le lacune della difesa che si era limitata a produrre il solo verbale ispettivo. In particolare, afferma il ricorrente, la parte offesa B.U. doveva essere ascoltata in quanto presenta ai fatti oggetto della contestazione così come doveva essere soddisfatta la richiesta della difesa in ordine all'audizione di un responsabile e/o legale rappresentante della ditta EDIL Geniola che aveva partecipato all'opera di ristrutturazione del cantiere edile. Quest'ultimo, a detta della difesa, avrebbe potuto chiarire come la stessa EDIL Geniola fosse stata incaricata di assolvere i lavori di ristrutturazione del cantiere approntando anche il relativo POS. Il difetto di motivazione sulla richiesta di audizione del rappresentante della EDIL Geniola avanzata dalla difesa ex art. 507 c.p.p., peraltro, sarebbe messo in ulteriore risalto dall'assunzione di un solo teste ossia quello indicato dal PM. Ritenuto in diritto Il primo motivo concernente il trattamento sanzionatorio appare fondato quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione sul punto appare scarna e del tutto insufficiente a manifestare il percorso logico seguito dal giudice di merito sebbene, come più volte affermato da questa Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale come l'applicazione o meno delle attenuanti generiche attengano profili riservati al giudice di merito, comunque è necessario che le decisioni in materia siano accompagnate da adeguata motivazione e non appaiano, al contrario, del tutto arbitrarie, vedi ex pluris Cass., Sez. IV, sent. 21294/2013 . Il secondo motivo inerente la ritenuta responsabilità dello S. appare, invece, infondato. La sentenza impugnata, infatti, prima da conto della deposizione del teste della difesa, D.A. , il quale ha negato di aver mai affidato i lavori allo S. ma di aver soltanto chiesto allo stesso, dato il loro rapporto di amicizia, di controllare le operazioni di smontaggio dei ponteggi ad opera della ditta Giagnola. Tali lavori erano dovuti al fatto che doveva subentrare, a detta del D. , un'altra ditta. Sempre secondo il resoconto del D. , così come riportato nella sentenza impugnata, quel giorno lo S. si presentò inaspettatamente con due ragazzi mai visti prima che, di conseguenza, vennero trovati presso il cantiere durante l'ispezione. Uno di questi ragazzi, B.G. , sentito in dibattimento, ha dichiarato di aver accompagnato lo S. presso il cantiere per motivi di studio in quanto frequentava una scuola edile. Quando arrivarono gli ispettori, ha dichiarato lo stesso B.G. , egli si trovava ad ispezionare l'impianto elettrico al piano superiore con l'imputato quindi non era presente al momento dell'ispezione e non portava abiti da lavoro. Poi il giudice di prime cure riporta la diversa la versione dell'ispettore Bo. . Quest'ultimo, sentito in dibattimento, ha dichiarato che al suo arrivo era presente la sola ditta dello S. che operava con due minorenni i due B. . Gli stessi stavano accatastando del materiale e portavano abiti da lavoro sporchi e scarpe antinfortunistiche. Effettuato questo duplice resoconto delle risultanze istruttorie la sentenza impugnata mette in evidenza il contrasto tra le versioni del D. e del B. , da una parte, e dell'Ispettore Bo. , dall'altra, e spiega le ragioni della ritenuta fondatezza della seconda ricostruzione va affermata la penale responsabilità dell'imputato atteso che, al momento del controllo, gli ispettori constatarono che i minorenni erano intenti al lavoro per conto dello S. e che il predetto aveva omesso di redigere il POS nonché di ottemperare agli obblighi di legge. Siffatta condotta integra i reati per cui è processo. Orbene la motivazione del giudice di prime appare esente da vizi nella misura in cui spiega le ragioni che lo hanno condotto a ritenere attendibile il teste Bo. e non attendibili i teste della difesa D. e B. . Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella deposizione dell'altra persona offesa, B.U. presente ai fatti , nonché del rappresentante legale della EDIL Geniola cioè della ditta che aveva effettuato fino a quel momento i lavori di ristrutturazione del cantiere ed alla quale, secondo la difesa, stava per subentrare altra ditta , risulta anch'esso infondato. Difatti l'audizione di questi due testi era stata richiesta dalla difesa ex art. 507 c.p.p. Come è noto, quando il giudice si trova davanti a siffatta richiesta non è tenuto a soddisfarla a meno che non ritenga la prova necessaria ai fini dell'accertamento del fatto circostanza evidentemente non verificatesi nel caso di specie - vedi ex pluris Cass., Sez. V, n. 38674/2005 Cass. Sez. III, n. 44955/2007 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche con rinvio al Tribunale di Chieti. Rigetta nel resto il ricorso.