Parole come pietre per auspicare la morte di un uomo: sfogo verbale eccessivo ma nessun reato

Cadono definitivamente le accuse nei confronti di un uomo e una donna, che avevano preso di mira una persona, augurandole la morte. Non vi sono le fondamenta per contestare né il delitto di ingiuria né quello di minaccia. Ci si trova di fronte a una manifestazione di odio, moralmente discutibile però penalmente irrilevante.

Davvero apprezzabile il precetto evangelico di amare il prossimo come sé stessi , ma esso è catalogabile come consiglio – seppur di enorme valore –, lasciato alla libera valutazione degli uomini e delle donne, come riferimento morale e non come paletto normativo. Di conseguenza, auspicare la morte di una persona – con cui, evidentemente, i rapporti non sono idilliaci – rappresenta una condotta poco gradevole, poco elegante, ma penalmente irrilevante, e non valutabile né come ingiuria né come minaccia Cassazione, sentenza n. 41190, sez. V Penale, depositata oggi . Parole pesanti. Davvero non equivocabili le parole – davvero pesanti – rivolte da un uomo e una donna verso una persona con cui è aperto un contenzioso giudiziario. Leggere per credere Ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada che commentano nei telegiornali , questa la frase pronunciata dall’uomo Ogni anno qualcuno mi fa sapere che la tua salute peggiora molto e sempre di più, tanto che stai lì lì per crepare, però questa bella notizia non arriva mai , questa la frase pronunciata dalla donna. Ciò basta, ad avviso dei giudici di primo e di secondo grado, per considerare acclarati i delitti di ingiuria e minaccia . Semplice odio. Ma la pronuncia di condanna, emessa nei confronti dell’uomo e della donna, viene duramente contestata dal loro legale, il quale, ricorrendo in Cassazione, sostiene che le espressioni pronunciate non avevano contenuto di disprezzo e di lesione dell’onore e del decoro delle persone destinatarie di quelle parole, anche tenendo presente l’evoluzione del linguaggio . Ebbene, a sorpresa, per i giudici del ‘Palazzaccio’, non vi sono gli elementi per contestare il delitto di ingiuria e quello di minaccia . Ciò perché augurarsi la morte di un’altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio ma è penalmente irrilevante , poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come sé stessi non ha sanzione penale . Di conseguenza, crolla, ab origine , il castello accusatorio uomo e donna, resisi protagonisti di uno sfogo verbale carico di odio, possono tornare a casa liberi da ogni contestazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 luglio – 3 ottobre 2014, n. 41190 Presidente Dubolino – Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Cassino, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Z.V. e D.S.G. furono condannati a pena di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di ingiuria e minaccia nei confronti di T.A. Gli stessi furono anche condannati al risarcimento del danno. 2. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati e deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione atteso che i fatti contestati non sono avvenuti il 4 giugno, ma il 4 maggio dei 2006 e che essi sono scaturiti da una condotta illegittima del T. e degli altri coltivatori, i quali si opponevano alla esecuzione di un provvedimento giudiziario emesso in favore della madre della D.S Neanche che vi è prova del fatto che le frasi siano state pronunciate, in quanto i testi, diversi dalla persona offesa, si erano ormai allontanati dal luogo nel quale, asseritamente, erano avvenuti i fatti. 3. Con altra censura, i ricorrenti deducono l'insussistenza del reato di cui all'articolo 594 cp per mancanza dell'elemento soggettivo, atteso che le espressioni pronunciate non avevano contenuto di disprezzo e di lesione dell'onore e del decoro delle persone costituitesi parte civile. D'altra parte, l'evoluzione del linguaggio ha privato della loro carica offensiva molte parole. 4. Con la terza censura, si deduce violazione dell'articolo 62 bis cp per non avere i giudici di merito chiarito le ragioni per cui sono state negate le attenuanti generiche. 5. Con l'ultima censura, si deduce la eccessività della pena in violazione dell'articolo 133 cp. Considerato in diritto 1. Secondo quanto si legge nel capo d'imputazione, Z. avrebbe proferito la seguente frase rivolta al T. ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull'autostrada che commentano nei telegiornali . Spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada . Ti prometto che non mi fermerò mai per aiutarti a soccorrerti . D.S., per parte sua, sempre indirizzandosi al T., avrebbe detto ogni anno qualcuno mi fa sapere che la tua salute peggiora molto e sempre di più, tanto che stai lì lì per crepare, però questa bella notizia non arriva mai . 2. Tanto premesso, mentre la prima censura è incomprensibile e dunque inammissibile per genericità , non essendo chiaro quale incidenza possano avere sul decisum dei giudicanti di primo e secondo grado le argomentazioni in essa contenute, la seconda censura è, nella sostanza e al di là della sua formulazione, fondata. Invero non è l'elemento psicologico quello che manca nel delitto di ingiuria contestato agli imputati, ma addirittura l'elemento materiale. Augurarsi la morte di un'altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona, ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante. Meno che mai costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro e che di fatto li si offenda . 2.1. Quanto al delitto di minaccia, è noto che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un'azione dell'offensore. Nel caso di specie, il fatto che Z. si sia augurato la morte di T. in un incidente stradale e che D.S. l'abbia prevista quale imminente conseguenza dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, rappresentano certamente manifestazioni di scarso affetto nei confronti del T. stesso e, se si vuole, di evidente mancanza di fair play tra avversari processuali a quanto si apprende, la famiglia degli imputati era in lite giudiziaria con il T. , ma né Z., né D.S., a stare al capo di imputazione, hanno manifestato l'intenzione di fare alcunché per determinare, anticipare o propiziare la morte del T In particolare, Z. non ha promesso al T. che si sarebbe attivato per provocare incidenti automobilistici, ma si è augurato che ciò accada casualmente ad opera di terzi sconosciuti ed ha chiarito che egli, se avesse visto steso per terra il T., non l'avrebbe soccorso, con ciò, al più, preannunciando che si sarebbe reso responsabile di un futuro ed eventuale reato CdS art. 189, cp art. 593 . D.S. ha formulato una previsione e una speranza , certo con animo malevolo, ma di assoluta irrilevanza penale. 3. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.