Sesso offerto online, ma l’annuncio è uno sfregio: condannato

Situazione assurda per una donna, ignara protagonista sul web e presa d’assalto da ripetute telefonate a sfondo sessuale. Tutta colpa di un uomo che ha pubblicato l’annuncio, fornendo il numero di telefono della donna, e che ore è ritenuto responsabile del reato di molestie telefoniche.

‘Bombardamento’ telefonico per una donna, presa d’assalto da tanti, troppi uomini, che mirano ad ottenere prestazioni sessuali. Situazione assurda, eppure spiegabile tutto nasce, difatti, dallo sfregio messo in atto da una persona che ha pubblicato, su un sito web, un annuncio hot, fornendo il vero numero telefonico della donna. Acclarato, come detto, lo sgradevole pressing telefonico subito dalla donna. Altrettanto evidente la responsabilità dell’uomo che ha pubblicato online l’annuncio hot consequenziale la condanna per il reato di molestie” Cass., sent. n. 42043/2014, Prima Sezione Penale, depositata oggi Annuncio hot. Nessun dubbio, per i giudici di merito, sulla gravità della condotta dell’uomo, il quale, come detto, ha inserito, su un sito internet, un annuncio, apparentemente scritto dalla donna, con cui ella fornendo il proprio numero di telefono, si mostrava disponibile ad incontri di sfondo sessuale . Lapalissiano che la ricezione, da parte della donna, di numerose telefonate, oggettivamente moleste fu dovuta all’ annuncio hot. Evidente, di conseguenza, la responsabilità dell’uomo per le molestie subite dalla donna. Difatti, evidenziano i giudici, coloro che composero il numero di telefono della donna , richiedendo prestazioni sessuali, sono non punibili perché indotti in errore dall’uomo circa la volontà della donna di offrirsi . Molestie. E il quadro probatorio, così come delineato tra Tribunale e Corte d’Appello, è valutato come sufficiente anche in Cassazione, laddove, difatti, viene confermata la condanna dell’uomo per il reato di molestie telefoniche . Respinte le obiezioni difensive dell’uomo, il quale spiega di essersi limitato ad inserire l’annuncio sul sito internet , senza prendere il telefono e avanzare anch’egli richieste a sfondo sessuale nei confronti della donna. Per i giudici, difatti, è corretta l’assenza di punizione per gli autori materiali delle molestie, mentre è da condannare, come detto, il solo ‘determinatore’ . Ciò perché la pubblicazione on line di un annuncio che rappresentava la falsa volontà della donna di offrirsi sessualmente – con relativo recapito telefonico – induceva in errore i soggetti frequentatori del sito determinando un pregiudizio alla ignara vittima .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 aprile – 9 ottobre 2014, n. 42043 Presidente Cortese – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con sentenza resa in data 2 luglio 2013 la Corte d'Appello di Palermo confermava - quanto alla affermazione di penale responsabilità - la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 gennaio 2012 nei confronti di C.B. per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Le modifiche apportate dalla decisione di secondo grado riguardano esclusivamente il riconoscimento della pena sospesa mesi uno di arresto e la riduzione della quantificazione dei danno risarcibile. Il fatto consiste nell'aver - il C. - inserito su un sito internet un annuncio apparentemente scritto dalla persona offesa con cui la stessa, fornendo il proprio numero di telefono, si mostrava disponibile ad incontri a sfondo sessuale. Da ciò derivò la ricezione da parte della donna di numerose telefonate oggettivamente moleste, basate sui contenuti dei 'falso' quanto alla volontà della donna di offrirsi annuncio. Ad avviso della Corte siciliana, non vi è dubbio circa la riconducibilità al C. della iniziativa di pubblicare sul sito internet l'annuncio. Da ciò deriva al di là della coesistenza con altre fattispecie, non contestate la responsabilità per le molestie ricevute, essendone il C. l'autore mediato. Coloro che composero il numero di telefono della donna erano infatti indotti in errore dal C. circa la sua volontà di offrirsi, determinata dai contenuti del 'post' . Il reato viene ritenuto configurabile anche sotto l'aspetto psicologico posto che la volontà del C. era diretta, in tal modo, a creare molestia e disturbo alla persona presa di mira. Il reato è stato dunque consumato a mezzo del telefono, strumento utilizzato dal soggetti chiamanti sulla base della esatta indicazione dei numero, derivante dall'azione del C 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - C.B., deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Nel ricorso si contesta l'applicabilità alla condotta del C. della norma in tema di 'autore mediato' di cui all'art. 48 cod. pen. In realtà il C. avrebbe, al più, potuto essere incriminato per concorso art. 110 cod. pen. con i soggetti chiamanti, dato che ha fornito un contributo causale alla consumazione del reato ma non ha posto in essere la condotta tipica, limitandosi ad inserire l'annuncio sul sito internet. Difetterebbe, in ogni caso, il dolo di partecipazione, aspetto su cui la Corte territoriale non si sofferma in modo adeguato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Corrette risultano, infatti, le argomentazioni giuridiche che hanno condotto alla conferma della decisione di primo grado e le critiche operate nel ricorso appaiono slegate dal reale percorso decisorio, con cui non si confrontano in modo adeguato. Nell'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., infatti, il soggetto punibile non commette l'azione tipica prevista dalla norma incriminatrice, ma determina le condizioni affinchè altri - incorrendo in errore - la commettano. Questa è la ragione per cui il legislatore prevede l'assenza di punizione per l'autore della condotta tipica data l'esistenza di errore sul fatto che costituisce reato, che altera il processo volitivo e punisce il solo 'determinatore' , in apparente deroga alle norme in tema di concorso di persone nel reato. La deroga è solo apparente perchè anche le norme in tema di concorso implicano l'esistenza dell'elemento psicologico dei reato e della imputabilità soggettiva di ogni concorrente, come prevede - tra l'altro - l'art. 111 cod. pen. in modo analogo alla disposizione qui richiamata. Nel caso in esame ricorre pienamente detta condizione, posto che la pubblicazione sul sito internet - pacificamente posta in essere dal C. - di un annuncio che rappresentava la falsa volontà della persona offesa di offrirsi sessualmente con indicazione del reale recapito telefonico della medesima induceva in errore i soggetti frequentatori del sito, con sottostante volontà del C. di determinare, tramite la successiva azione materiale di costoro, un pregiudizio alla ignara vittima. La condotta tipica di cui all'art. 660 cod. pen. veniva pertanto commessa con il mezzo dei telefono - così come prevede la norma incriminatrice applicata - da parte di soggetti non punibili, in quanto tratti in errore - dal C. - circa la reale volontà della destinataria delle chiamate di rendersi disponibile ad incontri. Nè tale valutazione può dirsi eccentrica rispetto alla contestazione in fatto - con pieno esercizio sul punto dei diritti difensivi dell'imputato - posto che la contestazione descriveva in maniera dettagliata tanto la condotta tenuta dall'imputato che quella tenuta dai soggetti autori materiali delle chiamate. La valutazione dei termini giuridici della punibilità, con richiamo alla regola contenuta nell'art. 48 cod. pen. rappresenta, pertanto, in tutta evidenza legittimo esercizio dei potere giurisdizionale di esatta qualificazione in diritto, ferma restando la contestazione in fatto dell'addebito. L' inammissibilità dei ricorso, peraltro, impone di ritenere non rilevante a fini di estinzione del reato il decorso dei tempo successivo alla decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè da ultimo Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità dei ricorso per manifesta infondatezza dei motivi . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.