Blocca l’auto altrui e la bastona: non è solo violenza

L’uomo che costringe con violenza un'altra persona a fermarsi e a fare marcia indietro con l’auto per potersi sottrarre alla furia dello stesso, risponde del reato di violenza privata. Se, poi, utilizza un bastone, arma impropria, per infrangere l’autovettura, lo stesso risponde oltre che del reato di danneggiamento anche di quello di porto di armi atte ad offendere le persone.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 41642, depositata il 6 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello condannava l’imputato per il reato di violenza privata e danneggiamento. Ricorreva per cassazione il soccombente, lamentando la condanna per violenza privata, essendosi fermata volontariamente la persona offesa l’immotivata esclusione della provocazione e, infine, la pronunciata condanna ai sensi dell’art. 4 l. n. 110/1975 porto di armi od oggetti atti ad offendere , intervenuta senza l’accertamento che l’imputato portasse con sé armi atte ad offendere. La violenza privata. Secondo la ricostruzione dei fatti la persona offesa era stata costretta a fermarsi e a fare marcia indietro con l’auto, per sottrarsi alla furia dell’imputato. L’aver impedito ad un’altra persona, con violenza, di proseguire sulla sua strada integra un’ipotesi di violenza privata. Nessuna provocazione. La Cassazione, poi, specifica che per potersi parlare di provocazione, sono necessari fatti e comportamenti concretamente apprezzabili e reali, dovendosi escludere l’operatività della provocazione nella forma putativa, per l’espressa esclusione della putatività contenuta nel comma 3 art. 59 c.p. circostanze non conosciute o erroneamente supposte , anche dopo la modifica apportata dall’art. 1 l. n. 19/1990 in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti Cass., n. 29075/2012 . Nel caso in esame è da escludersi la provocazione, dal momento che l’imputato non aveva reagito ad un fatto ingiusto. Arma impropria. E’, d’altra parte pacifico, in sede di legittimità che un bastone costituisca un’arma impropria, trattandosi di uno strumento idoneo ad offendere una persona. Il fatto – specifica la Corte Suprema – che il danneggiamento sia stato eseguito con un bastone prova la sussistenza del reato. Sicché, non è ravvisabile nessun vizio nell’impugnata sentenza, che ha ritenuto l’imputato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 4 l. n. 110/1975. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 giugno – 6 ottobre 2014, n. 41642 Presidente Bruno – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza dei 2 maggio 2013, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Melfi, ha condannato T.N. per violenza privata e danneggiamento in danno di D.B.G., oltre che per il porto ingiustificato di un bastone. La vicenda è stata così ricostruita dai giudici di merito in data 2/5/2008 l'imputato, mentre viaggiava a bordo della propria auto, incrociò, su una strada di campagna, l'autocarro di C.V., che aveva al suo fianco, come trasportato, D.B.G Data la ristrettezza della sede stradale, entrambi i veicoli serrarono sulla loro destra e quello di T. rimase impantanato sul ciglio della strada. Poco dopo il D.B. tornò sul posto con la Fiat Uno di sua proprietà e fu immediatamente affrontato dal T., che infranse il paraurti dell'auto dei D.B. con un bastone. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. G.A. per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che l'imputato sia stato condannato per violenza privata, nonostante fosse stato accertato che D.B. si fermò volontariamente e poté regolarmente proseguire la marcia che sia stata immotivatamente esclusa la provocazione, posto che l'ira del T. scoppiò per un illecito commesso in suoi danno che sia stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 4 della L. 110/75 sebbene sia stato accertato che T. non portava con sé armi od oggetti atti ad offendere che sia stata pronunciata condanna per il danneggiamento in mancanza di querela. Considerato in diritto Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1. Non corrisponde a verità che D.B. poté proseguire tranquillamente sulla sua strada, allorché, di si trovò di fronte il T., che non era riuscito a ripartire con la sua autovettura, dopo l'incrocio con l'autocarro di C Risulta invece dalla sentenza di primo grado, richiamata e condivisa da quella d'appello, che D.B. fu costretto a fermarsi e che, per sottrarsi alla furia dei T., dovette fare marcia indietro ed avvertire i carabinieri. L'aver impedito a D.B., con la violenza, di proseguire sulla sua strada concreta sicuramente, quindi, una ipotesi di violenza privata. 2. La provocazione è stata esclusa perché T. non reagì ad un fatto ingiusto così il giudice d'appello . Il Tribunale ha poi chiarito che, allorquando T. e C. si incrociarono, i due dovettero serrare sul ciglio della strada, con la conseguenza che T. rimase impantanato in una cunetta. C. non si accorse dell'inconveniente e proseguì per la sua strada. Così ricostruito l'accaduto, non v'è spazio - come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello - per la provocazione, la quale presuppone un comportamento antigiuridico o anche solo una violazione di norme sociali o di costume, idonea a suscitare una commotio animi capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori, mentre, nella specie, può esservi stata, al massimo, una distrazione del C., che gli impedì di accorgersi dell'inconveniente occorso all'altro automobilista. D'altra parte, va considerato che, per potersi parlare di provocazione, sono necessari fatti e comportamenti concretamente apprezzabili e reali, dovendosi escludere l'operatività della provocazione nella forma putativa, per l'espressa esclusione della putatività contenuta nel comma 3 dell'art. 59 c.p., anche dopo la modifica apportata dall'art. 1 I. 7 febbraio 1990, n. 19, in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti in questo senso, Cass., n. 29075 del 23/5/2012, in motivazione Cassazione penale, sez. V, 16/10/1986 Cassazione penale, sez. I, 28/02/1985 Cassazione penale, sez. V, 28/09/1984 . 3. Per giurisprudenza costante, anche un bastone costituisce arma impropria, perché trattasi di strumento che può essere utilizzato per l'offesa alla persona. Il fatto che il danneggiamento sia stato eseguito con un bastone - portato fuori dell'abitazione senza che l'imputato abbia giustificato le ragioni della condotta - costituisce prova evidente della sussistenza del reato. Nessun vizio è riscontrabile, pertanto, nella sentenza impugnata, che ha ritenuto il T. responsabile anche della contravvenzione di cui all'art. 4 della L. 110 del 1975. 4. La doglianza relativa alla procedibilità del danneggiamento è anch'essa inammissibile per plurimi motivi a perché l'imputato non ha provato, né allegato, di aver sollevato la questione in appello perché è procedibile d'ufficio il danneggiamento accompagnato da violenza o minaccia alla persona com'è dato riscontrare - di fatto - nella specie, posto che la violenza privata è stata accompagnata da minaccia e violenza verso il D.B. c perché è procedibile d'ufficio il danneggiamento eseguito su cose esposte, per necessità, alla pubblica fede, come sono le autovetture circolanti sulla pubblica via. 5. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in € 1.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.