Auto abbandonata: il dirigente comunale deve rimettere il cappuccio alla penna

L’ordinanza che dispone le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti in stato d’abbandono, nonché il termine entro cui provvedere, non può essere disposta dal dirigente comunale, in quanto tale potere è riservato espressamente al solo Sindaco.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 40212, depositata oggi. Il caso. Una macchina abbandonata sulla pubblica via ed un’ordinanza non rispettata di rimuoverla e di affidarla ad un centro autorizzato per la raccolta. Queste sono le premesse che hanno portato alla condanna, da parte della Corte d’appello di Genova, di un imputato per il reato disciplinato dall’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 abbandono di rifiuti . L’uomo, però, non ci sta e ricorre in Cassazione l’ordinanza in questione era dirigenziale, non sindacale, per cui come avrebbe potuto sapere che la violazione dell’atto avrebbe integrato questa fattispecie di reato? La firma è del Sindaco. A questa domanda rispondono i giudici del ‘Palazzaccio’, che accolgono il ricorso dell’uomo. L’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che sia il Sindaco a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono, nonché il termine entro cui provvedere. Lo stesso testo normativo, all’art. 255, comma 3, sanziona con l’arresto fino ad un anno chiunque non ottemperi all’ordinanza del Sindaco. Alla luce di questi dati normativi, gli Ermellini richiamano quanto affermato in più occasioni dai loro colleghi amministrativi CdS nn. 3765/2009 e 4635/2012 , secondo cui il legislatore ha inteso riservare al solo Sindaco la competenza ad emettere ordinanze ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Da ciò, discende l’annullabilità, per incompetenza, dell’ordinanza eventualmente adottata dal dirigente comunale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la sentenza, poiché il reato non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 maggio – 29 settembre 2014, n. 40212 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26/03/2013, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 07/03/2011 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato il sig. R.M. colpevole dei reato di cui all'art. 255, comma 30, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 commesso in Genova il 17/11/2008 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di € 1.140,00 di ammenda in sostituzione di un mese di arresto. All'imputato, in particolare, viene contestato di non aver ottemperato all'ordinanza, notificatagli il 06/11/2008, con la quale gli era stato imposto di rimuovere l'autovettura tg. GE , lasciata in stato di abbandono sulla pubblica via, e di affidarla ad un centro autorizzato per la raccolta. Nel disattendere le censure difensive, la Corte territoriale, richiamando espressamente i principi espressi da questa Corte di Cassazione con sentenza Sez. 4, n. 36873 del 15/04/2008, ha sostenuto l'impossibilità giuridica di disapplicare l'ordinanza in questione perché non emessa in carenza di potere. 2. Ricorre per Cassazione il M. eccependo violazione degli artt. 42, cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit., e 192 cod. proc. pen Lamenta che, trattandosi di ordinanza dirigenziale e non sindacale, egli non poteva avere contezza che si trattasse dell'ordinanza la cui violazione integra il reato de quo. Considerato in diritto 3.Il ricorso è fondato. 4.A norma 192, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono ed il termine entro cui provvedere. 4.1. L'inottemperanza all'ordinanza è sanzionata dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit. secondo il quale chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno . 4.2.La competenza dei Sindaco, mantenuta espressamente dal legislatore del 2006 anche dopo la ribadita attribuzione ai dirigenti comunali del potere di ordinanza di cui all'art. 107, d.lgs. 267/2000 T.U.E.L. , è stata unanimemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa come volontà di riservare in via esclusiva all'organo apicale dell'amministrazione comunale la competenza a emettere ordinanze ex art. 192, d.lgs. 152/2006, con conseguente annullabilità, per incompetenza, dell'ordinanza eventualmente adottata dal dirigente comunale Cons. Stato Sez. V, 29-08-2012, n. 4635 Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765 . 4.3.11 precedente di questa Suprema Corte, citato dai giudici distrettuali Sez. 4, n. 36873 dei 15/04/2008, Mollo, Rv. 242107 , riguardava una condotta posta in essere in epoca anteriore al d.lgs. 152/2006, quando, cioè, in base all'art. 107 T.U.E.L., cit., si riteneva legittima l'adozione dell'ordinanza de qua, anche da parte del dirigente comunale. Anche il principio espresso da Sez. 3, n. 23930 dei 15/06/2006, si muoveva sullo stesso presupposto fattuale. 4.4.Tali approdi, che attribuivano al dirigente comunale la competenza esclusiva Sez. 3, 23930/2006, cit. o concorrente Sex. 4, n. 36873/2008, cit. a emettere questo tipo di ordinanze, si sono formati in un quadro normativo che non rendono più attuali le conclusioni. 4.5.L'assetto normativo attuale rende più corretta, e più armonica, l'interpretazione della latitudine applicativa del precetto penale che individua espressamente, come elemento costitutivo del reato, V ordinanza del Sindaco , non una qualsiasi ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 152/2006. 4.6.Ne consegue che l'inottemperanza all'ordinanza emessa dal dirigente comunale non integra la fattispecie di reato, determinandone l'insussistenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato non sussiste.