Motivazione del gdp: 15 giorni possono (e devono) bastare

L’art. 32 d.lgs. n. 274/2000, secondo cui il gdp deve depositare la motivazione entro 15 giorni se non la detta a verbale, comporta che questo non possa assegnarsi autonomamente un termine diverso e maggiore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43493, depositata il 17 ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Latina dichiarava inammissibile l’appello, perché tardivo, di un imputato contro la sentenza di condanna emessa dal gip il 3/5/2011. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che il tribunale, dopo aver dato conto che il gdp aveva riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni, aveva erroneamente ritenuto che l’impugnazione, proposta il 14/7/2011, fosse tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto per l’appello. Al contrario, ai sensi dell’art. 544, n. 3, c.p.p. correlato all’art. 585, comma 1, lettera c , c.p.p., sarebbe previsto un termine di 45 giorni con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza. Perciò, il suo appello era da ritenersi tempestivo. Deposito della sentenza. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 32 d.lgs. n. 274/2000, secondo cui il gdp deve depositare la motivazione entro 15 giorni se non la detta a verbale, comporta che questo non possa assegnarsi autonomamente un termine diverso e maggiore. Ciò non è, infatti, consentito proprio dall’art. 32 d.lgs. n. 274/2000, in deroga all’art. 544 c.p.p., per cui non trova applicazione l’art. 2 d.lgs. n. 274/2000, secondo cui le norme del codice sono estese nei procedimenti davanti al gdp, a meno che non sia diversamente stabilito. Fuori termine. Di conseguenza, la motivazione depositata oltre i 15 giorni deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è di 30 giorni, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notifica, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, commi 1 e 2, c.p.p Nel caso di specie, non era stato rispettato il limite temporale, per cui il termine per proporre appello, di 30 giorni, decorreva dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine alle parti cui spetta il diritto di impugnazione. Perciò, l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 maggio – 17 ottobre 2014, n. 43493 Presidente Lombardi – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con ordinanza pronunciata il 12.7.2013 il tribunale di Latina, in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto da Z.L. avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Priverno, in data 3.5.2011, aveva condannato il suddetto Z., imputato dei delitti di cui agli artt. 594 e 612, c.p., commessi, secondo l'assunto accusatorio, in danno di C.G., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile. 2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Z., a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Ciotti del Foro di Latina, lamentando il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b , c.p.p., in relazione agli artt. 544, 585, 591 e 592, c.p.p., in quanto il tribunale, dopo aver dato conto che il giudice di pace aveva riservato il deposito della motivazione entro trenta giorni, ha erroneamente ritenuto che l'impugnazione, proposta il 14.7.2011, fosse tardiva rispetto al termine di trenta giorni previsto per l'appello. Evidenzia al riguardo il ricorrente che nel caso in esame ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 544, n. 3 , c.p.p., da correlare al disposto dell'art. 585, co. 1, lett. c , c.p.p., che prevede un termine di quarantacinque giorni, con decorrenza, ai sensi del successivo co. 2, lett. c , del medesimo articolo, dalla scadenza dei termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza. Conclude, pertanto, il ricorrente che, avendo il giudice di pace di Priverno riservato il deposito della motivazione della sentenza di primo grado entro trenta giorni dal 3.5.2011, il richiamato termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione decorreva dal 2.6.2011, con scadenza al 17.7.2011, per cui, l'impugnazione proposta il 14.7.2011 doveva ritenersi tempestiva e rituale. 3. II ricorso deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto. 4. Ed invero, come chiarito da un condivisibile arresto di questa sezione, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b e comma secondo, cod. proc. pen. cfr. Cass., sez. V, 24.2.2012, n. 11656, rv. 252963 . Nel caso in esame, dunque, la sentenza di primo grado andava depositata nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, per cui, non essendo stato rispettato il suddetto limite temporale, il termine per proporre appello, pari a trenta giorni, giusta la previsione dell'art. 585, co. 1, lett. b , c.p.p., decorreva, ai sensi del disposto dell'art. 585, co. 2, lett. c , ultima parte, c.p.p., dal momento in cui sono stati effettuati nei confronti delle parti gli adempimenti previsti dall'art. 548, co. 2, c.p.p. vale a dire la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione , che, tuttavia, nel caso in esame sono stati del tutto omessi. Di conseguenza l'appello proposto dall'imputato non poteva essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 585 dei codice di rito. 5. Sulla base delle svolte considerazioni, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Latina per il giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Latina per il giudizio di appello.