Aggravante della transnazionalità: il gruppo deve essere organizzato e criminale

L’aggravante ad effetto speciale ex art. 4, l. n. 146/2006 esige, oltre all’elemento della previsione di pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni, che alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Questo è quello che è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 43155, depositata il 15 ottobre 2014. Il fatto. Tre indagati ricorrono avverso l’ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare carceraria emessa dal gip del Tribunale di Padova nei loro confronti, per il delitto di ricettazione aggravata ai sensi degli artt. 3 e 4, l. n. 146/2006, ed è stato confermato tale provvedimento. La giurisdizione del giudice italiano. Con un primo motivo gli indagati lamentano violazione di legge con riguardo alla sussistenza della giurisdizione italiana pur essendo stato commesso il delitto di ricettazione in territorio elvetico. Interviene la Corte di Cassazione affermando che è stata correttamente ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, sulla base del fatto che gli indagati hanno dato per scontato che la merce di provenienza illecita sia stata ricevuta o comunque acquistata in Svizzera, senza alcun elemento di prova. L’aggravante ad effetto speciale. Quanto invece alla contestata aggravante di cui all’art. 4 l. n. 146/2006, gli indagati lamentano violazione di legge, non essendo emersa in atti l’esistenza di una pur rudimentale organizzazione criminale a carattere transnazionale. A tal riguardo, la Corte ribadisce l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui il gruppo criminale organizzato è configurabile in presenza di una stabilità di rapporti fra gli adepti, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, non occasionalità o estemporaneità della stessa ed, infine, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. Le precisazioni delle Sezioni Unite sul gruppo criminale organizzato. Le Sezioni Unite precisano, inoltre, che il gruppo criminale organizzato è sicuramente un quid pluris ” rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere che richiede un’articolata organizzazione strutturale, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Alla luce di questi richiami, nel provvedimento impugnato è stata quindi correttamente configurata l’esistenza di una organizzazione non occasionale – operante in Italia e in Svizzera – in cui gli odierni indagati appaiono rivestire ruoli ben definiti ponendo in essere attività con identiche modalità operative. Consegue pertanto per la Corte di Cassazione il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1° - 15 ottobre 2014, n. 43155 Presidente Petti – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto M.P., T.T. e T.V.I. ricorrono avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare carceraria emessa dal gip del tribunale di Padova in data 15 marzo 2014 nei loro confronti per il delitto di ricettazione aggravata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge numero 146 del 2006 ed è stato confermato detto provvedimento. Nel ricorso presentato dai tre indagati - lamentando in generale vizio di motivazione non avendo il giudice di merito adeguatamente risposto alle argomentazioni difensive sollevate dagli odierni ricorrenti - si contestano inoltre e più specificamente vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo - alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana pur essendo stato commesso il delitto di ricettazione in territorio elvetico - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge numero 146 del 2006, non essendo emersa dalla istruttoria in atti l'esistenza di una pur rudimentale organizzazione criminale ha carattere transnazionale. Nel ricorso presentato, a mezzo di difensore, dei fratelli T. si ribadiscono le esposte doglianze, puntualizzando come essendo emerso dagli atti che la merce oggetto di reato è stata in gran parte sottratta in territorio elvetico, ed essendo emerso inoltre come gli imputati con ogni probabilità abbiano ricevuto tali beni in Svizzera, il tribunale avrebbe errato nell'avvalorare il dato, in se stesso neutro, della detenzione di detti beni in Italia. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati. Circa la giurisdizione dei giudice italiano, correttamente argomenta il tribunale come un dato certo emerso dalla istruttoria svolta è il possesso, in capo agli indagati, su territorio italiano, di beni di provenienza illecita oggetto di reati commessi in territorio elvetico. Su tale dato i giudici hanno ritenuto di argomentare la giurisdizione italiana, non mancando di precisare che l'eventualità che tali beni siano stati ricevuti in territorio elvetico, avvalorata dal dato di fatto dei numerosi viaggi svolti dagli indagati in Svizzera, non si eleva al rango di indizio anche perché né gli indagati né i loro difensori hanno mai adombrato tale possibilità, nemmeno sollevando l'eccezione in oggetto. Molto diversamente, hanno dato per scontato un dato su cui non vi è nessun elemento di prova ossia che la merce di provenienza illecita sia stata ricevuta o comunque acquistata in Svizzera. Nessuno dei due ricorsi espone una critica fondata a tale ragionamento, anzi, dimostrando un evidente difetto di correlazione con il provvedimento impugnato, in entrambi si ribadisce ulteriormente come sarebbe emerso agli atti che i beni di provenienza illecita sarebbero stati acquisiti in Svizzera. Quanto alla contestata aggravante, deve osservarsi che la transnazionalità ex art. 3 legge n. 146/2006 non da luogo ad un'autonoma fattispecie di reato, costituendo un predicato riferibile a qualsiasi delitto, che non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla stessa legge predicato che richiede la previsione di pena non inferiore nel massimo a quattro anni e la riferibilità ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale, nonché, in via alternativa, una delle seguenti situazioni a il reato sia commesso in più di uno Stato b il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato c il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato d il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato . L'aggravante ad effetto speciale ex art. 4 esige invece, oltre all'elemento della previsione di pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni, che alla commissione dei reato abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, laddove la condizione sub c di cui all'art. 3 prevede, con differenziazione terminologica verosimilmente non casuale, la semplice implicazione di un gruppo con le stesse caratteristiche Cass. sez. V, 21.5.2014, n. 26596 . Proprio tale ultimo aspetto è stato valorizzato nel provvedimento impugnato, nel quale si dà conto della esistenza di una organizzazione non occasionale - operante in Italia e in Svizzera - in cui gli odierni indagati appaiono rivestire ruoli ben definiti ponendo in essere attività con identiche modalità operative. A tal riguardo, deve ribadirsi l'insegnamento delle sezioni unite nella sentenza del 31.1.2013. n. 18374 per cui il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli art. 3 e 4 I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a e c della convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 c.d. convenzione di Palermo , in presenza dei seguenti elementi a stabilità di rapporti fra gli adepti b minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli c non occasionalità o estemporaneità della stessa d costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati . Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione dei codice di procedura penale.